Con Circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
L’Istituto, nel richiamare le ipotesi in cui il contributo è dovuto, ed in particolare la Circolare numero 40 del 19-03-2020 , specifica i criteri per la determinazione dello stesso, evidenziando che da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 e delle ulteriori disposizioni nella nota richiamate. Ciò ha determinato, che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’AspI, mentre per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.
L’Istituto al riguardo si riserva di fornire, con successivo messaggio, indicazioni per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della Circolare (ossia 17 settembre 2021)
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