Art. 131 bis Codice penale Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Art. 131 bis Codice penale Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Dispositivo dell’art. 131 bis Codice penale

Fonti – Codice penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale -Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena – Capo I – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione e applicazione della pena

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Articolo 133 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Dispositivo dell’art. 133 Codice penale

Fonti – Codice penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale -Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena – Capo I – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione e applicazione della pena

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Articolo 69 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Dispositivo dell’art. 69 Codice penale

Fonti – Codice penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale -Titolo III – Del reato – Capo II – Delle circostanze del reato

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU n.64 del 18-3-2015 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015

Testo dell’atto trasmesso

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, AIR

Decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015

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