Focus sul Lavoro Occasionale del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il Focus sul Lavoro Occasionale del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento<

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Focus sul Lavoro Occasionale del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento<

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento: Focus Lavoro occasionale<

La norme contenute nella ‘manovrina’ a confronto con il precedente istituto dei voucher<

All’interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge che contiene “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (la cosiddetta ‘manovrina’), è stato inserito nel corso dell’esame in commissione Bilancio alla Camera l’articolo 54-bis, attraverso un emendamento a firma Di Salvo e altri riformulato dal relatore<, sulla “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale“.

Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento (con il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017<, convertito in legge n. 49/2017<) della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l’istituto dei cosiddetti ‘voucher’.

Tra l’attuale disciplina, che distingue tra il “Libretto Famiglia” e il “contratto di prestazione occasionale” (quest’ultimo riservato soprattutto alle piccolissime imprese), e la precedente sussistono notevoli differenze, tese a evitare gli abusi – da più parte riconosciuti – dei voucher e a garantire maggiori diritti ai lavoratori occasionali. Di seguito, in estrema sintesi, alcune delle novità introdotte con le nuove norme, messe a confronto con la normativa che regolava il lavoro accessorio.

LIBRETTO FAMIGLIA

È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale. Gli ambiti di lavoro sono ben definiti dalle nuove norme: piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Attraverso il Libretto Famiglia sono inoltre erogati i contributi della legge n. 92/2012 per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati.

§  PRIMA – Oltre che sul portale e, previa prenotazione, negli uffici Inps, i voucher potevano essere acquistati presso gli uffici postali, le tabaccherie e le banche autorizzate. L’ambito di applicazione dei voucher per le famiglie non era definito.

Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un’ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

§  PRIMA – Il valore netto di ogni voucher era pari a 7,50 euro, in quanto ai 10 euro del valore di acquisto da parte dell’utilizzatore bisognava sottrarre la contribuzione previdenziale (1,30 euro), la copertura assicurativa (0,70 euro), il contributo alle spese di gestione (0,50 euro), per un totale di 2,50 euro.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

§  PRIMA – Era possibile acquistare i voucher anche in banca o nelle tabaccherie, rendendo impossibile un controllo stringente e aprendo così le porte a pratiche di utilizzo scorretto.

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche (con i vincoli specificati di seguito).

§  PRIMA – Non esisteva alcun limite alle dimensioni delle aziende che potevano attivare i voucher.

Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.  Il limite è valido anche per il Libretto Famiglia. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l’entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l’anno.

§  PRIMA – Gli unici limiti esistenti erano di 7.000 euro netti l’anno in capo al singolo prestatore di lavoro accessorio e di 2.000 euro netti l’anno (3.000 per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito) per i singoli rapporti tra prestatore di lavoro e committente imprenditore o professionista (non famiglie, pubbliche amministrazioni o non profit). Ciascun committente non era sottoposto quindi ad alcun limite complessivo nell’uso dei buoni lavoro, che poteva utilizzare anche per la sua attività ordinaria e senza alcun requisito di occasionalità.

Le microimprese non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

§  PRIMA – L’utilizzo dei voucher non era consentito solo se il lavoratore era contemporaneamente impiegato presso il medesimo datore di lavoro, con un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (ad eccezione della pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

§  PRIMA – Non era previsto.

Dall’attivazione dei contratti di prestazione occasionale sono escluse le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. Non si può ricorrere a questi contratti nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

§  PRIMA – Anche le imprese del settore edile e di altri affini per rischiosità (come quelli elencati) potevano acquistare i voucher. Le aziende del settore agricolo con un volume di affari fino a 7.000 euro potevano utilizzare i voucher per qualsiasi attività lavorativa. Se il loro volume di affari era superiore, potevano essere utilizzati invece solo per le attività stagionali e impiegando solo studenti fino a 25 anni e pensionati. I committenti pubblici potevano ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale, senza ulteriori specificazioni.

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.

§  PRIMA – Nessuno di questi diritti era riconosciuto.

Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,37 euro lordi. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

§  PRIMA – Il valore netto di ogni voucher era di 7,50 euro con esso potevano essere retribuite prestazioni di non più di un’ora.

L’impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail pari al 3,5%.

§  PRIMA – I contributi previdenziali erano pari al 13%, mentre la copertura assicurativa corrispondeva al 7% (con l’esclusione del settore dell’edilizia e degli altri affini ad alta rischiosità, il premio assicurativo si è ridotto).

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 31 maggio 2017

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