Nuovo obbligo di assunzione di lavoratori disabili per aziende con organico da 15 a 35 lavoratori, obbligo decorrente dal 1° gennaio 2018 eventuale sanzione per un importo pari 153,20 euro a giornata di ritardo della assunzione

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il nuovo obbligo di assunzione di lavoratori disabili per aziende con organico da 15 a 35 lavoratori, obbligo decorrente dal 1° gennaio 2018 eventuale sanzione per un importo pari 153,20 euro a giornata di ritardo della assunzione.

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Assunzione disabili

Dal 1° gennaio 2018 entrano in vigore le modifiche intervenute sull’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68< modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151< a sua volta modificato dal Legge 27 febbraio 2017, n. 19< che recepiva il DdL Milleproroghe 2017.

Una di queste modifiche riguarda la abrogazione del comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68< che prevedeva che “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni”.

Il comma 1 prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”;

Le imprese con un numero di dipendenti da 15 a 35 a decorrere dal 1° gennaio sono quindi obbligate ad assumere un lavoratore iscritto alle categorie protette. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del Jobs Act l’adempimento dovrà esser effettuato entro il termine del 1° marzo 2018 (Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68<).

La sanzione prevista per chi non rispetterà il nuovo obbligo sarà pari a cinque volte il contributo esonerativo per ciascun giorno di ritardo, il che corrisponde in sostanza ad un importo pari 153,20 euro a giornata.

Prima delle modifiche del Jobs Act la sanzione era invece pari a circa 63 euro al giorno.

L’assunzione di un lavoratore, anche a tempo parziale, ma con un orario superiore al 50% rispetto a quello contrattuale, ottempera alla previsione legale (art. 3, comma 5, del DPR n. 333/2000<)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili<. (GU n.68 del 23-3-1999 – Suppl. Ordinario n. 57 ) note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000.

Capo I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 3<

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151<. (27) [con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Il comma 2 prima recitava: “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni”]

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (22) ((27))

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223<, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863<; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223<, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686<, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

AGGIORNAMENTO (22): Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151< ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (27): Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151<, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la proroga al 1 gennaio 2018 dell’entrata in vigore della presente abrogazione.

Art. 4.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81<, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383<, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300<, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877<, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una ((riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento)) o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915<, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738<, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616<, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124<, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.

Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

((3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.))

Capo V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. (Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a euro 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. ((25))

((4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124<, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.))

((5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.))

AGGIORNAMENTO (25): Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185< ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) che “al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»”

 

<Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, s.o. n. 57) come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151<
 Bosetti & Gatti

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151< Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

Testo in vigore dal: 1-3-2017

Titolo I Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni

Capo I Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

Art. 3<

Modifica dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68<

1. L’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68< è abrogato con effetto dal 1° gennaio ((2018)).

2. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68< le parole da: «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio ((2018)).

 

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151<, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che la soppressione delle parole «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.

 

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185< Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198) (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2016)< note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2016

Art. 5<

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015<

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68<, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124<, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300< il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».

3. All’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015<, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro».

 

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. (17G00033)< (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2017 – Suppl. Ordinario n. 14)< note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2017

Allegato modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244<

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n.270 del 18-11-2000 ) note: Entrata in vigore del decreto: 03-12-2000<

Art. 3. Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni

Comma 5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto.

 

Nota Direttoriale del 23 gennaio 2017 n. 41/454 con cui il Ministero del Lavoro e ANPAL Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi.<

Si forniscono, di seguito, chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68< dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151<.

1. Premessa

L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015< ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999<, secondo cui per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Analogamente, il successivo comma 2 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 151 del 2015<, ha previsto, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la soppressione dell’ art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999<, nella parte in cui prevedeva l’insorgenza dell’obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.

2. Presentazione del prospetto informativo.

I datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999<, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 2 novembre 2010.

Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

Ai sensi della citata normativa, difatti, si assume a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, tenuto conto che il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Resta naturalmente fermo l’obbligo di presentazione del prospetto, secondo la disciplina vigente, per le annualità successive.

3. Obblighi assunzionali

In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante la richiamata abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999<, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333<, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999< e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016<.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del menzionato d.P.R. 333 del 2000<, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

Il Direttore generale dell’ANPALIl Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016< Oggetto: Decreto direttoriale n.33/43 del 17 febbraio 2016, presentazione del Prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68<. Nota operativa.

PREMESSA

Con decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo

Nei paragrafi che seguono, si illustrano le novità normative intervenute a seguito dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi del Jobs act, al fine di rendere più agevole la presentazione del prospetto informativo, di cui all’art. 9 comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68< da parte dei datori di lavoro obbligati.

1. DETERMINAZIONE BASE DI COMPUTO

Lavoratori somministrati

Come è noto l’art. 4, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68<, individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, ricomprendendo tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81<, nel ridisciplinare al capo IV la somministrazione di lavoro, ribadisce che “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3).

Pertanto, i lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore.

Lavoratori ammessi al telelavoro

Con l’art. 23 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è stata introdotta la esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”

Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non computano i lavoratori ammessi al telelavoro, agli effetti della determinazione della quota di riserva.

L’ esclusione dal computo è riconosciuta dalla norma unicamente per i datori di lavoro privati.

L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno

Lavoratori assunti con contratti di apprendistato

L’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81< ha ribadito quanto già previsto dalla previgente normativa relativamente alla esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

Pertanto, tra i soggetti non computabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68 del 1999<, sono da ricomprendere anche i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.

2. COMPUTABILITA’ NELLA QUOTA DI RISERVA

Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151< ha introdotto all’articolo 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68<, il comma 3-bis, prevedendo la computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999<, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

La computabilità del lavoratore è subordinata:

1.alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento ovvero

– di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

2. all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.

3. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

La computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999<, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, è possibile sia per i datori di lavoro privati che per i datori di lavoro pubblici, tenuto conto della genericità della previsione normativa.

Lavoratori con disabilità somministrati

L’art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81< ha innovativamente, previsto che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68<.

La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.

Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa.

3. SOSPENSIONE OBBLIGHI

Con Circolare n. 22 del 24 settembre 2014, si è ritenuta applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione dagli obblighi occupazionali per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi ed attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92<.

4. ESONERO PARZIALE AUTOCERTIFICATO

L’articolo 5, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151<, intervenendo sull’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68<, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 2 ed ha introdotto il comma 3-bis, prevedendo che: “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici non economici possono avvalersi dell’esonero autocertificato dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015<.

Come precisato nella nota ministeriale prot. n. 8909 del 16 dicembre 2015, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare autocertificazione dell’esonero ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68<.

Pertanto, il datore di lavoro che ha comunicato ai servizi competenti che intende avvalersi dell’esonero autocertificato, dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo.

Laddove il decreto sia già entrato in vigore la sezione potrà essere compilata a seguito della presentazione dell’autocertificazione nei termini previsti dal medesimo.

5. COMPENSAZIONE AUTOMATICA DATORE DI LAVORO PUBBLICO.

L’articolo 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151< ha sostituito il comma 8-ter, dell’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68<, prevedendo anche per i datori di lavoro pubblici la facoltà di avvalersi della compensazione in via automatica.

Si precisa, al riguardo, che i datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione in via automatica unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima regione.

Pertanto, non è possibile la compensazione per unità produttive situate in regioni diverse.

I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà, per effetto dell’art. 5, comma 8-ter, della legge n. 68 del 1999< trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto informativo, anche se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

6. RICHIESTA DI AVVIAMENTO E PROSPETTO

L’articolo 7 della Legge 12 marzo 1999, n. 68< relativo alle modalità delle assunzioni obbligatorie è stato oggetto di modifica per effetto dell’articolo 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151<.

Nella formulazione attualmente vigente il suddetto articolo prevede:

“1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.”

Pertanto, i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti.

Viceversa, decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.

Atteso il disposto dell’articolo 9, comma 3, citata legge secondo cui “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi”, se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti.

Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO.

In considerazione delle modifiche si informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.

Il Direttore Generale

per l’inclusione e le politiche sociali

Il Direttore Generale

dei sistemi Informativi,

dell’innovazione tecnologica e della comunicazione

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