INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015 – Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999

INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015 – Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta relativo all’applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione “in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.

A parere dell’Associazione istante, in conseguenza del fatto che l’articolo 1, comma 2, del DPR n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto” ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [….] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 […].”

Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, […].”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II “[….] ai mezzi di trasporto”.

Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l’articolo 1, lettera e), prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” – tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.

Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell’attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU n.260 del 8-11-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011

DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.(GU n.185 del 9-8-1999 – Suppl. Ordinario n. 151 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-08-1999

DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 – Suppl. Ordinario n. 151 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 298 Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999 ) note: Entrata in vigore del decreto: 28/02/2000

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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