Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la DELIBERA ANAC 16 novembre 2016 Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»<
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 16 novembre 2016 Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (Delibera n. 1190). (16A08347) (GU Serie Generale n.283 del 3-12-2016)< e relativo Allegato<
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le Modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo regolamento saranno definite le Modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.
Premessa.
1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime.
Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
2. L’Albo è composto da:
a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A.
e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.
3. In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.
4. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo.
1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici.
1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle Modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
1) contratti misti di appalto;
2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse;
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice. In ogni caso, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico;
4) Modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:
a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima.
Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le Modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello del settore di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8) Modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
1.2 L’Autorità con proprio regolamento disciplina:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
b) le Modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le Modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.
Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell’anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle Modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.
1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico. In caso positivo, il candidato ne da’ tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.
1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente» la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina.
1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si dotano di strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo e che non determinino interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.
2. Comprovata esperienza e professionalità.
Sezione ordinaria.
2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’allegato. L’allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta,
l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 4 dicembre 2014, n. 4, interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto deve dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti.
2.9 Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:
a) procedure di project financing;
b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);
e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
g) forniture di dispositivi medici.
Sezione speciale.
2.10 Sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.
2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.
2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.
2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.
3. Requisiti di moralità e compatibilità.
Condizioni di iscrizione.
3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:
a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; del codice penale;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
La riabilitazione.
3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall’art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di
cui al punto 3.1
3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.
3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’affidamento;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.
3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.
4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo.
L’iscrizione all’Albo.
4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le Modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari standard predisposti dall’Autorità.
4.2 I candidati si iscrivono accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.
4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.
4.5 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice.
4.6 L’Autorità procede altresì alla verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3.1. al momento dell’indicazione dei sorteggiati nella lista dei candidati forniti alla stazione appaltante, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice.
L’aggiornamento dell’Albo.
4.6 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione.
Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto dall’Autorità, del permanere dei requisiti.
4.7 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.
4.8 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato, della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti sono chiamate, altresì, a segnalare i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.
4.9 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
4.10 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo.
A tal fine provvede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.
4.11 L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.
Sanzioni.
4.12 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.7, determina l’esclusione dell’esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.
4.13 Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.
4.14 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste di informazioni comporta le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice.
4.15 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.7, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, nei casi di particolare gravità possono essere sospesi o cancellati dall’Albo.
5. Periodo transitorio.
5.1 Il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell’art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale.
5.2 Dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016.
Roma, 16 novembre 2016
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 18 novembre 2016.
Il segretario: Esposito
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