Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli – autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza.
Prot. 37/0001902
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Si pone, inoltre, la questione afferente alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”, menzionata al punto n. 21 della tabella citata.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre verificare se le figure degli addetti all’installazione di addobbi, palchi o stand prospettate dall’istante possano essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.
Nello specifico, il n. 43 contempla le attività espletate da “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.
Sulla base di tali definizione, non sembra possibile operare una equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e allo spettacolo.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.
Riguardo al settore dello spettacolo, si ricorda inoltre che, per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013 (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione in ordine al fondamentale ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore.
In risposta al secondo quesito, non sembra possibile altresì ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” di cui al punto n. 21 della tabella citata.
La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.
Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.
INTERPELLO N. 10/2016 del 21.03.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) Lavoro intermittente
Prot. 37/0005396
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – artt. 13 e 55, D.Lgs. n. 81/2015
La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.
In particolare l’istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.
Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”
Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).
prot. 37/0016404
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – servizi di media audiovisivi.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell’ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet ex D.Lgs. n. 177/2005, nella misura in cui gli stessi possano essere assimilati alle attività espletate dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi, contemplate al n. 43, R.D. n. 2657/1923, così come richiamato dalla lettura in combinato disposto dell’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e del Decreto 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
In particolare, l’istante chiede se alla luce delle novella normativa operata dal D.Lgs. n. 44/2010, in merito alla disciplina contenuta nel citato D.Lgs. 177/2005 (T.U. della radiotelevisione), il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di servizi di live streaming, webcasting ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità ed intermittenza.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dall’inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale del lavoro intermittente o lavoro a chiamata, disciplinata dagli artt. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, c.d. Riforma lavoro.
Il contratto in questione costituisce una tipologia di lavoro subordinato, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine e si caratterizza per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, individuate in ragione delle specifiche esigenze del datore di lavoro.
In virtù dell’attuale formulazione normativa di cui all’art. 34, D.lgs. n. 276/2003 si può ricorrere a tale istituto nel rispetto di un duplice ordine di condizioni, come peraltro già puntualizzate da questa Amministrazione con circolare n. 20/2012.
Innanzitutto, il comma primo del predetto articolo stabilisce che l’istituto può trovare applicazione “(…) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.
Nel secondo comma, invece, il Legislatore interviene, in ordine alla causale anagrafica/soggettiva in modo restrittivo rispetto alla previgente disciplina, consentendo la stipulazione di contratti a chiamata esclusivamente laddove il lavoratore non abbia compiuto i 24 anni di età, oppure abbia più di 55 anni.
Si ricorda inoltre che, qualora la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare l’istituto, risulta comunque possibile il ricorso al lavoro intermittente sulla base di quanto contenuto nel menzionato D.M. del 2004, con riferimento alle attività elencate nel R.D. 2657/1923 (cfr. sul punto circ. 20/2012).
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre ricordare che, fra le attività elencate nella tabella allegata al citato R.D. del 1923, al n. 43 sono indicate le attività espletate dagli “operai addetti agli spettacoli (…) televisivi”.
In proposito, occorre ricordare che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 144 del 2010, c.d. Decreto Romani, la disciplina dell’intero settore televisivo ha subito notevoli modifiche, in particolare nella parte in cui lo stesso ha provveduto a ridefinire l’ambito di applicazione oggettivo del T.U. della radiotelevisione, ampliandolo, ovvero cristallizzando il concetto di servizio di media audiovisivo.
Dalla lettura delle disposizioni contenute nel T.U., così come novellato, si evince testualmente che in tale settore, ex art 1 comma 1, lett a), trovano applicazione “i principi generali per le prestazioni di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni”. Occorre, inoltre, sottolineare come per servizio di media audiovisivo si intenda nella nuova formulazione di cui all’art. 2 lett. a) “(…) la radiodiffusione televisiva (…) e in particolare la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting (…)”.
In definitiva, sulla base di quanto sopra evidenziato nell’ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi menzionato nel n. 43 del R.D. del 1923, si ritiene che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068
pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
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