Adozione del logo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo, DECRETO 14 novembre 2016, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 272 del 21-11-2016.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO 14 novembre 2016 Adozione del logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e della Tessera di riconoscimento del personale ispettivo.<.

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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DECRETO 14 novembre 2016 Adozione del logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e della Tessera di riconoscimento del personale ispettivo. (16A08163) (GU Serie Generale n.272 del 21-11-2016)<

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 272 del 21-11-2016<

Art. 1 Istituzione del logo<

Art. 2 Modalità di utilizzo del logo<

Art. 3 Utilizzo del logo su internet<

Art. 4 Vigilanza sull’uso del logo<

Art. 5 Tessera di riconoscimento<

Art. 6 Rilascio e restituzione della tessera<

Logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro<

Tessera degli Ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro<

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo n. 149/2015< recante «Disposizioni per

la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183<»;

Visto l’art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale «l’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124< e alle medesime condizioni di legge»;

Visto altresì l’art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo il quale «al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, con i decreti di cui all’art. 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016<, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato;

Visto l’art. 25 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di comportamento dell’Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62<»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2014< recante il «codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro» ed in particolare l’art. 6 del citato codice, secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la Tessera di riconoscimento<. In mancanza della Tessera di riconoscimento< l’acceso non può avere luogo»;

Dispone:

Parte I Logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Art. 1 Istituzione del logo<

È istituito il logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, d’ora in avanti denominato «il logo», raffigurato nel documento di identità visiva di cui all’allegato A< che fa parte integrante del presente provvedimento e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.

Art. 2 Modalità di utilizzo del logo<

In relazione all’esercizio delle competenze affidate ai sensi del decreto legislativo n. 149/2015<, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza su supporti cartacei ed elettronici il logo ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’utilizzare il logo in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso riservati dalla legge ne cura, altresì, l’uso nell’ambito della comunicazione istituzionale.

Art. 3 Utilizzo del logo su internet<

L’uso del logo come link, così come ogni altra riproduzione del sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro in siti altrui, deve essere espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.

Nella riproduzione del logo deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha la responsabilità della gestione del sito, si riserva di modificarlo senza nessun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 4 Vigilanza sull’uso del logo<

L’Ispettorato nazionale del lavoro intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l’utilizzo e la riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non abilitati e per l’eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Parte II Tessera di riconoscimento del personale ispettivo<

Art. 5 Tessera di riconoscimento<

Al personale che presta servizio ispettivo presso l’Ispettorato nazionale del lavoro è rilasciata una Tessera di riconoscimento< a stretta rendicontazione, conforme al fac-simile di cui all’allegato B, costituita da una carta plastica delle seguenti dimensioni:

altezza 96 mm; larghezza 65 mm; spessore 6 mm, sulla quale sono riportati i seguenti elementi:

a) nella parte esterna:

la dicitura e il logo «Repubblica italiana»;

il logo e la dicitura «Ispettorato nazionale del lavoro»;

la dicitura «Tessera di riconoscimento<»;

b) nella parte interna:

il numero progressivo della tessera<;

la fotografia a colori del titolare;

i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita);

la data di rilascio;

la firma del dirigente di vertice della struttura che ha rilasciato la tessera<;

QRcode per la tracciabilità del titolare;

la seguente dicitura «Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520<)».

La carta presenta i seguenti elementi di sicurezza: plastica laminata a caldo con ologramma.

Art. 6 Rilascio e restituzione della tessera<

Al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro è rilasciata la Tessera di riconoscimento< di cui al presente provvedimento, la quale deve essere restituita nei casi in cui il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonché nei casi di collocamento in aspettativa previsti dal vigente CCNL del comparto ministeri.

Roma, 14 novembre 2016

Il Capo dell’Ispettorato: Pennesi

Logo dell’Ispettorato nazionale del lavoro<

Tessera degli Ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro<

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015<

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU n.290 del 15-12-2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014<

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004<

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016<, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013<

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2014< recante il «codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro» ed in particolare l’art. 6 del citato codice, secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la Tessera di riconoscimento<. In mancanza della Tessera di riconoscimento< l’acceso non può avere luogo»

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (GU n.149 del 1-7-1955 )<

Circolare n. 29/2016 del 26/09/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro – Protocollo per l’avvalimento delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<

Protocollo d’intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro<

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