Cass. Pen., sez. III – sent. N. 776 del 11 gennaio 2018 – Medico competente, Sorveglianza sanitaria, informazione sui rischi, conoscenze linguistiche, tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, art. 131 bis cod.pen., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Cass. Pen., sez. III – sent. N. 776 del 11 gennaio 2018 – Medico competente, Sorveglianza sanitaria, informazione sui rischi, conoscenze linguistiche, tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, art. 131 bis cod.pen., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 776/2018 del 11.01.2018 – Medico competente, Sorveglianza sanitaria, informazione sui rischi, conoscenze linguistiche, tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, art. 131 bis cod.pen., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 776 Anno 2018, Presidente: CAVALLO ALDO, Relatore: GALTERIO DONATELLA, Data Udienza: 04/04/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DXX GXXXX GXXXXXXX, nato a Cicerale il 23.5.1953

avverso la sentenza in data 1.7.2015 del Tribunale di Asti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 1.7.2015 il Tribunale di Asti ha condannato Gxxxxxxx Dxx Gxxxx alla pena di € 4.000 di ammenda ritenendolo colpevole, in qualità di titolare dell’omonima ditta e datore di lavoro di Hyyyyyy Lyyyyy, dei reati di cui agli artt.18, comma 1 lett. a) e g), 36, commi 1 e 2, 37 commi 1,7,9 e 10 d. Igs. 81/2008 per aver omesso di nominare il medico competente per la visita sanitaria; di inviare il dipendente alla visita medica entro i termini previsti dalla sorveglianza sanitaria; di provvedere affinché costui ricevesse un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto per il tramite del difensore ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p. – deducendo che la pluralità delle violazioni contestategli non poteva prescindere dall’unicità del contesto in cui erano state generate che ne escludeva conseguentemente la reiterazione trattandosi di un unico lavoratore assunto da pochi giorni, e che il bene giuridico tutelato non poteva essere mai di ostacolo all’applicabilità della norma il cui aspetto valutativo era limitato alla tipologia ed all’entità della sanzione edittale sia delle circostanze generiche, senza che su tale punto fosse stata spesa alcuna motivazione malgrado l’incensuratezza e la corretta condotta processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., cui segue / in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell’offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Con riferimento invero alla speciale tenuità dell’offesa, pur essendo l’elemento dell’esiguità del danno o del pericolo sostanzialmente eliso dalla natura degli stessi reati in contestazione, che in quanto configurabili come reati di pericolo presunto correlano la condotta criminosa alla mera lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro), ciò nondimeno, come affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo. E’ stato perciò ritenuto che il parametro di riferimento, sul quale calibrare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto sia costituito, anche in presenza, come nell’ipotesi delle contravvenzioni in esame, di reati meramente omissivi, in relazione ai quali, attesa la modesta caratterizzazione della fattispecie tipica, non può non assumere valore dirimente l’elemento temporale, ovverosia la protrazione della stessa omissione, dal primo comma dell’art.133 cod. pen., tenendosi pertanto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Per quanto concerne il secondo requisito / afferente alla non abitualità della condotta, si ritiene, in conformità ad un recente condivisibile arresto di questa Corte, che la causa di esclusione della punibilità possa essere applicata, ai sensi del terzo comma dell’art.131-bis, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 – dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201). Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell’art. 131 bis, co. 3, c.p., non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che la menzionata disposizione normativa esclude, tra l’altro, di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l’autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che altrimenti si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla menzionata disposizione normativa che, quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi, egli non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità, in quanto, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il “fatto”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua dimensione “plurima”, da una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità. Di ciò si trae conferma dalla relazione illustrativa al d.lgs. 28/2015 la quale, dopo aver premesso che il terzo comma dell’art.131-bis “descrive soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di ‘abitualità’, entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità”, espressamente rileva, in relazione alla previsione contemplante l’ipotesi che “l’autore abbia commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, che “non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l’indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell’ulteriore richiamo alle “condotte plurime, abituali e reiterate”.

Correttamente pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Asti ha negato l’applicabilità della causa di non punibilità, essendosi l’imputato reso responsabile di una molteplice violazione di norme afferenti a reati della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene giuridico tutelato, ovverosia la sicurezza sul lavoro.

  1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che il ricorrente non risulta aver svolto innanzi al Tribunale alcuna richiesta di applicazione delle circostanze di cui all’art.62-bis cod. pen., con conseguente inconfigurabilità dell’assunto vizio motivazionale in relazione a questione sulla quale il giudice a quo non si è mai pronunciato, venendo altrimenti meno la funzione propria del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 4.4.2017

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU n.64 del 18-3-2015 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015

Testo dell’atto trasmesso

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, AIR

Decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015

Articolo 131 bis Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Cass. Pen., sez. III – sent. N. 776 del 11 gennaio 2018 – Medico competente, Sorveglianza sanitaria, informazione sui rischi, conoscenze linguistiche, tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, art. 131 bis cod.pen., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 776/2018 del 11.01.2018 – Medico competente, Sorveglianza sanitaria, informazione sui rischi, conoscenze linguistiche, tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, art. 131 bis cod.pen., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard

Ispettori del lavoro Associati

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati

Normativa Portale Cliclavoro

Contratti Cliclavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

Gazzetta Ufficiale

Sito Corte Costituzionale

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione

Sentenze Consiglio di Stato

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Normativa Europea

Eur Lex

Garante della Privacy

Sito Ufficiale Unione Europea

Commissione europea, Salute e sicurezza sul lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA)

Distacco UE

Agenzia delle Entrate, Circolari

Circolari Ministero delle Finanze

UNADIS MLPS

URP On Line MLPS

Ministero dello Sviluppo Economico

ANPAL

ANPAL Archivio Normativo

ILA ONLINE sito archeologico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

CCNL Funzioni Centrali

Relazione Corte dei Conti su Prot. Intesa MLPS, INPS, INAIL, AdE

MLPS – INL Trasparenza incarichi

INL Atti Generali, Trasparenza

Portale NDR Ministero della Giustizia

Documentazione INL

Messaggi INPS; Circolari INPS;

Circolari Inail

Normativa Ministero del Lavoro

INL Normativa, INL Interpelli

Interpelli Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro Sito Archeologico; Normativa

MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro

MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza

MLPS Sito Interpelli

MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004

MLPS Pubblicità Legale

Dipartimento Pari Opportunità

Portale Ispettorato nazionale del lavoro INL

Orientamenti Ispettivi: Circolari e pareri 2018; Circolari e Pareri INL 2017, Pareri INL 2016, Pareri INL 2015, Pareri INL 2014

INL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Modulistica INL

Modulistica MLPS

SGIL

TIS-Web Cronotachigrafi

Guardia di Finanza

ILO

Ricerca Sentenze CNCE

Ricerca Leggi CNCE

CIGSonline

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply