L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota prot. 1037 del 25 novembre 2020 ha escluso la propria competenza all’accertamento delle violazioni degli obblighi posti a carico del committente di appalti labour intensive previsti dall’art. 17 bis del D.lgs 214 del 1997 (introdotto dall’art. 4 D.L. 124/2019) e, conseguentemente, anche la competenza all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione per dette violazioni. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rimarca la finalità dei nuovi obblighi da individuarsi nella necessità di contrastare il “fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati”, attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. “ labour intensive”. Pertanto, a parere dell’INL, gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. La loro violazione, dunque, non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, e conseguentemente non può ritenersi sussistente una competenza sanzionatoria dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La fattispecie è da ricondursi all’ambito delle sanzioni amministrative in materia tributaria ed alla relativa disciplina dettata dal D.Lgs. n. 472/1997
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