Prot. 22106/2015
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, L. n. 223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h), D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.
In particolare, l’istante chiede se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel 2016 sempre in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, se sia possibile fruire dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3.
L’interpellante domanda altresì se, in presenza di un intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo e, in caso di soluzione positiva, se possano fruire dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alle questioni sollevate, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 3 citato, il quale contempla la possibilità di autorizzare il trattamento straordinario di integrazione salariale in seguito all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dalla medesima norma.
Si evidenzia che, ai sensi del dettato di cui al comma 3 dell’articolo in esame, “quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24, i lavoratori eccedenti (…). Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non è dovuto”.
Quest’ultima disposizione sancisce l’obbligo relativo al versamento del contributo di ingresso nelle procedure di mobilità di cui agli art. 4 e 24, L. n. 223/1991.
In proposito, si evidenzia che l’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 3 sopra illustrato con effetto a far data dal 1° gennaio 2016. Pertanto, a decorrere da tale data, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS nell’ambito delle procedure concorsuali individuate dall’art. 3 ed il conseguente esonero dal versamento del predetto contributo sancito dall’art. 5, comma 4, L. n. 223/1991 (cfr. ML circ. n. 24/2015).
Ciò premesso, con circolare n. 12/2015 questo Ministero ha chiarito che “considerato che, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (…) il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche protrarsi nell’anno 2016”, in virtù degli accordi all’uopo sottoscritti.
In linea con il quadro regolatorio sopra riportato e in risposta ai quesiti sollevati si ritiene che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.
Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione dell’ abrogazione del medesimo disposto.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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