Ispettorato del Lavoro di San Marino – LEGGE 22 DICEMBRE 1955, n. 42 Riordinamento della legge 1950, n. 10 Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Legge 22 DICEMBRE 1955, n. 42 dello Stato di San Marino  Riordinamento della legge 1950, n. 10 Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale<.

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Ispettorato del Lavoro di San Marino – LEGGE 22 DICEMBRE 1955, n. 42 Riordinamento della legge 1950, n. 10 Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale<

LEGGE 22 DICEMBRE 1955, n. 42

Riordinamento della legge 1950, n. 10

Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale

LEGGE CHE ISTITUISCE UN SISTEMA OBBLIGATORIO DI SICUREZZA SOCIALE

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 1955:

TITOLO IX

Vigilanza

Art. 57 –

La vigilanza sull’applicazione delle norme di cui alla presente legge viene realizzata attraverso:

a) il controllo democratico di massa;

b) l’Ispettorato del Lavoro;

c) l’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 58 –

Il controllo democratico di massa viene effettuato attraverso apposite assemblee e riunioni degli assistiti che saranno periodicamente convocate dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e nel corso delle quali sarà data la possibilità agli interessati di denunciare abusi e infrazioni, da chiunque compiuti, nonché di suggerire i mezzi più idonei per evitare il ripetersi delle eventuali violazioni alle norme della presente legge.

Art. 59 –

All’Ispettorato del Lavoro è affidato il compito di vigilare sull’applicazione delle norme di cui alla presente legge nelle aziende di qualsiasi natura, negli uffici, nell’agricoltura e in genere ovunque è prestato un lavoro stipendiato o salariato oppure anche autonomo, purché preso in considerazione dalle leggi in materia di Previdenza e Assistenza.

Gli Ispettori del Lavoro sono autorizzati a visitare in qualunque ora del giorno, e, ove occorra, della notte, gli opifici, i cantieri e in genere i locali adibiti all’esercizio delle aziende industriali, commerciali, agricole e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazioni; ad esaminare i libri di matricola e paga, i documenti attestanti gli adempimenti contributivi, i regolamenti interni e tutti gli altri libri che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova, a controllare i libretti di lavoro e a interrogare, oltre gli esercenti dell’azienda, il personale direttivo, amministrativo e operaio delle aziende stesse e, in genere, tutti coloro che per il loro ufficio siano ritenuti in grado di dare informazioni utili.

Gli Ispettori, per adempire al loro ufficio, debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento. Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell’esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l’intervento della Forza Pubblica.

Art. 60 –

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge sulla sicurezza sociale l’Ispettorato del Lavoro ha facoltà di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.

Le prescrizioni devono essere firmate dal funzionario che le compila e dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo o dalla persona che egli rappresenta all’atto della visita e al quale viene consegnata una delle copie, che deve essere conservata sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta nelle successive visite ispettive.

In caso di rifiuto a firmare il foglio, questo verrà inviato d’ufficio.

Gli Ispettori intimano le prescrizioni e, in caso di inadempienza, accertino le contravvenzioni alle disposizioni in materia di previdenza e assistenza, mediante processo verbale, in cui sarà determinata:

a) la natura del fatto con le sue circostanze e, specialmente, quelle di tempo e di luogo;

b) le disposizioni di legge o di regolamento alle quali si é contravvenuto e tutti gli elementi necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al contravvenuto, il quale ha diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuta di firmare il processo verbale, l’Ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dal convenuto o dal suo rappresentante deve essere rimesso dall’Ispettorato alla competente autorità giudiziaria e comunicato, in copia, all’Istituto per la Sicurezza Sociale.

I verbali dell’Ispettorato hanno valore probatorio ai fini procedurali dell’azione giudiziaria.

Art. 61 –

Nelle contravvenzioni prevedute dalle leggi in materia di sicurezza sociale il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento del giudizio, può presentare domanda di oblazione all’Istituto per la Sicurezza Sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell’ammenda stabiliti dalle leggi.

La deliberazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale è notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento giudiziario.

I proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi previdenziali sono devoluti a beneficio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 62 –

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha facoltà di fare eseguire da propri funzionari ispezioni presso le aziende e i datori di lavoro in genere per accertare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi all’attuazione del sistema obbligatorio di sicurezza sociale, nonché allo scopo di controllare la esistenza degli elementi che determinano gli adempimenti contributivi o il titolo alle varie prestazioni previdenziali e assistenziali o il mantenimento in essere o la variazione di quelle già concesse.

L’Istituto, ove occorra, può chiedere anche l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro e della Forza Pubblica.

Art. 63 –

I datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di fornire agli Ispettori del lavoro o ai funzionari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale le notizie da essi richieste o l’esibizione dei documenti di lavoro o l’accesso nei locali di lavoro per i sopralluoghi che si rendessero necessari per l’azione di vigilanza, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, o non sia diversamente punito in relazione alle singole forme di previdenza e di assistenza, con una multa da L. 1.000 a L. 10.000.

Data dalla Nostra Residenza, 30 Dicembre 1955 (1655 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Primo Bugli – Giuseppe Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

D. Morganti

 

Ispettorato del Lavoro di San Marino – LEGGE 22 DICEMBRE 1955, n. 42 Riordinamento della legge 1950, n. 10 Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale<

Ispettorato del Lavoro di San Marino – LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7. Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori.<

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