Testo Interrogazione a risposta scritta sul valore delle FAQ relative alla sospensione della attività imprenditoriale attuata dagli ispettori del lavoro: Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-08030 presentata da SERGIO PUGLIA mercoledì 13.09.17

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il Testo Interrogazione a risposta scritta sul valore delle FAQ relative alla sospensione della attività imprenditoriale attuata dagli ispettori del lavoro: Atto Senato  Interrogazione a risposta scritta 4-08030 presentata da SERGIO PUGLIA mercoledì 13 settembre 2017, seduta n.873.<

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Testo Interrogazione a risposta scritta sul valore delle FAQ relative alla sospensione della attività imprenditoriale attuata dagli ispettori del lavoro: Atto Senato  Interrogazione a risposta scritta 4-08030 presentata da SERGIO PUGLIA mercoledì 13 settembre 2017, seduta n.873.<

PUGLIA<GIARRUSSO<DONNO<PAGLINI<MORONESE<MORRA<CASTALDI<NUGNES< – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Premesso che;

il comma 1 dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, (…) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della salute e ha emanato la circolare n. 33 del 10 novembre 2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall’art. 11 del decreto legislativo n. 106 del 2009 al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale contenuta nell’art. 14 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiarendo che “la regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione (…) determinerà l’annullamento dello stesso in sede di autotutela”;

inoltre, risulta agli interroganti che ancor più chiaramente e specificamente, il Ministero del lavoro, con la nota 13506 del 30 luglio 2010, rispondendo ad un quesito inoltrato dalla Direzione provinciale di Catanzaro, ed evidenziando la natura cautelare del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, finalizzato a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, disponeva che “se prima dell’adozione e conseguente notificazione al datore di lavoro del provvedimento non ne sussistano più i requisiti di legge, a seguito della regolarizzazione spontanea dei lavoratori, effettuata nel corso del primo accesso ispettivo, vengono meno i presupposti per l’adozione dello stesso, considerate le finalità cautelari che lo contraddistinguono”. Le stesse considerazioni sono state nuovamente richiamate il 27 maggio 2015 nella nota di risposta a interpello alla Direzione interregionale del Nord-Est (Venezia) e alla Direzione territoriale di Pesaro;

considerato che;

risulta agli interroganti che i funzionari dell’Ispettorato del lavoro hanno ricevuto indicazioni in forma di FAQ (frequently asked questions), allegate alla nota del 20 giugno 2017, n. 5546, emanata dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro e avente a oggetto “Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – attività formativa”, nelle quali si evidenzia la natura sanzionatoria del provvedimento di sospensione in luogo di quella cautelare. Disciplinando così l’istituto della sospensione di un’attività imprenditoriale a parere degli interroganti in palese contrasto con la normativa e con quanto sostenuto precedentemente. Le citate FAQ riportano che: “Anzitutto il personale rinvenuto “in nero” al momento dell’accesso ispettivo non può dirsi effettivamente regolarizzato in assenza di tutti gli adempimenti previsti, che non si esauriscono certamente con la sola comunicazione di assunzione ma richiedono altresì la consegna della lettera di assunzione e, laddove prevista, la visita di idoneità alla mansione e una attività formativa/informativa. La stessa collocazione della disciplina de qua all’interno del D.lgs. n. 81/2008 evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione agli aspetti che collegano il lavoro “nero” all’assenza di una tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Inoltre, anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sebbene abbia evidenti finalità cautelari, costituisce “una tipologia di sanzione, in quanto avente essenzialmente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti “in nero” (Tar Piemonte, sez. II, sent. n. 1164/2016). Fermi restando eventuali diversi orientamenti giurisprudenziali relativi alla problematica in questione, si ritiene pertanto che il provvedimento vada comunque adottato anche qualora, nel corso dell’accesso, sia effettuata un comunicazione di assunzione; ciò anche in ragione della necessità di garantire le finalità “sanzionatorie” del provvedimento in questione evidenziate dalla giurisprudenza che non possono essere subordinate alla durata più o meno lunga dell’accesso ispettivo tale da consentire, medio tempore, l’effettuazione di una comunicazione al Centro per l’impiego”;

risulta agli interroganti che un’organizzazione sindacale avrebbe posto un quesito agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la validità di FAQ, frammentarie e spesso in breve tempo oggetto di rettifica (su istanza degli enti – INAIL) per alcune inesattezze riportate. Tale organizzazione avrebbe ricevuto una risposta che precisa che “Al riguardo si conferma dunque la validità del nuovo indirizzo operativo che peraltro – ferme restando le argomentazioni che sono ivi riportate – consente di ridurre l’esposizione al rischio corruzione in capo al personale ispettivo”;

considerato inoltre che;

a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei conti;

i funzionari ispettivi, a seconda della provenienza (ministeriale, INPS o INAIL), pur svolgendo, attualmente, lo stesso identico lavoro, hanno trattamenti retributivi diversi. Risulta agli interroganti che una parte di essi non avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti istituiti con l’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, relativi al 2016, nonché l’adeguamento dei rimborsi delle missioni già disciplinato;

inoltre, come riportato da frequenti notizie di stampa i funzionari dell’Ispettorato del lavoro sarebbero soggetti frequentemente a minacce e ad aggressioni; risulta agli interroganti che i suddetti funzionari non utilizzerebbero un’auto fornita dall’amministrazione di appartenenza per recarsi presso i datori di lavoro da ispezionare, e spesso, quando ricevono aggressioni personali, le loro autovetture verrebbero danneggiate;

considerato altresì che dall’esame dei risultati del “Monitoraggio attività di vigilanza anno 2016” emerge che: 1. il totale delle aziende ispezionate, pari a n. 191.614, è in netto decremento (meno 13,48 per cento) rispetto al 2014 (anno nel quale non era ancora entrata in vigore la legge 10 dicembre 2014, n. 183), in cui erano state ispezionate n. 221.476 aziende; 2. i contributi e premi evasi complessivamente recuperanti in occasione degli accertamenti svolti nel corso dell’anno 2016 ammonta no a 1.101.105.790 euro (in importante flessione, riduzione del 27 per cento, rispetto al 2014, in cui erano stati recuperati premi e contributi per 1.508.604.256 euro);

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che si possa attribuire un valore giuridicamente vincolante alle indicazioni ricevute, sotto forma di “FAQ” e trasmesse in data 20 giugno 2017 dal direttore centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro deputati a verificare il rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori, tenuto conto che a parere degli interroganti contrasterebbero, sia con le indicazioni presenti in circolari e note emesse dal Ministero stesso, che con il dettato normativo citato in premessa;

quale sia il motivo per cui le indicazioni diramate tramite FAQ consentirebbero di ridurre l’esposizione al rischio corruzione in capo al personale ispettivo;

quali iniziative intenda intraprendere affinché siano tutelati i funzionari per il possibile accrescimento del rischio aggressione, che a giudizio degli interroganti si determinerà con l’obbligo prescritto dalle FAQ di emettere il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in luogo della possibilità di far regolarizzare in autotutela;

se non ritenga che l’assetto organizzativo dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro dovrebbe essere rimodificato, affinché gli ispettori dell’INPS e dell’INAIL ritornino pienamente ad essere gerarchicamente e funzionalmente sottoposti ai propri enti di appartenenza, considerando che a parere degli interroganti il mutamento di orientamento e la conseguente trasformazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da provvedimento cautelare volto a far regolarizzare i lavoratori in nero a provvedimento sanzionatorio volto, evidentemente, a “fare cassa”, sarebbe addebitabile ai risultati deludenti rilevabili dal “Monitoraggio attività di vigilanza anno 2016”;

se non ritenga opportuno, al fine di contrastare concretamente l’evidenziato “il rischio corruzione”, di procedere con urgenza all’equiparazione retributiva tra i diversi profili dei funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché al rimborso degli emolumenti 2016, nonché all’adeguamento dei rimborsi delle missioni già disciplinato loro spettanti.

(4-08030)

Testo Interrogazione a risposta scritta sul valore delle FAQ relative alla sospensione della attività imprenditoriale attuata dagli ispettori del lavoro: Atto Senato  Interrogazione a risposta scritta 4-08030 presentata da SERGIO PUGLIA mercoledì 13 settembre 2017, seduta n.873.<

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