Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro.<

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Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione<

Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro.<

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51897 Anno 2016 Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 08/09/2016<

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Xxxxxxx xxxxx, nato a Taranto il 20-06-1973

avverso la sentenza del 07-04 2015 del tribunale di Xxxxxxx;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Balsamo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Xxxxx xxxxxxx ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Xxxxxxx l’aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 400,00 di ammenda per il reato previsto dagli articoli 4, comma 2, e 38 legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione agli articoli 114 e 171 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, perché, nella qualità di legale rappresentante della società omonima ditta Xxxxxxx xxxxx con sede in Xxxxxxx alla via G. Fabbri n. 146 e unità produttiva di distribuzione carburante in Xxxxxxx alla via Ravenna n. 24, consentiva, tollerava e, comunque, non impediva che venissero installate n. 6 telecamere collocate nel piazzale nelle vicinanze delle pompe di erogazione del carburante; le stesse erano collegate ad un monitor sistemato nel vano adibito ad ufficio e questo permetteva il controllo della lavoratrice assunta in qualità di addetta alle pompe, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e in mancanza di provvedimento della direzione territoriale del lavoro. In Xxxxxxx il 14 settembre 2011.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza la ricorrente solleva, tramite il difensore, quattro motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale sul rilievo che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che l’impianto era stato installato nel 2009, allorché titolare dell’impianto stesso era il fratello dell’imputata, Xxxxxxx xxxxxxx, con la conseguenza che, per tale ragione, il tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputata in quanto estranea alla condotta contestata, trattandosi di reato istantaneo la cui consumazione matura nel momento della installazione dell’impianto, in assenza delle prescritte modalità, sicché gli eventuali effetti della condotta, che si possono protrarre nel tempo, troverebbero tutela in norme diverse, anche di carattere penale, ma non in quella oggetto di contestazione, che attiene alla mera condotta di installazione dell’impianto.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione sul rilievo che l’impianto di distribuzione carburante veniva gestito dal marito dell’imputata, Yyyyyyyyy yyyy, il quale si era assunto in dibattimento la responsabilità di tutte le scelte ed iniziative relative alla gestione dello stesso, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la mera carica formale dalla ricorrente ricoperta avrebbe dovuto esonerarla dalla responsabilità in ordine al rimprovero che le era stato mosso.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 131-bis del codice penale, ricorrendo tutte le condizioni per l’applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità, posto che le modalità della condotta e l’evidente esiguità del danno avevano evidenziato la natura meramente formale della violazione; dal punto di vista soggettivo poi imputata è stata ritenuta responsabile in relazione alla sua posizione di titolare dell’impianto, che tuttavia veniva gestito dal marito. La stessa risulta incensurata e non annovera altre condotte che possono essere di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità che si invoca.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione al trattamento sanzionatorio, sul rilievo che la particolare inoffensività della condotta tenuta dall’imputata, nella pressoché estraneità ai fatti, così come “confessato” dal marito, consentivano di valutare le invocate attenuanti al fine di meglio adeguarne la sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è privo di fondamento.

2.1. Nella sua formulazione originaria l’articolo 4, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300 stabiliva che era «vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e poneva pertanto un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei prestatori di lavoro.

Al secondo comma, inoltre, disponeva che «gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti» e, quindi, il divieto (di cui al primo comma) cessava qualora esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro avessero richiesto l’installazione degli impianti di controllo e il datore di lavoro avesse osservato la procedura ivi tassativamente prevista.

La violazione del precetto era inizialmente sanzionata dall’art. 38, comma 1, dello Statuto dei lavoratori ma l’art. 179, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dispose la soppressione, nel suddetto art. 38, comma 1, del riferimento all’art. 4 («nell’art. 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4” e 8″»).

Nondimeno, l’art. 114, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 196 del 2003 precisò che rimaneva “fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300” e l’art. 171, comma 1, precisò che “la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, anche a seguito dell’abrogazione espressa degli artt. 4 e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l’abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall’art. 171 in relazione all’art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Sez. 3, n. 40199 del 24/09/2009, Masotti, Rv. 244902).

Queste erano dunque le disposizioni che ratione temporis regolavano la materia.

2.2. L’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act e recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183» ha modificato l’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 rimodulando la fattispecie che prevede il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre degli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», stabilendo che «1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Al secondo comma, infine, l’art. 23 ha novellato l’art. 171, comma 1, precisando che “la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970”.

2.3. La modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori fonda su una presa d’atto del legislatore in base alla quale le nuove tecnologie, soprattutto telematiche, hanno superato la dicotomia, contenuta nell’art. 4 Stat. lav., tra strumento deputato al controllo del lavoratore (ex comma 1 dell’art. 4) e strumento di lavoro (ex comma 2 dell’art. 4) perché taluni strumenti telematici, sconosciuti quando fu varato lo Statuto del lavoratori, costituiscono nell’attuale sistema di organizzazione del lavoro “normali” strumenti per rendere la prestazione lavorativa, pur realizzando nello stesso tempo un controllo continuo e capillare sull’attività del lavoratore. Recentemente la Corte europea dei diritti dell’uomo (con sentenza n. 61496/08 del 12 gennaio 2016 Barbulescu c/Romania) ha affermato che non viola l’art. 8 CEDU e la direttiva 95/46/CE sulla tutela della privacy il datore di lavoro che effettua un monitoraggio delle mail e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, utilizzati dai lavoratori, al fine di garantire il giusto funzionamento della società e di controllare che i dipendenti, durante l’orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa.

Tuttavia resta fermo il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità e non smentito dalla novella ex lege n. 151 del 2015 che ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria, secondo il quale l’art. 4 Stat. Lav., la cui violazione è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38, stessa legge, fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore, tanto sul presupposto – espressamente precisato nella “Relazione ministeriale” – che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (Cass. Sez. L, n. 15892 del 17/07/2007 in motivazione).

Ne consegue che, con la rimodulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, nel senso che il superamento del divieto generale di detto controllo non può essere predicato sulla base della mancanza, nel nuovo articolo 4, di una indicazione espressa (com’era nel comma 1 del previgente art. 4) di un divieto generale di controllo a distanza sull’attività del lavoratore, avendo la nuova formulazione solamente adeguato l’impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può essere giustificato “esclusivamente” a determinati fini, che sono numerus clausus, (cioè per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e alle condizioni normativamente indicate, sicché residua un regime protezionistico diretto a salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela rimane primaria nell’assetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza sul lavoro.

Da ciò deriva che sussiste continuità di tipo d’illecito tra la previgente formulazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del d.lgs. n. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 della stessa legge.

2.4. Ciò precisato, erroneamente la ricorrente costruisce la fattispecie ex art. 4 legge n. 300 del 1970 come reato necessariamente a consumazione istantanea, ravvisando peraltro la condotta vietata nell’installazione degli impianti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, laddove l’installazione dell’impianto o la sua collocazione nel luogo di lavoro costituisce uno tra i molteplici presupposti della condotta antigiuridica.

In realtà, la legge penale puniva e punisce l’uso, ossia l’impiego, illecito di impianti o strumenti di controllo perché installati dal datore di lavoro o utilizzati dal datore di lavoro fuori dal perimetro normativo disegnato dalla fattispecie incriminatrice ed in ciò consiste la condotta punibile.

Il fatto tipico rientra, allora, nel paradigma del reato eventualmente abituale, potendo la fattispecie atteggiarsi tanto come reato istantaneo, quanto come reato di durata, attribuendosi, in quest’ultimo caso, rilevanza, allo stesso titolo, sia al fatto singolo che alla ripetizione di più fatti omogenei: senza che questo comporti né concorso di reati, né continuazione ma diversa estrinsecazione di modalità della condotta, ovviamente valutabile ai fini della commisurazione della pena, come un tutti i casi, comuni tanto al reato permanente quanto a quello abituale, in cui la perfezione non coincide con la consumazione, perché il reato, dopo essersi perfezionato, può perdurare ossia durare ancora nel tempo.

Ne consegue che, in siffatti casi, la rilevanza penale del fatto è data sia dalla commissione del singolo episodio e sia dalla reiterazione della condotta, sicché non si può dubitare della sussistenza della responsabilità individuale o, se del caso, di quella concorsuale, quale che sia la forma della partecipazione.

Perciò, non rileva che la ricorrente non abbia installato gli strumenti di controllo a distanza dell’attività lavorativa ma rileva che li abbia utilizzati o tollerato la loro utilizzazione, come è stato contestato e ritenuto in saentenza, fuori dai casi in cui, osservando la prescritta procedura, tali strumenti potevano essere consentiti.

Il motivo è pertanto infondato.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito.

Con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, il tribunale ha affermato come dall’istruttoria svolta sia emerso che la ricorrente era dal 2011 titolare di una stazione di rifornimento di carburante presso la quale era addetta una lavoratrice (assunta nel settembre del 2011) e che presso detta stazione era stata notata la presenza di un impianto di videosorveglianza non oggetto di accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, né di autorizzazioni da parte dell’ispettorato del lavoro.

La ricorrente rivestiva pertanto la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro e, anche in considerazione della natura colposa della contravvenzione, era tenuta a non utilizzare l’impianto, a rimuoverlo o a regolarizzarlo, prescrizioni peraltro ingiunte dai funzionari ispettivi ed alla quali non fu data ottemperanza.

4. Il terzo motivo è, da un lato, non consentito e, dall’altro, manifestamento infondato.

Va considerato, in primo luogo, che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

Dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata (7 aprile 2015) non risulta che la ricorrente avesse chiesto, pur essendo entrata in vigore la norma invocata (in data 2 aprile 2015 è infatti entrato in vigore il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

In ogni caso, la natura abituale della condotta tenuta, per come n precedenza evidenziato, esclude che la causa di non punibilità possa essere riconosciuta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il comportamento abituale è ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084).

5. Inammissibile è anche la doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La censura, oltre a non essere consentita perché fondata sugli stessi aspetti di merito e fattuali sollevati con il secondo motivo di ricorso ed in precedenza scrutinati, è manifestamente infondata, posto che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Pillero, Rv. 266460).

Nel caso di specie, il Tribunale, oltre a non aver rilevato alcun elemento idoneo a fondare il riconoscimento dell’attenuante, ha correttamente ricordato che, per espressa previsione di legge, la sola incensuratezza non consente la concessione delle attenuanti generiche.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento della spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/09/2016

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Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del 11 dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<

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