Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabili

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabili<

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Libro dei beni ammortizzabili, registro beni ammortizzabili, fattura per operazione inesistente,

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016<

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabili<

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 ottobre 2016, n. 45394<

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45394 Anno 2016 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 31/03/2016<

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXX XXXXXXX nato il 21/05/1955 a SABBIONETA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI

che ha concluso per: << annullamento con rinvio>>

Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Trento con sentenza del 18 settembre 2014, confermava integralmente la sentenza del tribunale di Bolzano (6 novembre 2013) che aveva condannato Xxxxxx Xxxxxxx (unitamente e Yyyyyyyyy Yyyyyyyy) alla pena di anni 1 di reclusione, concessa l’attenuante dell’art. 2, comma 3, del d. Igs 74 del 2000, prevalente alla recidiva, oltre pene accessorie, in relazione ai reati di cui:

capo A) art 81 cod. pen. e art. 2, commi 1 e 3, del d. Igs. N. 74 del 2000, per avere, quale legale rappresentante della Zzzzzzz zzzzz s.r.l. (a far data dall’11/07/2007), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, qui di seguito riportate che venivano registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria, indicato, nella dichiarazione annuale dei redditi e sul valore aggiunto relativa all’anno di imposta 2007, gli elementi passivi qui sotto specificati:

n. 2 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Ssssss Ssssss  per acquisizione fittizie di beni strumentali per un imponibile pari ad C 14.500,00 ed un’IVA pari ad C 2.900,00 con quote di ammortamento dedotte per l’annualità pari ad C 1.162,00;

n. 1 fattura per operazione inesistente emessa dalla Dddddd 41 s.r.l. per acquisizioni fittizie di servizi (noleggio veicoli) per un imponibile complessivo pari ad C 5.000,00 ed un’IVA complessiva pari ad C 1.000,00;

e quindi elementi passivi complessivi fittizi complessivi, ai fini IVA per C 1.000,00 ed ai fini IRES per C 6.162,00. In Merano il 29 agosto 2008;

capo B) art 8, commi 1 e 3 del d. Igs 74 del 2000, per avere quale legale rappresentante della Dddddd 41 s.r.l. (a far data dal 2/02/2007), al fine di consentire alla Zzzzzzz zzzzz s.r.l. di evadere le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto emesso nei confronti della detta società la fattura per operazioni inesistenti n. 24 del 30/01/2007, avente ad oggetto l’utilizzo di furgoni nell’anno 2007, per un imponibile pari ad C 5.000,00 ed un’IVA pari ad C 1.000,00. In S. Lugano – Trodena (BZ) il 30 novembre 2007. Recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

2. Xxxxxx Xxxxxxx propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Omessa assunzione di una prova decisiva; con l’ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013 il giudice di primo grado ha negato l’assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.).

La difesa con la richiesta di ammissione della prova documentale del libro dei beni ammortizzabili dei beni della ditta del Ssssss , nel quale vi era la registrazione del muletto effettivamente compravenduto, voleva dimostrare la realtà dell’operazione commerciale tra la ditta del Ssssss  e quella del ricorrente; invece, la relativa fattura, è stata ritenuta inesistente (la n. 12 del 1 aprile 2006). Trattasi di prova evidentemente decisiva poiché la sua ammissione avrebbe comportato una diversa e favorevole decisione. Il giudice di primo grado non aveva ammesso il documento perché non riferibile al reato per cui si procede; il giudice di appello, invece, ha omesso la motivazione sul motivo di gravame.

2. 2. Violazione dell’art. 606 comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen.

La Corte di appello richiama per relazione la motivazione del giudice di primo grado, senza rispondere alle critiche alla decisione contenute nell’appello:

sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ssssss  Ssssss ;

sulla sentenza di patteggiamento di Ssssss  Ssssss ;

sulle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti dal Ssssss  Ssssss .

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, relativamente al primo motivo – omessa ammissione di una prova decisiva – che assorbe l’altro motivo.

L’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti. (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 – dep. 18/09/2015, Pisaniello, Rv. 265022).

La sentenza della Corte di appello, invece, omette di motivare sull’acquisizione della prova documentale (non ammessa in primo grado, con l’ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013), senza valutare (e motivare) la rilevanza e la decisività del documento (libro dei beni ammortizzabili).

L’effettivo scambio commerciale (che il ricorrente afferma essere avvenuto tra gli imputati ed il Ssssss ) da provare con il documento oggetto di richiesta di ammissione da parte della difesa, sia in primo grado e sia in appello, è sicuramente prova da considerarsi decisiva, perché escluderebbe – in radice – la natura di fattura inesistente (fattura n. 12 del 1 aprile 2006, ritenuta in sentenza fattura per operazione inesistente).

La prova decisiva, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (art. 606 lett. d c.p.p.), infatti è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario; tale non è, invece, quella che necessita di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l’efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cass. 27/5/94 n. 06202 RV. 197837; Cass. 11/3/98 n. 03148 RV. 210191; Cass. 3/3/00 n. 02689 RV. 215714). Nel nostro caso la prova dello scambio commerciale (vendita) del muletto modello “Pestiera”, se effettivamente avvenuto (come voleva dimostrare la difesa con la richiesta probatoria rigettata), risulterebbe prova decisiva – di per sé idonea ad inficiare il risultato della sentenza – per escludere la natura di fattura inesistente.

La sentenza impugnata deve pertanto annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio dopo l’ammissione e valutazione della prova suddetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento.

Così deciso il 31/03/2016

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