Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7 dello Stato di San Marino. Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori.<
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LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7.
Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 febbraio 1961:
TITOLO I
Art. 16.
Durata delle prestazioni.
La durata delle prestazioni, per tutti i prestatori di lavoro, non potrà eccedere le 48 ore settimanali e le 8 giornaliere. Per il personale impiegatizio non potrà eccedere le 44 ore settimanali.
E’ ammessa la richiesta di lavoro straordinario all’Ispettorato del Lavoro, il quale potrà darne il benestare per il massimo di due ore giornaliere.
Tale prestazione sarà retribuita con un compenso del 25% superiore alla paga normale.
Quando per circostanze eccezionali il prestatore di lavoro viene richiesto di lavorare, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, nelle giornate domenicali festive, la retribuzione dovrà essere aumentata del cento per cento.
Nel caso di lavoro notturno, tra le ore 22 e le ore 6, la maggiorazione è del 25% se trattasi di lavoro normale, del 50% se straordinario, del 15% se a turni avvicendati. Qualora la prestazione avvenga nelle giornate di festività nazionali di cui all’art. 21, la retribuzione dovrà essere triplicata.
Non è ammesso il riposo compensativo.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con l’ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
TITOLO VIII
DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO.
Art. 50.
Ispettorato del Lavoro.
All’Ispettorato del Lavoro sono affidate le funzioni di controllo sulla applicazione delle leggi poste a tutela del lavoro e dei lavoratori.
Al medesimo spetta il compito di accertare le violazioni alla presente legge, compilando il verbale relativo ai fini della applicazione delle sanzioni da parte del Magistrato competente.
Art. 51.
Registro delle imprese.
Presso l’Ispettorato del Lavoro è istituito un registro delle imprese, nel quale saranno iscritte, raggruppate in categorie, tutte le imprese che, comunque, esercitano la loro attività nel territorio della Repubblica.
Art. 52.
Obbligo di iscrizione.
Sono soggetti all’obbligo della iscrizione sia i privati che le società e gli enti che esercitano:
a) imprese industriali, artigianali, commerciali o agricole;
b) imprese concessionarie della gestione di pubblici servizi;
c) imprese bancarie, assicurative o finanziarie;
d) imprese di somministrazione o di trasporto;
e) imprese sanitarie;
f) qualsiasi attività complementare o ausiliaria delle precedenti;
g) cooperative di lavoro, produzione e consumo sia di fatto che riconosciute.
Le imprese, sia individuali che collettive, ivi comprese quelle artigianali, con sede fuori della Repubblica, che esplicano attività di qualsiasi durata, purchè superiore a giorni quindici, sono tenute a provvedersi di apposita patente ai sensi della legge che istituisce la patente di esercizio.
Qualora l’attività di cui sopra non sia superiore ai giorni quindici è sufficiente per svolgere detta attività una semplice autorizzazione preventiva da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sentito l’Ufficio di collocamento.
Tali imprese sono in ogni caso tenute a dare comunicazione all’Ispettorato del Lavoro entro tre giorni precedenti l’inizio dell’attività precisandone la durata, la natura ed il luogo.
Art. 53.
Domanda d’iscrizione.
Alla iscrizione nel registro delle imprese viene provveduto dall’Ispettorato del Lavoro, su domanda dell’interessato, del titolare o avente rappresentanza legale dell’impresa, dopo accertato il concorso delle condizioni prescritte dalla legge per la concessione o autorizzazione dell’esercizio delle attività oggetto della impresa stessa. La iscrizione riporta la ragione sociale, l’oggetto, la sede, le filiali, gli stabilimenti, il nome della ditta privata, il nome dei rappresentanti legali, degli istintori e procuratori, con la indicazione delle specifiche facoltà loro demandate e le indicazioni sommarie dell’atto di costituzione, ove vi sia.
La domanda d’iscrizione deve essere inoltrata entro 15 gironi dall’inizio della attività.
Per le cooperative di lavoro, di produzione e di consumo l’iscrizione deve comportare inoltre l’elenco dei soci e le sue variazioni.
Art. 54.
Modificazione delle ditte.
Ogni imprenditore dovrà, entro il termine di un mese, notificare all’Ispettorato del Lavoro, per l’annotamento nel registro delle imprese, le modificazioni degli elementi sopraelencati.
Art. 55.
Competenza della Magistratura del Lavoro.
Ogni contestazione in ordine all’obbligo di iscrizione, alla negata iscrizione dell’impresa o alla assegnazione alla categoria cui l’impresa appartiene, sarà risolta, su ricorso dell’interessato, dal Magistrato del Lavoro.
Art. 56
Sanzioni.
L’imprenditore che ometta di uniformarsi alle prescrizioni stabilite dagli articoli 52, 53, 54, è punito con l’ammenda da L. 5.000 a L. 50.000. In caso di recidiva può essere inoltre adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l’esercizio delle attività dell’impresa.
Art. 57.
Cooperative di lavoro
Le cooperative di lavoro e di produzione e similari, anche se si avvalgono soltanto delle prestazioni dei loro soci, sono tenute, per l’adempimento degli obblighi di assistenza e previdenza, alla osservanza delle norme della presente legge.
Ove impieghino mano d’opera salariata o stipendiata al di fuori della cerchia dei loro soci, relativamente a tale rapporto di lavoro sono tenute all’osservanza integrale dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente legge.
Art. 58.
Norme nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione e gli organi direttamente dipendenti da essa saranno obbligati soltanto ad osservare le norme relative all’assistenza e alla previdenza, alla corresponsione delle feste pagate e della gratifica natalizia e alla concessione delle ferie in proporzione dei giorni di lavoro prestati, con esclusione di qualunque altro onere ed obbligo prescritto dalla presente legge a carico dei datori di lavoro.
Art. 59.
Condizioni di miglior favore.
In ogni caso resta salvo, in favore dei prestatori d’opera, il trattamento piu’ favorevole risultante da contratti in corso individuali o di categoria oppure stabilito per consuetudine od uso.
Art. 60.
Efficacia della legge.
La presente legge entra in vigore dal giorno 1° aprile 1961.
Tabella A
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