Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO 5 agosto 1998, n. 363< Decreto 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni
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IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;
Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:
a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall’articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall’articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;
b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell’ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
d) nella necessità di regolare le attività svolte nell’ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell’ambito delle stesse;
Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:
a) l’università è costituita da un’aggregazione di strutture eterogenee – che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri – presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
b) l’attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l’utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all’uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un’apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
d) l’attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;
h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
l) l’articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all’assistenza, ai servizi ed all’amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle “unità produttive” di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 marzo 1998;
Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l’articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;
Ritenuto, altresì, di non accogliere l’invito del Consiglio di Stato ad eliminare l’articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell’area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Campo di applicazione e particolari esigenze
1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda:
“Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.
– Il comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così recita:
“2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica”.
– I commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ”regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.
– L’art. 33 della Costituzione prevede che: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
L’art. 6 della sopra citata legge 9 maggio 1989, n. 168, è il seguente:
“Art. 6. – 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare.
3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell’osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione;
definiscono e disciplinano i criteri per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.
5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all’istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L’autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell’art. 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell’autonomia delle università, quanto all’assunzione e alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all’università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell’università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l’atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero”.
Nota all’art. 1:
– Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.
Soggetti e categorie di riferimento
1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede – quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
Nota all’art. 2:
– Il comma 5 dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:
“5. I policlinici universitari sono aziende dell’università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell’università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l’azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell’autonomia economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate”.
Obblighi ed attribuzioni del rettore
1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, compete:
a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l’effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
Nota all’art. 3:
– L’art. 3 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così recita:
“Art. 3. – 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell’articolo 2,
provvede:
a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell’articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.
Nota all’art. 4:
– Il testo del comma 2 dell’art. 4 del sopra
citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:
“2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio
1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
Nota all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994 si veda la nota all’art. 4.
Formazione ed informazione
1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell’ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l’operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.
Nota all’art. 7:
– L’art. 18 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recita:
“Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). – 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a duecento dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da duecentouno a mille dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7”.
Prevenzione incendi
1. In attesa dell’emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Nota all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
“Art. 6. – 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all’ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di
deroga”.
– L’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi), recita:
“Art. 3 (Principi di base e misure tecniche fondamentali). – Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell’interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell’insorgere dell’incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d’ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell’incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d’esodo d’emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;
3) apprestamento e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall’art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469”.
Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti
1. Nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l’adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.
Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Le modalità relative all’elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 agosto 1998
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu
Il Ministro della sanità Bindi
p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica,
foglio n. 162
Nota all’art. 10:
– Per il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 v. nelle note alle premesse.
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