Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Interpretazione autentica forniti dal legislatore dei concetti di trasferta e trasfertismo Art. 7-quinquies della LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225.<
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193<, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193<, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 249 del 24 ottobre 2016.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400< (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato< con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.
(Allegato< )
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Art. 7-quinquies. (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). – 1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986< è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
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