Nota 12 luglio 2016, prot. n. 37/0013792 con Oggetto: Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. Istituzione

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la Nota 12 luglio 2016, prot. n. 37/0013792< con Oggetto: Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 81/2008<. Istituzione nuovi codici per l’iscrizione a ruolo.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 12 luglio 2016, prot. n. 37/0013792<

Oggetto: Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 81/2008<. Istituzione nuovi codici per l’iscrizione a ruolo.

Facendo seguito alle note nn. prot. 10084 del 18/5/2016< e 13200 del 5/7/2016 di pari oggetto si forniscono di seguito ulteriori indicazioni per effettuare l’iscrizione a ruolo degli importi residui di cui all’art. 14, comma 5 bis, D. Lgs. n. 81/2008<.

In particolare si richiama l’attenzione sulla corretta imputazione delle somme oggetto delle relative iscrizioni a ruolo che dovranno essere riferite esclusivamente all’impresa destinataria del provvedimento di sospensione e non al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale della stessa.

Ciò in quanto la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento e per la riapertura dell’attività non riveste la natura di sanzione amministrativa trattandosi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa.

Quanto sopra emerge con chiarezza già da quanto precisato nella circolare di questo Ministero n. 33/2009<, laddove nel ripercorrere i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, affrontando la parte relativa alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si precisava che “le violazioni da prendere in considerazione ai fini dell’adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 106/2009< (20 agosto u.s.) – in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare – e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa”.

Anche alla luce di un’interpretazione operata sul piano sistematico, va evidenziato che il legislatore, in altri ambiti, pone a carico dell’impresa effetti che non hanno carattere sanzionatorio quali conseguenze delle violazioni materialmente commesse dai soggetti aventi la rappresentanza legale; si consideri ad esempio l’art. 8< del D.M. 30/1/2015< in materia di DURC on line secondo cui “Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell’art. 1, comma 1175<, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale<. Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.’

Alla luce delle considerazioni appena svolte si deve ritenere che il destinatario unico del provvedimento di sospensione e dei suoi effetti compreso l’obbligo di versare la predetta somma aggiuntiva sia l’impresa la cui attività è stata oggetto del provvedimento di sospensione.

Per quanto sopra, in sede di iscrizione a ruolo delle somme in argomento occorrerà indicare esclusivamente l’impresa come unica obbligata.

In proposito è appena il caso di evidenziare che affinché possa considerarsi correttamente perfezionata la procedura di iscrizione a ruolo, la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell’impresa seguendo le indicazioni contenute nella modulistica attualmente in uso sul sistema SGIL.

Dal punto di vista procedurale va infine precisato che – a causa dell’impossibilità tecnica di far partire il conteggio degli interessi legali da una data antecedente rispetto a quella di notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato – gli uffici in indirizzo dovranno sempre indicare, ai fini del conteggio degli interessi, la data di notificazione di quest’ultimo provvedimento anziché quella della presentazione della istanza di revoca. Ciò anche nei residuali casi in cui le due date non coincidano.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Versione coordinata Ispettori Tecnici Ing. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, aggiornata a giugno 2016<

Circolare n.33 del 10/11/2009. Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – modifiche apportate dall’art. 11 del D.Lgs n. 106/2009 Dimensione: 2287KB<

Prassi – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 18 maggio 2016, n. 10084 Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’imposto residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.<

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU n.180 del 5-8-2009 – Suppl. Ordinario n. 142 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (15A04239) (GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)<

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 – Suppl. Ordinario n. 244 ) note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006.<

Dispositivo dell’art. 444 Codice di Procedura Penale<

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