DECRETO MINISTERO DELLA DIFESA 12 novembre 2009 Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO MINISTERO DELLA DIFESA 12 novembre 2009 Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro<.

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DECRETO MINISTERO DELLA DIFESA 12 novembre 2009 Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. (10A02576) (GU Serie Generale n.52 del 04-03-2010)<

Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico<

Comando carabinieri per la tutela del lavoro; quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro; centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro; Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro; Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro; spese di funzionamento​ del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; N.I.L.;

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520<, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare, l’art. 16, che ha disposto l’assegnazione di militari dell’Arma dei carabinieri per servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonché la definizione della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai ruoli organici dell’Arma stessa;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628<, concernente modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare, il Capo II recante disciplina per l’Ispettorato del lavoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12 che disciplinano la consistenza organica;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e, in particolare, l’articolo 9-bis, comma 14, ad oggetto l’incremento della dotazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale del personale dei nuclei dell’Arma dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro dal capo dell’ispettorato stesso, nonché quella gerarchica dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’istituzione del Comando carabinieri ispettorato del lavoro, il quale ha successivamente modificato denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in particolare, l’art. 62 relativo all’autorizzazione ad assumere ulteriori unità dell’Arma dei carabinieri, in eccedenza alla dotazione di cui ai citati articoli 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge n. 510 del 1996, per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro di nuove province;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, e, in particolare, l’art. 11, che disciplina le attività specializzate delle Forze di polizia, esclusa la Polizia di Stato, presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298<, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1 della citata legge n. 78 del 2000, e, in particolare, l’articolo 4 che contempla le consistenze organiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176< e successive modificazioni, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124<, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive nel settore della previdenza sociale e del lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10, che attestano competenze in materia all’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Ministero dell’interno 28 aprile 2006<, recante il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006;

Visto l’art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006, n. 296< (Finanziaria 2007), concernente incremento organico del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;

Visto l’art. 2, comma 520, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate per l’applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del 2006;

Vista la nota n. 774/GAB del 19 ottobre 2009 della Regione siciliana – Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, concernente il formale assenso alla riorganizzazione delle unità del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, operanti nell’Isola in regime di avvalimento previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale, attraverso:

a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, in sostituzione del Nucleo di coordinamento regionale, che rimane soppresso, nonché rimodulazione della consistenza organica dei nuclei carabinieri ispettorato del lavoro della Regione siciliana;

b) incremento del contingente complessivo di militari dell’Arma dei carabinieri, impiegato nell’Isola per esigenze di tutela del lavoro;

c) l’impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso personale;

Vista la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Ravvisata, altresì, la necessità di strutturare nuove articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di gruppi carabinieri, al fine di adeguare le attività di vigilanza e ispettiva alle accresciute esigenze istituzionali, connesse alla tutela legale del lavoro, anche attraverso azioni più dirette, dinamiche e flessibili a livello nazionale;

Accertata la necessità di potenziare alcuni nuclei carabinieri spettorato del lavoro, in relazione ai rispettivi compiti di maggiore impegno operativo;

Ritenuto necessario ridefinire, di conseguenza, l’organico complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;

D e c r e t a:

Art. 1

Ordinamento

1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è articolato in:

a) un comando centrale, con sede a Roma;

b) un’organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati nell’allegata tabella A<, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Tale tabella< è parte integrante del presente decreto.

2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni sono definite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto conto delle necessità di dipendenza funzionale dallo stesso Ministero, nonché d’intesa con la Regione siciliana per quanto di autonoma competenza.

Art. 2

Dotazioni organiche

1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione organica di cinquecentosei unità, ripartite secondo l’allegata tabella B<, che è parte integrante del presente decreto.

2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto è selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, d’intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa specifica formazione a cura e spese della Direzione generale per l’attività ispettiva dello stesso Ministero.

Art. 3

Compiti istituzionali

1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonché delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza, fermo restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell’interno del 28 aprile 2006, recante il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006.

Art. 4

Documento di riconoscimento e uso dell’abito civile

1. Al personale che presta servizio presso il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è rilasciato apposto tesserino di riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Su disposizione dei comandanti del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o di nucleo, può essere consentito al personale dipendente l’uso dell’abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere e alle condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive in materia.

Art. 5

Spese per il personale e di funzionamento

1. Sono a carico dell’Arma dei carabinieri le spese relative all’armamento e all’equipaggiamento individuale del personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

2. Le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, nonché le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovvero della Regione siciliana per l’impiego e le esigenze dei comandi e delle unità di cui all’articolo 1 dislocate sul relativo territorio.

3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al comma 1, restano comunque imputabili a norma del comma 2.

Art. 6

Imputazione degli oneri

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli previsti nell’art. 5, comma 1, gravano sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché della regione Sicilia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2009

Il Ministro della difesa

La Russa

Il Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali

Sacconi

Il Ministro dell’interno

Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ministeri istituzionali – Difesa, registro n. 2, foglio n. 109

 

4-3-2010; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; Serie generale – n. 52

TABELLA A (art. 1, co. 1)<

Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro

1. AGRIGENTO

2. ALESSANDRIA

3. ANCONA

4. AOSTA

5. AREZZO

6. ASCOLI PICENO

7. ASTI

8. AVELLINO

9. BARI

10. BELLUNO

11. BENEVENTO

12. BERGAMO

13. BIELLA

14. BOLOGNA

15. BRESCIA

16, BRINDISI

17. CAGLIARI

18. CALTANISSETTA

19. CAMPOBASSO

20. CASERTA

21. CATANIA

22. CATANZARO

23. CHIETI

24. COMO

25. COSENZA

 

26. CREMONA

27. CROTONE

28. CUNEO

29. ENNA

30. FERRARA

31. FIRENZE

32. FOGGIA

33. FORLI’

34. FROSINONE

35. GENOVA

36. GORIZIA

37. GROSSETO

38. IMPERIA

39. ISERNIA

40. LA SPEZIA

41. L’AQUILA

42. LATINA

43. LECCE

44. LECCO

45. LIVORNO

46. LODI

47. LUCCA

48. MACERATA

49. MANTOVA

50. MASSA CARRARA

 

51. MATERA

52. MESSINA

53. MILANO

54. MODENA

55. NAPOLI

56. NOVARA

57. NUORO

58. ORISTANO

59. PADOVA

60. PALERMO

61. PARMA

62. PAVIA

63. PERUGIA

64. PESARO E URBINO

65. PESCARA

66. PIACENZA

67. PISA

68. PISTOIA

69. PORDENONE

70. POTENZA

71. PRATO

72. RAGUSA

73. RAVENNA

74. REGGIO CALABRIA

75. REGGIO EMILIA

 

76. RIETI

77. RIMINI

78. ROMA

79. ROVIGO

80. SALERNO

81. SASSARI

82. SAVONA

83. SIENA

84. SIRACUSA

85. SONDRIO

86. TARANTO

87. TERAMO

88. TERNI

89. TORINO

90. TRAPANI

91. TREVISO

92. TRIESTE

93. UDINE

94. VARESE

95. VENEZIA

96. VERBANIA

97. VERCELLI

98. VERONA

99. VIBO VALENTIA

100.VICENZA

101.VITERBO

 

TABELLA B (art. 2, co. 1)<

Ripartizione delle dotazioni complessive di personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e dei relativi oneri.

1. Suddivisione delle consistenze di personale

 ufficialiispettorisovrintendentiappuntati e carabinieriTotali
in extra-organico (art. 16 d.P.R. n. 520 del 1955; art. 9- bis del D.L. n. 510 del 1996; art. 62 della L. n. 144 del 1999; art. 1, co. 571, della L. n. 296 del 2006)6167144146463
in organico (art. 2, 9 e 12 del D.Lgs. n. 198 del 1995; art. 4 del D.Lgs. n. 298 del 2000)13152443
Totali7170159170506

 

2. Ripartizione degli oneri per il personale

 

a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialia carico della Regione sicilianaTotali
col./ten.col.1 1
ten.col./magg.415
cap.1 1
ispettori14723170
sovrintendenti13227159
app./car.13733170
Totali42284506

 

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro<

Presso la sede centrale dell’Ispettorato, presso gli Ispettorati Interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e presso gli Ispettorati Territoriali sono istituiti, rispettivamente, il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro“, i “Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro” ed i “Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro” che operano nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo e dall’articolo 16. Presso gli ispettorati territoriali che hanno sede su province diverse può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Il personale dell’Arma previsto è pari a 421 unità ed è selezionato per l’assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell’Ispettorato.

  • Il Comandante è il Col. t.SFP Nicodemo Macrì (Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA Tel. 0646837640 – Fax 0646832044).
  • Il Vice Comandante è il Ten. Col. Leonardo De Paola (Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA Tel. 0646837386 – Fax 0646832044).

L’articolazione interna del Comando centrale e dei Gruppi di cui al comma 1, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro sono definiti dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri di concerto con il Capo dell’Ispettorato.

Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera presso la sede centrale dell’Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il personale dell’Arma dei Carabinieri appartenente ai Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro e ai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro è assegnato all’Ispettorato del Lavoro per un periodo prestabilito durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall’Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Detto personale dipende funzionalmente dai dirigenti dell’Ispettorato Interregionale e dell’Ispettorato Territoriale, i quali provvedono, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, alla definizione dei programmi ispettivi periodici, anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza, e ne monitorano l’attività.

Al fine di assicurare un efficace coordinamento dell’Ispettorato con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro e i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, il Direttore, sentito il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, emana specifiche direttive che prevedono in ogni caso linee di condotta e modalità operative comuni al personale ispettivo, ivi compreso l’utilizzo della medesima strumentazione, anche informatica, da parte del personale dell’Arma e la definizione di specifici obblighi e modalità di comunicazione interna ed esterna all’Ispettorato.

Sono assegnate all’Ispettorato le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell’Arma dei Carabinieri e le spese connesse alle attività cui è adibito, con esclusione delle spese connesse all’esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all’appartenenza all’Arma, individuate con successivo atto del direttore dell’Ispettorato d’intesa con il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ai fini di una corretta gestione delle spese di funzionamento il direttore adotta misure organizzative volte a monitorare l’attività del Comando Carabinieri.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO Cenni Storici<

Agli inizi del ‘900, nonostante l’attenzione già dedicata dall’Arma alla verifica della corretta applicazione delle Leggi Sociali (sebbene in molti casi tale attività fosse affidata a organi speciali), fu su “desiderio espresso dal Ministero dell’Economia Nazionale” che nell’ottobre del 1926 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali – Ufficio Servizio – stabilì  “di istituire presso i capoluoghi di Divisione delle sedi dei Circoli dell’Industria e del Lavoro piccoli Nuclei di militari dell’Arma composti da un sottufficiale e di due appuntati o carabinieri  provetti, tratti dal totale della forza, per essere più particolarmente adibiti nel servizio di cui trattasi, secondo le direttive dei Circoli stessi”. I primi Nuclei furono così costituiti “presso le Divisioni di Trieste e Brescia nonché presso le Divisioni Interne di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Catania”. Il 1° febbraio 1934 fu istituito un ufficio dell’Ispettorato corporativo anche a Cagliari presso il quale, conseguentemente, entrò in funzione un nucleo carabinieri reali per la vigilanza sull’applicazione delle leggi sul lavoro.

Con il Regio Decreto Legge 13 maggio 1937-XV, n. 804 – riguardante la Modificazione all’ordinamento dell’Ispettorato corporativo – al fine di vigilare sulla corretta applicazione della normativa sul lavoro, furono assegnati “allo Ispettorato corporativo i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri Reali, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi ed in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294: marescialli d’alloggio maggiori, n. 2; marescialli d’alloggio capi, p. 4; marescialli di alloggio, n. 6; brigadieri, n. 9; vicebrigadieri, n. 8; appuntati, n. 11; carabinieri, n. 80”.
Nel dopoguerra, in occasione della riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, il contingente di militari fu elevato a 230 unità, articolate in Nuclei operanti presso gli Ispettorati del Lavoro. Dal 1964 (fino all’istituzione del Comando) i Nuclei furono coordinati da un Ufficiale Superiore addetto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Quindi, le origini dell’attuale Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro risalgono al lontano 1926, oltre novant’anni fa, quando era già emergente l’intendimento dell’Arma di assicurare, attraverso la professionalità di militari appositamente destinati, la vigilanza nel delicato comparto della legislazione sociale.

Il primo ottobre 1997, in ottemperanza al decreto Ministeriale 31 luglio 1997, derivato dell’art.9 bis della Legge 28 novembre 1996 n.608, soppressa la posizione d’impiego dell’Ufficiale Superiore addetto, fu istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) – ad esso preesistenti – come gerarchicamente subordinati. Ai militari del costituito Comando furono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza già riconosciuti agli Ispettori del Lavoro dall’art.8 del citato D.P.R. n.520. In ottemperanza all’art.1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – datato 2 marzo 2006 – il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, a decorrere dal 20 aprile 2006,  ha assunto l’attuale denominazione di “Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro”.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO Struttura organizzativa<

A seguito del DPCM 23 febbraio 2016, attuativo del D. Lgs. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” (registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il Reparto Speciale è stato così riconfigurato:

  • elevazione del livello di Comando del Comandante da Ten. Col. a Colonnello;
  • soppressione dell’incarico di Vice Comandante e della Sezione Analisi;
  • costituzione di un Ufficio Comando, attribuito a Ten. Col., articolato in una “Sezione Segreteria e Personale” e una “Sezione Operazioni e Logistica”;
  • istituzione del  Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia;
  • rimodulazione degli organici del Comando.

Di conseguenza, dal Comando dipendono gerarchicamente 5 Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro con sedi a Venezia, Milano, Roma, Napoli (con competenza interregionale) e Palermo, così ripartiti:

  • Gruppo di Venezia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche;
  • Gruppo di Milano: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;
  • Gruppo di Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  • Gruppo di Napoli: Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria;
  • Gruppo di Palermo: Sicilia.

Dai predetti Gruppi dipendono – gerarchicamente – i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) insistenti nei capoluoghi di provincia delle regioni di rispettiva competenza. Inoltre, presso i Gruppi sono costituiti i Nuclei Operativi con competenza macroareale.

RAI TGR INTERVISTA COL. MARCO TURCHI COMANDANTE CARABINIERI TUTELA DEL LAVORO – (13-06-2014)<

 

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