Con Sentenza n. 30923 del 6 novembre 2020 la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’obbligo previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g) del TU 81/2008, ossia di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, non può che presupporre che il rapporto lavorativo (nella accezione ampia già più volte affermata dalla Suprema Corte) sia caratterizzato da una certa durata nel tempo. Pertanto, ai fini della configurabilità o meno del citato obbligo in capo al datore di lavoro, non può che rilevare necessariamente anche l’individuazione della reale tipologia lavorativa in concreto intercorsa tra le parti.
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