La Corte di Cassazione-V Sez. Penale con Sentenza. n. 31273 del 09 novembre_2020 ha affermato che Il mobbing , nell’ottica della dell’integrità psico fisica del lavoratore , inteso come “mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati i a mortificare e d a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro” non esclude la riconducibilità dei comportamenti alla norma incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p.. ( “stalking” o atti persecutori).
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