INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili

INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. In particolare l’istante chiede di sapere:

  1. l’esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
  2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (“L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza” in cantiere e quindi con il riscontro della “assenza del DURC”.

Al riguardo va premesso che l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  1. a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  2. b) […]
  3. c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”.

Il successivo comma 10 prevede che “in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 […] oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”.

L’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, […], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:

– certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

– documento unico di regolarità contributiva;

– autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.

Ciò posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.

In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità” nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.

Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di

un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità. Al riguardo si fa presente che mentre nell’ambito dei lavori privati, come previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D:P.R. n. 445/2000 in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012).

Occorre evidenziare che, nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

Circolare-MLPS-12-2012-Durc

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard

Ispettori del lavoro Associati

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati

Normativa Portale Cliclavoro

Contratti Cliclavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

Gazzetta Ufficiale

Sito Corte Costituzionale

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione

Sentenze Consiglio di Stato

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Normativa Europea

Eur Lex

Garante della Privacy

Sito Ufficiale Unione Europea

Commissione europea, Salute e sicurezza sul lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA)

Distacco UE

Agenzia delle Entrate, Circolari

Circolari Ministero delle Finanze

UNADIS MLPS

URP On Line MLPS

Ministero dello Sviluppo Economico

ANPAL

ANPAL Archivio Normativo

ILA ONLINE sito archeologico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

CCNL Funzioni Centrali

Relazione Corte dei Conti su Prot. Intesa MLPS, INPS, INAIL, AdE

MLPS – INL Trasparenza incarichi

INL Atti Generali, Trasparenza

FileCloudMlps

Portale NDR Ministero della Giustizia

Documentazione INL

Messaggi INPS; Circolari INPS;

Circolari Inail

Normativa Ministero del Lavoro

INL Normativa, INL Interpelli

Interpelli Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro Sito Archeologico; Normativa

MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro

MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza

MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004

MLPS Pubblicità Legale

Dipartimento Pari Opportunità

Portale Ispettorato nazionale del lavoro INL

Orientamenti Ispettivi: Circolari e pareri 2018; Circolari e Pareri INL 2017, Pareri INL 2016, Pareri INL 2015, Pareri INL 2014

INL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Modulistica INL

Modulistica MLPS

Testo Unico Salute e Sicurezza Vers. Maggio 2018

SGIL

TIS-Web Cronotachigrafi

Guardia di Finanza

ILO

Ricerca Sentenze CNCE

Ricerca Leggi CNCE

CIGSonline

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply