INL- subappalto in ambito pubblico – art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) – modifica della disciplina

Con  nota prot. 1507 del 6 ottobre 2021   l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alla modifica, introdotta con l’art. 49 DL 77/2021, all’art. 105 del D.lgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) ed in particolare alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

La nota, nel richiamare gli orientamenti della Giustizia Amministrativa in tema di individuazione del CCNL che deve essere applicato dal contraente principale (art. 30, comma 4  D.Lgs. n. 50/2016) , chiarisce le condizioni per l’operatività della garanzia prevista dal comma 14 dell’art.105  del D.lgs 50/2016: “le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori impiegati nel sub appalto, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

L’INL, inoltre, fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo, specificando che  laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, dovrà essere adotto provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004,  inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

La nota, infine, rammenta che per le differenze retributive e contributive non corrisposte troverà applicazione il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dal comma 8 dello stesso art. 105.

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