Interpretazione autentica fornita dal legislatore dei concetti di trasferta e trasfertismo Art. 7-quinquies della LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Interpretazione autentica forniti dal legislatore dei concetti di trasferta e trasfertismo Art. 7-quinquies della LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225.<

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Interpretazione autentica forniti dal legislatore dei concetti di trasferta e trasfertismo Art. 7-quinquies della LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225.<

LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00238) (GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 53) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2016<

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1<

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193<, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 1° dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193<, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 249 del 24 ottobre 2016.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400< (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato< con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.

(Allegato< )

Allegato<

Modificazioni apportate in sede di conversione  al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

Art. 7-quinquies. (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). – 1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986< è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». (16A08374)(GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 53)<

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