Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[…] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.