Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’art. 1, comma 109 della Legge di Bilancio non ancora pubblicata in G.U. con previsione di Erogazione di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alla assunzione di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
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Erogazione di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alla assunzione di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
Comma 109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381<, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali<
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