circolare n.12/2016 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la circolare n.12/2016< della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle province del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

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VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, LE ISTRUZIONI DELLA FONDAZIONE STUDI<

Fondazione Studi ha predisposto la circolare n.12/2016< che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle province del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. La circolare contiene i fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Leggi la circolare n. 12/2016<

Le Circolari della Fondazione Studi

ANNO 2016 CIRCOLARE NUMERO 12<

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

– al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

– al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

– alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.

Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.

Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.

La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91).

Tale disciplina non si applica a che svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l’esercita nell’ambito delle associazioni di volontariato.

Inoltre, i lavoratori devono dimostrare la partecipazione all’attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia.

Detto regime è esteso anche:

• gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana,

• ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,

• ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

Presso l’Agenzia per la protezione civile è istituto l’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione in questo registro al fine di una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile.

Rimborso

L’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile. Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Autorità di protezione civile territorialmente competente nei 2 anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione. Nella domanda devono essere indicati la qualifica professionale del lavoratore interessato, la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità permetterne l’accreditamento (art.9, c.9 DPR 194/2001).

Il rimborso è concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).

Lavoratori autonomi

Analogamente, secondo quanto indicato dall’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/ 2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29.- giornalieri lordi.

SOCCORSO ALPINO

I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni (legge n.162/92).

I volontari del soccorso alpino hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24,00.

Se l’attività di addestramento è programmata in anticipo, il lavoratore deve preavvertire con la massima tempestività il proprio datore. Non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la durata minima dell’intervento di soccorso ai fini del riconoscimento del diritto all’astensione dal lavoro, purché esso cada in una giornata lavorativa, con la conseguenza che il diritto all’astensione dal lavoro potrà essere esercitato anche quando l’intervento sia stato di breve durata.

Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l’astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11)

Lavoratori dipendenti

Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza ( l’avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o di esercitazione (art. 2, D.M, 24.3.1994). ( art. 1, L. 162/92 – Min. Lav. circ. n. 11 del 6.1.1995).

In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione.

Non sono coperti i giorni festivi, eccetto i casi in cui l’attività lavorativa venga espletata anche (o prevalentemente) in tali giorni (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11). Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa.

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse le ore di lavoro prestate il giorno prima dell’astensione o dopo l’operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di «settimana corta», ecc. (Inps, circ. 10.5.1995, n. 126).

La domanda di rimborso va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all’ubicazione della dipendenza aziendale dove presta attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.

La domanda deve prevedere:

− le generalità del lavoratore interessato;

− l’importo della retribuzione corrisposta;

− l’attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle perdette attività e i relativi tempi di durata;

− la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro;

− la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI (Circolare INPS 10 maggio 1995 n. 126).

Lavoratori autonomi

I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l’indennità prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, deve essere allegata l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell’interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La Direzione Territoriale del lavoro, una volta determinato l’ammontare dell’indennità spettante al volontario, sulla base dell’importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2016 D. M. 9 marzo 2016) procede quindi al pagamento dell’indennità all’avente diritto.

Ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

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