INL: organizzazione del lavoro per gli addetti ai servizi di vigilanza privata – profili sanzionatori

Con     nota prot. 1062 del 30 novembre 2020   l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo ad un quesito formulato da un proprio Ufficio territoriale in ordine alla possibilità di applicare al settore della vigilanza privata la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, ha ribadito che, poiché il settore è sottratto alla disciplina di cui al D.lgs n.66/2003 (art.2),  l’organizzazione dell’orario di lavoro, la disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella contrattazione collettiva.

Ne deriva che la violazione delle disposizioni (contrattuali) in materia non può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.18 bis D.lgs 66/2003. Tuttavia l’INL sul punto, richiamando il “nuovo” potere di disposizione conferito agli Ispettori del Lavoro dalla recente modifica del’art.14 D.lgs 124/2004, individua in tale potere lo strumento per indurre il datore di lavoro al rispetto di obblighi che trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva.

Nella medesima nota l’INL chiarisce che è sottratta alla disciplina del D.lgs 66/2003 (e dunque anche alle sanzioni ivi previste) l’attività svolta dalle aziende in possesso della licenza prevista dall’ art. 134 TULPS per lo svolgimento di servizi di vigilanza e investigazione privata. Rimangono invece assoggettate alla disciplina sull’orario di lavoro (e quindi anche alle relative sanzioni) i c.d. servizi di portierato o di “global service”, insomma i “servizi fiduciari  (ossia portierato, accoglienza ecc)” diversi dalla specifico servizio di vigilanza e investigazione.

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