Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA con il presente aggiornamento propone una sintesi degli organi di vigilanza competenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro nell’ambito delle forze armate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008.
LA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE FORZE ARMATE.
Ai sensi dell’Articolo 13 [Vigilanza, Titolo I – Principi Comuni, Capo II – Sistema Istituzionale] comma 1-bis del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81<:
“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”.
L’obbligo del rispetto della normativa afferente la sicurezza del personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1496, comma 1).
Normativa:
D. Lgs. n. 81/2008 Versione coordinata settembre 2015 ingg. Amato, Di Fiore<
DECRETO 22 giugno 2011 (MINISTERO DELLA DIFESA)< Struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11A12389) (Suppl. Ordinario n. 211)
Direttiva SGD-G-022< – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Gennaio 2012 (file .pdf 2,14 Mb)
Direttiva SGD-G-022< – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Luglio 2010
Direttiva SGD-G-022< – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Luglio 2010
Forze armate Guida agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, Pierpaolo Masciocchi<
LINEE GUIDA SME PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO<
La sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate Mar.Ord. Giuliano Andreazza<
SMD-G-026 Direttiva Interforza sulla Terminologia Militare, Edizione 2006<
Norme di Riferimento e Procedure di Medicina del Lavoro in Ambito Militare<
LINEE GUIDA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE – ANNO 2010<
Uffici di riferimento per la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro delle Forze armate
Ministero della Difesa I Reparto – 4° Ufficio Antinfortunistica, Sanità, Ambiente e Vigilanza<
L’Ufficio opera a norma delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, assicurando funzioni di indirizzo e coordinamento per tutta l’A.D. sulla materia della sicurezza e salute del personale ed effettua il coordinamento e l’attuazione dei servizi di vigilanza in materia
Indirizzo:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa/DNA – I Reparto – 4° Ufficio
Via XX Settembre 123/a – 00187 Roma
E-mail: r1u5s0@sgd.difesa.it<
Per quanto riguarda la Marina Militare:
Ufficio Generale per la Prevenzione Antinfortunistica e la Tutela Ambientale (U.Ge.Co.Pre.A.), che è l’elemento di organizzazione preposto alla trattazione delle materie di prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela ambientale; in particolare, relativamente alle predette materie, si occupa di trattazione delle tematiche di Forza Armata, di elaborazione delle linee di indirizzo generale e di coordinamento delle attività. Si articola nei seguenti elementi:
- Ufficio Tutela Ambientale;
- Ufficio salute e malattie professionali;
- Ufficio prevenzione e sicurezza;
Elemento di organizzazione preposto alla Vigilanza antinfortunistica per la Marina (MARIVIGILANZA), con l’attribuzione al personale designato delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed assumendo, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Forza Armata.
LINEE GUIDA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE – ANNO 2010<
Per quanto riguarda l’Esercito:
Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (Di.Co.Pre.V.A.).
La Di.Co.Pre.V.A. è posta alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito (SCaS.M.E.).
Da questa Direzione dipende, per la parte prevenzione e protezione, l’Ufficio Antinfortunistica Medicina del Lavoro, Tutela Ambientale e Infrastruttura (A.Me.L.T.A.I.), inserito nel Dipartimento Tecnico del Comando Logistico dell’Esercito (COMLOG), mentre per l’Attività di Vigilanza, ha l’Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (U.Co.Se.V.A.).
Nel contempo, la Di.Co.Pre.V.A., per i soli aspetti tecnico – funzionali, riceve direttive dall’Unità di Coordinamento Centrale per la Vigilanza (U.Co.Ce.V.), inserita nel Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA/DNA<).
L’A.Me.L.T.A.I. ha come suoi organi tecnico funzionali i due Centri di Sicurezza Antinfortunistica, di Medicina e Igiene del Lavoro e Tutela Ambientale Intermedi (C.S.A.M.I.L.T.A.I.) posti alle dirette dipendenze dei comandi logistici nord e sud (COMLOG NORD e COMLOG SUD)
L’Organismo al quale fa capo la vigilanza è rappresentato dall’ Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (U.Co.Se.V.A.) che è posto alle dirette dipendenze della Di.Co.Pre.V.A.
L’U.Co.Se.V.A. svolge compiti di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dei dipendenti dei Servizi di Vigilanza d’Area, indicando gli ambiti e le priorità di intervento.
L’U.Co.Se.V.A. espleta i propri compiti istituzionali con personale selezionato e designato secondo i requisiti imposti dal dettato normativo e sulla base delle procedure tecnico operative dello SME – Dipartimento impiego del Personale (S.M.E.D.I.P.E.).
Di.Co.Pre.V.A.; Uf.A.Me.L.T.A.I.; U.Co.Se.V.A.; U.Co.Ce.V.; C.S.A.M.I.L.T.A.I.; CE.FO.DIFE< ex CIVILSCUOLADIFE; Nuclei di Vigilanza (Nu.V.); Vigilanza (UCoCeV – UCoSeVA)<
Per quanto riguarda l’Aeronautica militare:
UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA<
L’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione e Vigilanza Antinfortunistica è stato costituito in data 31 marzo 2006 articolato su due Servizi di Vigilanza d’Area dislocati presso i Comandi di Regione Aerea. Il compito dell’Ufficio è quello di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ove vengano svolte attività di carattere riservato o operativo.
Unità Organizzative e relativi compiti<
- AERONAUTICA MILITARE – Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
- AERONAUTICA MILITARE – Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e Tutela Ambientale (UCOPRATA<).
Per quanto riguarda i Carabinieri:
Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri è operante un sistema di governance per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale e le responsabilità sono ricondotte alle Sezioni antinfortunistica e ambiente e vigilanza antinfortunistica dell’ufficio logistico (dalla Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio Graziano Seduta n. 13 di Giovedì 17 marzo 2016<)
I Carabinieri per la Tutela del Lavoro< Sul rispetto della normativa antinfortunistica e previdenziale nei luoghi di lavoro in generale opera e vigila anche il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, presente in ogni provincia con i propri Nuclei Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) per meglio combattere le condizioni di sfruttamento a danno dei più deboli, come minori ed extracomunitari irregolari, e per contenere il tragico fenomeno degli infortuni sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate, Mar.Ord. Giuliano Andreazza<
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza:
Ai sensi del Decreto ministeriale del 14 febbraio 2002<, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 13-03-2002 sono state individuate “le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonché le modalità di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell’ambito del Corpo della guardia di finanza”.
In queste aree i servizi sanitari e tecnici Corpo della guardia di finanza, “espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute”.
I servizi sanitari e tecnici potranno anche “avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti”.
Questo personale deve essere in possesso dell’abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell’apposito nulla osta di segretezza.
Anche la Guardia di finanza svolgerà i controlli per verificare la corretta applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. A prevederlo è un decreto ministeriale del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 13 febbraio 2002. A seguito del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono stati istituiti il comparto sanitario della Guardia di finanza, e definite le competenze degli ufficiali medici. Ai quali, ora dunque, spetterà provvedere ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari nei reparti, nelle aree di reclutamento e di addestramento, di esercitazione, nei laboratori. Prevista la possibilità di avvalersi di personale civile, ma solo dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’Art. 2 del DM 4 aprile 2002 i servizi sanitari e tecnici di cui all’Art. 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con Determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l’attività di vigilanza di cui al comma 1, non può fare parte del servizio di prevenzione protezione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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