Protocollo di Intesa per la Creazione di un Osservatorio della Legalità tra Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, 09.02.2018

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il Protocollo di Intesa per la Creazione di un Osservatorio della Legalità tra Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, 09.02.2018<.

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Protocollo di Intesa per la Creazione di un Osservatorio della Legalità tra Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, 09.02.2018<

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ<

TRA

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 84, C.F. 80148330584, rappresentato dal Presidente pro tempore Dottoressa Marina Elvira Calderone, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale

E

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, via Fornovo n. 8, C.F. 97900660586, rappresentato dal Direttore generale pro tempore Paolo Pennesi

CONSIDERATO CHE

• il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche “Consiglio Nazionale”) ed i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche “Consigli Provinciali”), istituiti dalla Legge 12 gennaio 1979 n. 12 hanno personalità giuridica di diritto pubblico;

• l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito anche “I.N.L.”) e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (di seguito anche “I.T.L”) svolgono le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL;

• i Consulenti del Lavoro, prestando assistenza tecnica e professionale, sono interlocutori qualificati per ciò che concerne l’attività di verifica e controllo nel mercato del lavoro;

VISTI, in particolare

• il comma 1 dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

• la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;

• il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 rubricato “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale”, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014;

• la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

• l’articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010 n. 83 che, nel modificare l’articolo 76, comma 1, lettera c ter) del D.Lgs. n. 276/2003 ha riconosciuto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro un ruolo di terzietà, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro;

• il Protocollo di Intesa siglato tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 15 gennaio 2014 e rinnovato in data 4 marzo 2016 per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione;

• la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza

PREMESSO CHE

• le Parti intendono promuovere e diffondere la cultura della legalità, favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro;

• le Parti ritengono che una efficace politica di promozione della cultura della legalità debba prevedere misure finalizzate ad assicurare la rimozione delle problematiche e delle criticità proprie del mercato del lavoro;

• le Parti intendono dar vita ad azioni sinergiche volte ad identificare, prevenire e contrastare le situazioni connotate da irregolarità ed i fenomeni illeciti;

• le Parti ritengono fondamentale stimolare e rafforzare la concertazione e la condivisione tra le diverse realtà istituzionali quale strumento e prassi di azione per una maggiore coesione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;

• le Parti ritengono opportuno adottare un Protocollo di Intesa< volto alla creazione di un Osservatorio per legalità, che diventi fulcro nevralgico per l’analisi delle problematiche, per lo sviluppo di iniziative volte alla tutela dei lavoratori e per la corretta regolamentazione del mondo del lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. I considerato, visto, e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa<.

2. Il presente Protocollo di Intesa< sottoscritto in data odierna e richiamato nelle premesse viene condiviso nei suoi contenuti ed impegni.

Art. 2 – Oggetto

1. Le parti costituiscono mediante il presente Protocollo di Intesa< l’Osservatorio per la legalità.

2. L’Osservatorio per la legalità avrà i seguenti compiti e funzioni:

a) effettuerà la raccolta di dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa;

b) provvederà a svolgere analisi e ulteriori indagini relative ai dati raccolti per poi renderli oggetto di confronto e sviluppare un piano di azione comune per affrontare le problematiche emerse;

c) svolgerà attività di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività, in particolar modo imprese, lavoratori e operatori del mercato del lavoro, verso le criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità. A tal fine potranno essere organizzati incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e iniziative di carattere culturale;

d) promuoverà e incentiverà il ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l’asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare attenzione alla piattaforma informatica “Asse.Co.” predisposta dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in attuazione del relativo Protocollo d’Intesa;

e) elaborerà procedure comuni per dare corso alle segnalazioni ricevute.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Le parti costituiscono per le finalità del presente Protocollo d’Intesa< un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente. Lo stesso avrà il compito di rendere oggetto di analisi, studio ed approfondimento scientifico i risultati delle attività svolte ed elaborare valide e concrete proposte normative volte a fronteggiare e contrastare le criticità emerse.

2. Per il perseguimento dei propri fini, il Gruppo di Lavoro provvederà a fissare un calendario di incontri per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa da porre in essere per contrastare le diverse criticità. In occasione di tali incontri l’I.N.L. renderà noti i dati riferibili alle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente Protocollo< producendo, altresì, un report contenente le diverse tipologie di interventi.

3. Il Gruppo di Lavoro avrà, inoltre, il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo di Intesa< e degli obiettivi di ogni singolo progetto che dovesse essere sviluppato.

4. La costituzione del Gruppo di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

5. Potranno essere sviluppate intese anche a livello locale, tra Consigli Provinciali e Ispettorati Territoriali del Lavoro che informeranno i competenti Ispettorati interregionali, mediante l’adozione di apposita convenzione e in coordinamento con il Gruppo di Lavoro nazionale, che valuterà preventivamente le citate intese locali.

Art. 4 – Impegni reciproci

1. Le Parti si impegnano a:

a) dar vita, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, ad un interscambio informativo relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, al fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del lavoro;

b) assicurare il costante monitoraggio dell’attuazione coerente e coordinata delle varie iniziative che saranno, di volta in volta, sviluppate sulla base del presente Protocollo di Intesa<;

c) mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell’Ordine.

2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna ad effettuare i necessari accertamenti e verifiche, funzionali e mirate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo<.

3. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna, inoltre, affinché le proprie articolazioni territoriali:

a) diano pronto ed effettivo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli Provinciali per il tramite del costituito Gruppo di Lavoro;

b) dispongano nel territorio di propria competenza attività di indagine e verifica di situazioni irregolari e potenzialmente illecite;

c) trasmettano gli esiti delle attività espletate al Consiglio Nazionale o Provinciale nel cui territorio si sia riscontrata una potenziale criticità, per il tramite del predetto Gruppo di Lavoro.

4. Il Consiglio Nazionale si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che perverranno direttamente dai singoli iscritti e dai Consigli Provinciali territorialmente competenti e trasmetterle all’I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

5. Il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali porranno in essere tutte le forme di collaborazione che dovessero rendersi necessarie per le attività di verifica ed accertamento intraprese dal personale ispettivo

6. Il Consiglio Nazionale, si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che dovessero pervenire da altri attori qualificati del panorama nazionale (giornalisti, mondo sindacale ed imprenditoriale, università, centri di studio e ricerca etc.) e a trasmetterle all’I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

7. Le Parti si impegnano a comunicare periodicamente gli obiettivi raggiunti dal Gruppo di Lavoro e a pubblicare gli esiti di ricerche ed indagini espletate, mettendo in evidenza i principali fenomeni riscontrati e i risultati ottenuti.

Art. 5 – Segnalazione professionisti

1. In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dagli Ispettorati Territoriali, gli stessi Ispettorati provvederanno a segnalare al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per il tramite della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali, anche cooperativistiche, nelle quali risultano commessi illeciti penali e/o amministrativi di particolare gravità, al fine di verificare l’applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d’intesa< in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente protocollo d’intesa< avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.

2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento alla sua integrazione, modifica o risoluzione.

Ciascuna parte del presente protocollo< si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 9 febbraio 2018

Il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro

F.to (Dott. Paolo Pennesi)

Il Presidente del CNO

F.to (Dott.ssa Marina Elvira Calderone)

 

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