Regione Emilia Romagna, TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, che tratta anche di Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare il Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ< che all’art. 27 prevede nel settore della Edilizia e costruzioni la Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro.

Progetto di Legge<

Testo Unico in sintesi.<

 

Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale:

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL’ECONOMIA RESPONSABILI<

Titolo III Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Sezione II Edilizia e costruzioni

Articolo 27 Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell’ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell’elaborazione dei progetti, l’adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell’ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell’uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell’esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell’offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all’articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro; c) soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l’utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili; e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell’esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all’atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell’intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

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