Istituzione dei Codici Tributo e Ente “8AET” e “ZAE” da inserire sugli F23 relativi alle sanzioni comminate in materia di prevenzione infortuni da parte degli incaricati alla vigilanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato, segnala che con la Risoluzione N. 12/E Roma della Agenzia delle Entrate del 17 Marzo 2016< sono stati istituiti sia il codice tributo “8AET” denominato “Maggiorazioni delle sanzioni in materia di prevenzione degli incendi – articolo 46, comma 7, D.Lgs n. 81/2008<” sia il codice ente “ZAE”, identificativo del “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Uffici centrali”.

Con il comma 7 dell’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008< infatti è stato previsto che “Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

Riferimenti:

 

Decreto Legislativo n. 81/2008, versione coordinata per Ispettori del Lavoro giugno 2016, ispettori tecnici ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore.<

<DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) (Bosetti & Gatti)<

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Gazzetta Ufficiale)<

Articolo 46 (Prevenzione incendi, Titolo I – Principi Comuni, Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione VI – Gestione delle emergenze) del D. Lgs. n. 81/2008<

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