INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 – Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate.

INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 – Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

A tale riguardo va evidenziato come l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi “con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28“. L’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l’oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

L’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (…) sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f)“. Tali procedure standardizzate – una volta pubblicato il decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) – verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall’articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all’emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento – le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di “tutti i rischi” sul lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “modifiche del processo produttivo …” e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.

Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità – appena rimarcata – della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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