INTERPELLO N. 4/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

INTERPELLO N. 4/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

L’Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “[…] con decreti, […], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.”

Il comma 3, dell’articolo 3 prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché […] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La legge n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell’esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l’igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956. Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008.

È inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un’interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n.81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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