Testo, bollinato il 30 ottobre dalla Ragioneria dello Stato, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2019

Lo staff ILA segnala l’art. 35 del testo, bollinato il 30 ottobre dalla Ragioneria dello Stato, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2019, già arrivato alle Camere.

Parte I – Sezione I

Titolo III Misure per il lavoro, l’inclusione sociale, la previdenza e il risparmio

Capo I Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l’accesso alla pensione

Art. 35 (Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere , con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo di area III pari a 300 unità a decorrere dall’anno 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021. Agli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari ad euro 6.100.000 per l’anno 2019, ad euro 24.393.000 per l’anno 2020 e a euro 40.655.000 a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all’articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto non trova applicazione. L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa;

b) le sanzioni relative alle seguenti violazioni sono aumentate nelle misure di seguito indicate:

1) euro 100 per ogni lavoratore irregolare ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 12, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;

2) una somma pari al 15 per cento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l’INL ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Le somme di cui ai numeri 1) e 2) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro edell politiche sociali in apposito capitolo, per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l’apporto di personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo i criteri da definirsi mediante la contrattazione collettiva integrativa. Le medesime somme sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 o dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i medesimi illeciti. Il versamento delle somme di cui ai numeri 1) e 2) è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

c) Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro il limite annuo di euro 500.000,00 ad incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dell’Ente.

Testo, bollinato il 30 ottobre dalla Ragioneria dello Stato, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2019

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare. (GU n.46 del 23-2-2002) note: Entrata in vigore del decreto-legge: 24/2/2002. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (in G.U. 24/04/2002, n. 96).

LEGGE 23 aprile 2002, n. 73 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare. (GU n.96 del 24-4-2002 )

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152) (GU n.169 del 21-7-2016 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. (GU n.21 del 26-1-1995 – Suppl. Ordinario n. 9) note: Entrata in vigore del decreto: 26/4/1995

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004) note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. (GU n.329 del 30-11-1981 – Suppl. Ordinario )

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

 

 

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