Sentenza Tribunale Civile di Udine causa civile in primo grado iscritta al n. 420/2012 R.L., requisito dell’occasionalità richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza Tribunale Civile di Udine causa civile in primo grado iscritta al n. 420/2012 R.L., requisito dell’occasionalità richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio<.

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Sentenza<

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 420/2012 R.L., vertente

TRA

IMPRESA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall’Avv. K.

RICORRENTE

E

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. e P., per mandati generali alle liti (omissis)

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente: “in via principale, accertarsi che il requisito dell’accessorietà richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio è compiutamente soddisfatto in presenza di attività lavorative rese da particolari soggetti in determinati settori (art.70, comma 1, D.lgs. n. 276/2003); accertarsi che il requisito dell’occasionalità richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio è compiutamente soddisfatto qualora i compensi erogati al collaboratore dal medesimo committente nel corso di un anno solare rispettino i limiti massimi previsti dalla legge (art. 70, comma 2, D.lgs. n. 276/2003); accertarsi che il signor Tizio, pensionato, ha percepito da parte della IMPRESA W. buoni lavoro nel 2010 per un complessivo importo netto pari a € 4.995,00 e nel 2011 per un complessivo importo netto pari a € 2.077,50 nel rispetto di quanto previsto nell’art. 70 D.lgs. n. 276/2003; dichiararsi la liceità dell’utilizzo dei buoni lavoro da parte della IMPRESA W. per compensare l’opera resa in via del tutto occasionale e accessoria dal signor Tizio negli anni 2010 e 2011, e conseguentemente provvedere all’annullamento e/o alla disapplicazione per illegittimità e/o infondatezza e/o nullità del verbale unico di accertamento dell’INPS di Udine prot. INPS. XXXXXXXXXXXXXXX dichiarando privo di effetti giuridici l’accertamento svolto nonché l’illegittimità della pretesa vantata dall’INPS; condannarsi l’INPS al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura riconosciuta in via equitativa da Codesto On.le Giudicante anche in considerazione del danno all’immagine ed economico patito dalla ricorrente per aver dovuto resistere in tutti i procedimenti in cui è stata parte a seguito dell’impugnato verbale di accertamento; nella denegata ipotesi in cui si ritenesse illegittimo e/o illecito l’impiego dei buoni lavoro per compensare l’opera resa dal signor Tizio , in via principale, accertarsi e dichiararsi che il signor Tizio ha reso la propria prestazione in via del tutto autonoma senza alcun vincolo di subordinazione e per l’effetto disapplicarsi parzialmente per illegittimità e/o infondatezza e/o nullità del verbale unico di accertamento dell’INPS di Udine prot. INPS.XXXXXXXXXXX dichiarando privo di effetti giuridici l’accertamento svolto dall’INPS nonché l’illegittimità della pretesa dell’Ente previdenziale; in via subordinata, accertarsi che l’importo dell’imponibile contributivo non può essere individuato nel valore nominale dei buoni lavoro (comprensivo di contributi previdenziali, assicurativi e altro); accertarsi che il signor Tizio , pensionato, ha percepito da parte della IMPRESA W. nell’anno 2010 compensi netti per un importo pari a € 4.995,00 e nel 2011 compensi netti per un importo pari a € 2.077,50 e conseguentemente annullarsi e/o disapplicarsi parzialmente per illegittimità e/o infondatezza e/o nullità del verbale unico di accertamento dell’ INPS di Udine prot. INPS.XXXXXXXXXXXXXXX dichiarando privo di effetti giuridici l’accertamento svolto dall’ INPS nonché l’illegittimità della pretesa dell’Ente previdenziale; con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”

Per l’INPS: “rigettare il ricorso proposto dalla S.r.l. Impresa W., perché infondato in fatto e in diritto e non provato, e, per l’effetto, voglia confermare, nei confronti della S.r.l. Impresa W., l’addebito contenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione redatto il XX/XX/2011 dai funzionari di vigilanza della sede provinciale INPS di Udine, Caio e Sempronio; in subordine, accertare che la S.r.l. Impresa W. è, per i motivi di cui in narrativa, tenuta al pagamento, in favore dell’INPS, delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia; con vittoria di spese e competenze del giudizio.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21/5/2012 l’IMPRESA W. esponeva che con verbale unico di accertamento del XX/XX/2011, notificato a mezzo posta il YY/YY2011 a conclusione di una verifica finalizzata al controllo della regolarità nell’utilizzo dei voucher, l’Istituto aveva disconosciuto la regolarità del ricorso alla figura delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 70 e segg. del D.lgsl. 276/2003) con riferimento all’attività espletata in suo favore dal lavoratore Tizio tra il 12 gennaio 2010 e il 30 novembre 2011, procedendo all’addebito della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta, presumendo che si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato e adottando quale base imponibile le somme lorde totali percepite dal Michelin in forma di buoni lavoro.

La società ricorrente, premesso che era risultato vano il ricorso amministrativo, contestava il contenuto del verbale unico di accertamento, deducendo che l’utilizzo dei buoni lavoro aveva permesso di non disperdere le competenze e l’esperienza del capo cantiere ormai in pensione e di garantire un adeguato percorso formativo al personale in forza e a quello di nuova assunzione e che aveva preventivamente concordato per iscritto l’intervallo temporale nel quale avrebbe potuto impegnare il lavoratore, nonché il compenso lordo forfetario, rinviando per gli ulteriori profili alla disciplina di legge contenuta nel D.lgsl. 276/2003, senza prevedere alcun vincolo per l’esecuzione della prestazione.

Deduceva inoltre che nella fattispecie sussistevano sia l’accessorietà che l’occasionalità delle prestazioni di lavoro ai sensi dell’art. art. 70, comma 1 lett. h-bis del D.lgs. 276/2003, potendo i buoni lavoro essere utilizzati per compensare attività che comportavano complessivamente, con riferimento al medesimo committente e nel corso di un anno solare, compensi netti non superiori a euro 5.000,00 ovvero compensi lordi pari a euro 6.660,00, non rilevando il fatto che l’attività prestata dal pensionato comprendeva mansioni che rivestivano natura abituale ed essenziale per il committente. Il requisito di occasionalità doveva, pertanto, ritenersi rispettato, essendo stati erogati compensi netti nell’anno 2010 per euro 4.995,00 – per un valore nominale complessivo lordo dei buoni lavoro di euro 6.660,00 – e nell’anno 2011 per euro 2.077,50 – per un valore nominale complessivo lordo dei buoni lavoro di euro ed essendo il Tizio al tempo già in pensione.

La società ricorrente deduceva altresì l’erroneità della qualificazione subordinata del rapporto lavorativo, deducendo che l’art. 70 del D.lgs. n. 276/2003 nulla precisava in merito e che non sussistevano in ogni caso elementi a sostegno di tale interpretazione, essendo l’attività svolta dal Tizio nei diversi cantieri consistita nell’affiancamento del capo cantiere e del suo vice in lavori specializzati ed essendo stata resa in autonomia, con discontinuità e occasionalità.

L’INPS si costituiva deducendo che Tizio era stato alle dipendenze della società ricorrente dal settembre 1978 al giugno 2002 con mansioni di muratore e di capocantiere, che successivamente era stato legato alla stessa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e poi ancora, dal febbraio 2008 al dicembre 2009, da un rapporto di lavoro subordinato.

Ciò premesso, l’Istituto eccepiva l’infondatezza dell’azione di accertamento negativo, deducendo che non era controversa l’esistenza delle prestazioni lavorative nel periodo dal 12 gennaio 2010 al 30 novembre 2011 e che le stesse non potevano essere ricondotte nell’alveo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ed autonomo, dovendo invece essere considerate come facenti parte di un rapporto lavorativo ultratrentennale intercorso, a vario titolo, ininterrottamente, o con brevissime sospensioni, ma con le medesime modalità attuative per lo svolgimento delle mansioni di muratore e di capocantiere.

Non vi era, in ogni caso, nella fattispecie, né l’assenza di continuità e di coordinamento con l’attività del committente, che tipicamente caratterizza le prestazioni occasionali di tipo accessorio, né il requisito dell’immediatezza dell’apporto lavorativo, dovendo il ricorso ai buoni lavoro ritenersi limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, ed essendo invece escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Radicatosi il contraddittorio, veniva assunta la prova testimoniale e all’odierna udienza di discussione veniva quindi emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

Con il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 recante: “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” sono state introdotte modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. da 70 a 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ampliandone il campo di applicazione e consentendone, tra l’altro, l’utilizzo nell’ambito: “h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati”.

Nell’intento di delimitare da un punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione dell’istituto normativo in oggetto, in tal modo superando le difficoltà pratiche legate all’individuazione del carattere di occasionalità delle prestazioni di tipo accessorio legislativamente individuate, è stato stabilito che per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non possa dar luogo, nel corso di un anno solare, a compensi superiori a 5.000,00 euro da parte di ciascun singolo committente.

Come chiarito da successive circolari dell’INPS, il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, sopra individuato, è da intendersi come importo netto per il prestatore, e non già al lordo (si veda, ad esempio, sul punto, la circolare n. 49/2013).

Dalla disamina che precede si evince dunque che, essendo stata ammessa, al tempo, la possibilità, da parte dei pensionati, di rendere prestazioni lavorative nell’ambito di “qualsiasi settore produttivo”, non possano essere legittimamente individuate specifiche limitazioni od esclusioni relative alle attività concretamente svolte dal prestatore occasionale nel caso di specie.

Nel mentre, la circostanza della cessazione, per collocamento in quiescenza del lavoratore, del precedente rapporto di lavoro subordinato in essere con il medesimo soggetto committente, non consente di ricondurre ad unità le prestazioni antecedenti e quelle successive, atteso che, per giungere a taili conclusioni, avrebbe dovuto essere dedotta e provata una prosecuzione di fatto, senza soluzione di continuità, della medesima attività, con conseguente sussistenza di una simulazione oggettiva quanto allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Il che, nella fattispecie, non è effettivamente emerso, non potendo in particolare ritenersi dimostrata, in modo realmente convincente, quanto alle prestazioni rese in regime di lavoro accessorio, né la sussistenza del requisito della stabilità dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale – alla luce del fatto che lo stesso veniva ad affiancarsi solo in determinate occasioni ad altre figure omologhe, già presenti nella compagine produttiva – né quello dell’eterodeterminazione della prestazione lavorativa, che nel caso di specie non può ritenersi presunta, in ragione del carattere specialistico della prestazione occasionale, sostanzialmente volta a garantire un adeguato percorso formativo al personale in forza e a quello di nuova assunzione e del conseguente grado di autonomia decisionale insito nella stessa.

Per l’effetto, deve ritenersi che l’Istituto non abbia assolto all’onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva contenuta nel verbale di accertamento ispettivo.

Andrà nondimeno respinta la domanda relativa al risarcimento danni formulata dalla società opponente, non essendo stati oggetto di specifica allegazione pregiudizi diversi da quelli relativi agli oneri tipicamente gravanti sulle parti di un qualsiasi procedimento amministrativo o giurisdizionale, come tali suscettibili di trovare ristoro nell’ambito del regolamento delle spese processuali, in merito alle quali dovrà necessariamente provvedersi secondo la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

1) accerta che la società ricorrente nulla deve all’INPS in forza del verbale unico di accertamento del XX/XX/2011, notificato a mezzo posta il YY/YY/2011;

2) rigetta ogni altra domanda;

3) condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi ed euro 39,64 per anticipazioni, oltre IVA e CNA come per legge

Così deciso in Udine, lì 17 aprile 2014

IL GIUDICE DEL LAVORO Dott. Giuliano Berardi

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Sentenza n. 24803/2016 del 05/12/2016 della Corte di Cassazione “la prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo”<<<

Infortunio sul Lavoro: Sentenza n. 24442/2016 del 30/Il/2016, Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore<<<

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Sentenza n. 22936/2016 del 10/Il/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<<<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<<<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<<<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<<<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-Ispettorato del lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<<<

Sentenza n. Il64/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<<<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<<<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<<<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<<<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<<<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<<<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<<<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<<<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<<<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<<<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<<<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<<<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<<<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del Il dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<<<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<<<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<<<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<<<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<<<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<<<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<<<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<<<

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