Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), Piano di emergenza Interna.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI)<Piano di emergenza Interna.

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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 giugno 2016, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149) (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2016<

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE< del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l’articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute, dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400<;

Visto l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, che prevede, tra l’altro, che, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall’allegato F al decreto legislativo medesimo;

Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1<

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.

2. L’obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

– Si riporta il testo dell’art. 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:

«Art. 20 (Piano di emergenza interna). – (Omissis).

5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Omissis).».

– Si riporta il testo dell’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :

«Art. 32 (Norme finali e transitorie). – (Omissis).

2. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

(Omissis).».

– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all’art. 1:

– Il testo dell’art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 2<

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente:

1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, all’interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all’esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d’emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015:

«Art. 3 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) «nuovo stabilimento»:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 2) un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

h) «impianto»: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;

l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1;

o) «incidente rilevante»: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente;

q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall’art. 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».

Art. 3<

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<.

2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell’incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:

a) gli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;

b) la versione in bozza del PEI;

c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell’emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.

3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell’incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell’incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.

Note all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81< (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.:

«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). – 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

– Si riporta il testo degli articoli 10 e 27 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015:

«Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento). – 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:

a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;

b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;

c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;

e) un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;

f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

g) due rappresentanti dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente;

h) un rappresentante dell’Unità operativa territoriale dell’INAIL competente;

i) un rappresentante dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;

m) un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all’art. 2, comma 3;

n) un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;

o) un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta di cui all’art. 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

3. Per ogni componente è designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalità del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.

4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.

5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell’interno.

6. Il CTR è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.

8. Il CTR può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.

9. Per le attività svolte nell’ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

«Art. 27 (Ispezioni). – 1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;

c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) che le informazioni di cui all’art. 23 siano rese pubbliche.

2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.

3. Il Ministero dell’interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell’ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell’interno e le regioni, in collaborazione con l’ISPRA, assicurano il coordinamento e l’armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresì, ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).

Il Ministero dell’interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l’armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;

c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell’art. 19;

e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;

g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;

h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell’interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L’intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l’intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull’ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento.

6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.

7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestivita’, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l’autorità che ha disposto l’ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.

9. Se nel corso di un’ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata un’ispezione supplementare.

10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).

11. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito del coordinamento di cui all’art. 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell’Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.

12. Il gestore fornisce tutta l’assistenza necessaria per consentire:

a) al personale che effettua l’ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;

b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un’adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire l’entità dell’aumento della probabilità o dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonché per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.

13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell’inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all’allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 6.

Le autorità competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.».

Art. 4<

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l’allegato F allo stesso decreto legislativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Galletti

Il Ministro dell’interno Alfano

Il Ministro della salute Lorenzin

Il Ministro dello sviluppo economico Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2326

Note all’art. 4:

– Il testo dell’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121) (GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015<

DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)<

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DECRETO 4 agosto 1998, n. 400 Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone. (GU n.274 del 23-11-1998 ) note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998<

D. Lgs. n. 81/2008, testo coordinato versione giugno 2016, ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore<

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