art. 1, comma 801 della Legge di Bilancio le agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015) potranno conoscere i precedenti occupazionali dei lavoratori.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’art. 1, comma 801 della Legge di Bilancio non ancora pubblicata in G.U. secondo cui le agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015, fra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro) potranno avere precisa contezza sullo stato dei lavoratori e sui loro precedenti occupazionali.

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Comunicato Consulenti del Lavoro 26.12.2017<

Il consulente del lavoro avrà accesso diretto alle informazioni sullo stato di disoccupazione di un soggetto. Il professionista potrà consultare una sorta di archivio nazionale integrato basato sui dati in possesso dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), in modo da evitare le difficoltà legate alla procedura fino ad oggi in vigore e scongiurare il rischio di veder revocati incentivi già assegnati, dovuti ad informazioni errate in merito allo stato occupazionale del soggetto in questione. La novità è contenuta nell’art. 1, comma 801 della legge di Bilancio, che stabilisce come l’Anpal dovrà comunicare ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (tra cui risulta la fondazione consulenti per il lavoro) i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione. Attualmente, per conoscere lo storico lavorativo di una persona, era necessario che la persona stessa si recasse al centro per l’impiego e richiedesse i dati relativi al suo percorso occupazionale. Una volta in possesso di questi dati il soggetto in questione li girava al consulente del lavoro che poteva, a quel punto, comunicare all’azienda cliente se il soggetto poteva usufruire di incentivi all’assunzione, subordinati allo stato di disoccupazione della persona.

I Consulenti del Lavoro attestano lo stato di disoccupazione

Stop alle incertezze sullo stato di disoccupazione dei lavoratori assunti tramite i Consulenti del lavoro. Lo prevede la Legge Finanziaria 2018 (art.1 comma 801) che assegna alla Fondazione Consulenti per il Lavoro (organo del Consiglio Nazionale) la possibilità di ricevere dall’Anpal i dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, come definiti dall’art. 19 del Dlgs. 150/2015.

Ciò permetterà alle agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015, fra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro) di avere precisa contezza sullo stato dei lavoratori e sui loro precedenti occupazionali . Cosi si eviteranno le criticità rilevate anche in occasione della stagione di incentivi alle assunzioni (Esonero contributivo triennale 2015, biennale 2016 e Incentivo Occupazione SUD) nel coordinamento informativo fra i Centri per l’Impiego e le imprese, criticità che hanno provocato disguidi e revoche dei benefici . I consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro, potranno dunque accedere legittimamente alla banca dati informativa dell’Anpal per confermare lo status occupazionale dei lavoratori in via di assunzione e la presenza di eventuali precedenti contratti a tempo indeterminato nella pregressa carriera degli stessi.

Tale informazione si rivelerà fondamentale per confermare definitivamente la legittimità della fruizione del nuovo incentivo occupazionale triennale per i giovani, varato nella stessa legge di stabilità 2018.

“ Scelta del legislatore assolutamente coerente e in linea con quanto deciso negli anni scorsi in materia di mercato del lavoro – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Scelte che confermano la centralità dei consulenti del lavoro rispetto alla gestione del rapporto di lavoro, anche per il ruolo di grande impulso dato alle politiche attive con la gestione di 8milioni di lavoratori. Cosi i datori di lavoro avranno la possibilità di avere la certezza dei presupposti dei rapporti di lavoro da instaurare e quindi la garanzia della legittimità della decontribuzione applicata in base alle nuove assunzioni agevolate, previste dalla Finanziaria 2018”.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020<

Comma 801. L’ANPAL<, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<, e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150<, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015<, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020<

 

<Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003)<

Capo I – Regime autorizzatorio e accreditamenti

Art. 4<. Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.

6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.<

Art. 12. Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.

2. Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

3. ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1”.

Capo II Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro

Art. 19. Stato di disoccupazione

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. (17)

(17) Comma così sostituito dall’ art. 4, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.<

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