Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2016< che aggiorna e modifica i requisiti formativi per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio, previsti dal DM 5 agosto 2011.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139< recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11< della legge 29 luglio 2003, n. 229<», e in particolare l’art. 16, comma 4<;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151< recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011<, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012<, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011<, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011<
1. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2016
Il Ministro: Alfano
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