INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 – Pronto Soccorso in ambito ferroviario

INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 – Pronto Soccorso in ambito ferroviario

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito per avere chiarimenti interpretativi in ordine al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.19 “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il sopra citato DM del 24 gennaio 2011 stabilisce che “ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all’articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresenta che “le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l’assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.

Il quesito posto è, dunque, il seguente: “l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall’azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992? ”.

Al riguardo si evidenzia che:

  1. questa Commissione, a norma dell’art. 12, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata;
  2. l’art. 15, co 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche “la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro”;
  3. l’art. 18, co 1, lett. z), del d.lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede anche quello di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
  4. l’art. 29, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”;
  5. nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l’art. 45, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni” devono essere definite “con appositi decreti ministeriali”, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  6. in attuazione di tale articolo è stato emanato il d.m. 24 gennaio 2011, n. 19 le cui finalità, esplicitate nell’art. 1 del medesimo decreto, sono quelle di definire “le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario”;
  7. l’art. 4 del d.m. n. 19/2011, titolato “organizzazione di pronto soccorso” impone ai “gestori delle infrastrutture” e alle “imprese ferroviarie”, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre “procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”;
  8. il punto B del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” prevede che “il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo articolari situazioni di complessità orografica)”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

DECRETO 24 gennaio 2011 (Ministero delle Infrastrutture), n. 19 Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057) (GU n.58 del 11-3-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 (Ministero della Salute) Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU n.27 del 3-2-2004 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-8-2004

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

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