Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza n. 41795/2017 del 22.08.2017 della Corte di Cassazione. Idoneità tecnico professionale, Pimus, Pos ancoraggio ponteggi, ispettore del lavoro.<
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Sentenza della Corte di Cassazione n. 41795/2017 del 22.08.2017.<
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Xxxxx xxxxxx, nato a Canale il 09/11/1976,
avverso la sentenza del 03/11/2016 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. Xxxxxx xxxxx ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/11/2016 del Tribunale di Torino che lo ha condannato alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008<, perché, quale legale rappresentante della società «XXXXX XXXXXX S.r.l.», aveva omesso di ancorare il ponteggio ad una scuola elementare in fase di manutenzione. Il fatto è contestato come commesso in Moriondo Torinese il 07/09/2012.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008< e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza/inefficacia della delega di responsabilità operata in forza del contratto di subappalto con l’impresa X.X. Costruzioni.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’allestimento del ponteggio non rientrasse tra le opere affidate in subappalto all’impresa «XX COSTRUZIONI», rispetto alle quali era operante la delega di responsabilità liberatoria della posizione di garanzia del ricorrente prevista nel contratto. L’affermazione secondo la quale il contratto lasciava intravedere un subappalto di quota di opere e non dell’opera nella sua interezza é logicamente incompatibile e inconciliabile con le risultanze probatorie e, segnatamente: a) con il contenuto del contratto stesso e, in particolare, con l’art. 17 che prevedeva espressamente che il subappaltatore dovesse predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori tenendo indenne l’appaltatore da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto; b) con l’autorizzazione comunale al subappalto; c) con i contratti di subappalto stipulati tra la «XX COSTRUZIONI» e le altre imprese e risultanti dagli atti processuali, contratti dai quali si evince che oggetto del subappalto erano anche i lavori di ripasso del manto di copertura; d) con le dichiarazioni del CT della difesa; e) con le stesse conclusioni del Tribunale che lo ha mandato assolto dal reato di cui all’art. 111, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008<, contestato al capo 3 della rubrica.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008< e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine al ritenuto allestimento del ponteggio da parte della «XXXXX XXXXXX S.r.l.».
Deduce, al riguardo, che dall’istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in base ai quali poter affermare che il ponteggio era stato di fatto allestito dalla «XXXXX XXXXXX S.r.l.» e ciò per le seguenti ragioni: a) il verbale dei sopralluoghi del coordinatore per la sicurezza e il PIMUS, cui ha fatto riferimento il testimone Xxxxxxx, non sono stati prodotti né acquisiti agli atti, per cui tali affermazioni sono apodittiche e prive di riscontro; b) nella parte in cui fanno riferimento a quanto appreso dall’arch. Tartaglia, mai citato in giudizio, tali dichiarazioni non sono utilizzabili per contrasto con l’art. 195, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; c) in ogni caso, da tali dichiarazioni si evince solo che l’impresa «XXXXX XXXXXX S.r.l.» aveva allestito un ponteggio sul fabbricato più bass del complesso scolastico oggetto di intervento ma che era stato smontato il giorno precedente al sopralluogo; d) sono state travisate le dichiarazioni del testimone Savu Sorin Georghe che aveva affermato di non aver montato alcun ponteggio, che quando gli operai della «XXXXX XXXXXX S.r.I.>> erano arrivati in cantiere il ponteggio era già stato montato, che la società del ricorrente doveva effettuare solo lavori interni e non utilizzava il ponteggio; e) lo stesso Tribunale ha riconosciuto come al momento del sopralluogo il ponteggio fosse in uso alla «XX COSTRUZIONI» ed a Furnò Ivan, titolare dell’impresa subappaltatrice.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008< e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, dell’omesso ancoraggio del ponteggio.
Lamenta che il Tribunale si è limitato, sul punto, a riportate le conclusioni cui era pervenuto il testimone Xxxxxxx che, nel dichiarare che il ponteggio a quattro piani non disponeva di tutti gli ancoraggi prescritti, aveva fatto riferimento, a sua volta, al verbale di ispezione ma nessuna spiegazione logica sul fatto concreto è stata fornita dal Giudice. Il mero richiamo al fatto storico del verbale di ispezione e della testimonianza, senza alcun riferimento al loro contenuto e alla inferenza che se ne può trarre circa la sussistenza del fatto, impedisce di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice e di verificare la conclusione della sentenza nei termini dell’affermazione della sua responsabilità.
1.4.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 131- bis, cod. proc. pen. e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale non ha dato conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto, pur non potendo fare a meno di riconoscere il buon profilo soggettivo di imprenditore collaborativo, il suo buon comportamento processuale, la mancata concretizzazione del pericolo.
2.Gli argomenti oggetto di ricorso sono stati ripresi ed ulteriormente illustrati nella memoria difensiva depositata il 26/06/2017 a sostegno della sua non manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.11 ricorso è infondato.
4.11 ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: (capo 3) art. 111, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008< (omesso allestimento lungo l’intero perimetro della scuola elementare di idonei apprestamenti contro la caduta di persone e cose verso il vuoto); (capo 4) art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008<; (capo 5) art. 133, d.lgs. n. 81 del 2008< (omessa predisposizione del progetto del ponteggio misto e fornitura di progetto allegato al PiMUS difforme dall’opera provvisionale prevista in cantiere); (capo 6) art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008< (mancato allestimento di ponteggio idoneo a eliminare i rischi di caduta di persone e cose dall’alto); (capo 7) art. 24, d.lgs. n. 81 del 2008< (allestimento di ponteggio non conforme e non effettuato a regola d’arte).
4.1.Stando a quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, nel corso del sopralluogo effettuato il 07/09/2012, l’ispettore del lavoro Xxxxxxx aveva accertato che alcuni lavoratori, tra i quali un lavoratore dipendente della «Xxxxx xxxxxx S.r.l.», stazionavano sul tetto della scuola elementare interessata dagli interventi di risparmio energetico appaltati dal Comune di Moriondo Torinese, intenti alla ripassatura della copertura, privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio cd. misto, presente su uno solo dei lati dell’edificio, risultava in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o delle fasce fermapiedi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento. Anche sul ponteggio stazionava un dipendente della «Xxxxx xxxxxx S.r.l.». La violazione delle contravvenzioni fu contestata anche all’odierno ricorrente quale legale rappresentante dell’impresa che aveva allestito il ponteggio in uso anche ai suoi dipendenti, oltre che ai dipendenti della «X.X. Costruzioni» e del lavoratore autonomo Furnò Ivan. La contravvenzione di cui all’art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008< (capo 6) era stata estinta dal Ronco mediante il pagamento dell’oblazione amministrativa. L’imputato è stato invece assolto dal reato di cui al capo 3 sul rilievo che la norma riguarda esclusivamente la sicurezza dei lavoratori nel momento dell’esecuzione del lavoro e non l’allestimento del ponteggio poi concesso per l’appalto, sicché soggetto attivo del reato può essere solo il datore di lavoro delle opere in corso (nel caso di specie, il subappaltatore «X.X. Costruzioni» impegnato nella ripassatura del tetto). L’imputato è stato altresì assolto dal reato di cui al capo 5 per mancanza di prova circa il fatto che il ponteggio necessitasse della relazione tecnica di cui all’art. 133, d.lgs. n. 81 del 2008<, e da quello di cui al capo 7 perché ridondante e sostanzialmente assorbito nelle contravvenzioni contestate ai capi 4 e 6 (quest’ultima, come detto, estinta in via amministrativa).
4.2.Appare dunque chiara la logica che ispira la decisione del giudice secondo il quale il ricorrente deve rispondere della (residua) ipotesi di reato di cui all’art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008<, perché autore dell’allestimento del ponteggio. Tale conclusione non contraddice le ragioni dell’assoluzione dell’imputato dagli altri reati, tanto meno da quello di cui al capo 3 (art. 111, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008<), che il Tribunale ha ritenuto proprio del datore di lavoro attualmente impegnato nella lavorazione in quota. Non importa rilevare la correttezza di tale decisione; giusta o sbagliata che sia, quel che rileva in questa sede è la non inconciliabilità con la condanna per il reato per il quale si procede (come invece sostiene il ricorrente) e comunque la irrilevanza (per quanto si dirà) della relativa eccezione.
4.3.11 Tribunale ha ritenuto che la materiale predisposizione del ponteggio ad opera della società dell’odierno ricorrente fosse desumibile dalle dichiarazioni testimoniali dell’ispettore del lavoro (che ciò aveva appreso in sede di sopralluogo da parte dell’arch. Tartaglia) e dal fatto che né il dipendente della «Xxxxx xxxxxx S.r.l.», né il titolare della «VA. Costruzioni», pur citati dalla difesa, avevano opposto elementi di segno contrario. Anche le valutazioni del CT della difesa non hanno superato, secondo il Tribunale, il dato rinveniente dal contratto il cui oggetto riguarda l’esecuzione dell’opera, non l’allestimento del ponteggio.
4.4.11 ricorrente con i primi due motivi eccepisce il travisamento delle informazioni desumibili dalle prove testimoniali e documentali assunte nel corso del processo e comunque l’inutilizzabilità di tali informazioni. Deduce, in buona sostanza, la mancanza di prova dell’allestimento del ponteggio da parte sua.
4.5.L’eccezione, oltre ad essere manifestamente infondata, non è decisiva.
4.6.Costituisce travisamento della prova l’errore di percezione sensoriale che porta il giudice di merito a utilizzare per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio) (così, molto lucidamente, Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, Bonazzi, Rv. 228844). Esula perciò dalla definizione di “travisamento” ogni aspetto valutativo della prova. Nel caso in esame, il dipendente della «Xxxxx xxxxxx S.r.l.», Savu Sorin Gheorghe, sentito all’udienza del 12/07/2016, aveva riferito di aver trovato il ponteggio già montato; il titolare dell’impresa «X.X. Costruzioni», Valenti Antonino, sentito nel corso della stessa udienza, aveva a sua volta dichiarato di non ricordare chi avesse montato il ponteggio (il cui allestimento il ricorrente attribuisce invece proprio a lui). Nel valutare le informazioni rese dai testimoni addotti dalla difesa congiuntamente a quelle rese dall’ispettore del lavoro (che aveva dichiarato che il ponteggio era stato allestito dall’impresa dell’odierno ricorrente e concesso in uso alle altre imprese che operavano nel medesimo cantiere), il Tribunale non è incorso in alcun travisamento della prova visto che nessuno dei testimoni indicati nell’odierno ricorso ha positivamente sostenuto che il ponteggio era stato montato dal Valenti. Allo stesso modo, l’esame del contenuto del contratto di subappalto stipulato dalla «Xxxxx xxxxxx S.r.l.» e dalla «X.X. Costruzioni» consente di escluderne il travisamento posto che, come correttamente affermato dal Tribunale, nella premessa si dà espressamente atto che i lavori edili affidati in subappalto costituiscono una quota delle opere aggiudicate alla prima dal Comune di Moriondo (sull’argomento di vedano altresì le ulteriori considerazioni sviluppate al § 4.8 che segue). Dunque, non vi è stato alcun travisamento della prova da parte del Tribunale il quale non ha mai sostenuto che il dipendente Savu Sorin aveva montato il ponteggio. Come già anticipato, il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nel caso di specie non ricorre nessuno dei presupposti fattuali del vizio eccepito posto che attraverso le prove dichiarative e documentali indicate dal ricorrente non sono state introdotte nel processo (oppure neglette) informazioni tali da disarticolare il ragionamento del Giudice, fondato sulla testimonianza dell’ispettore del lavoro e sull’esame del contratto di subappalto. Ne consegue che l’eccezione, priva del suo sostrato fattuale, si risolve in un’inammissibile deduzione fattuale. L’imputato eccepisce inoltre l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ispettore del lavoro che avrebbe fatto inammissibilmente riferimento a informazioni apprese da terzi e a documenti non prodotti. In disparte ogni inutile divagazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni “de relato” apprese in sede ispettiva ai sensi dell’art. 220, disp. att. c.p.p., resta il fatto che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’ispettore del lavoro ha fatto riferimento al contenuto dei verbali di sopralluogo del coordinatore per la sicurezza e al fatto che il piano di montaggio, smontaggio e manutenzione del ponteggio era stato redatto proprio dalla «Xxxxx xxxxxx S.r.I.>>. La (dedotta) mancata produzione di tali documenti non condiziona affatto la validità e l’utilizzabilità dell’informazione resa dal pubblico ufficiale, non essendo subordinata a tale adempimento formale da alcuna norma del codice di rito. La testimonianza può ben avere ad oggetto anche il contenuto di documenti, anche se non prodotti. Peraltro, con riferimento al PIMUS, l’ufficiale di PG ha dato conto di un fatto: la redazione del documento ad opera della società legalmente rappresentata dall’odierno ricorrente. Non si tratta, dunque, della testimonianza sul contenuto dell’atto. La relativa eccezione è altresì generica perché quel che rileva è se tali documenti recassero informazioni diametralmente opposte a quelle fornite dall’ispettore del lavoro. Sul punto il ricorrente non deduce alcunché.
4.7.Le eccezioni sollevate con i primi due motivi sono generiche anche per un altro motivo.
4.8.0sserva il Collegio che non è in contestazione il fatto che, all’atto dell’accesso in cantiere, ei lavori fossero impegnati ben due dipendenti dell’impresa legalmente rappresentata dall’odierno ricorrente, uno dei quali addirittura presente proprio sul ponteggio. Tale circostanza, oltre a porsi, essa sì, in conflitto con la tesi difensiva del subappalto integrale delle opere alla «X.X. Costruzioni», è idonea a fondare in via diretta e immediata la responsabilità penale della «Xxxxx xxxxxx S.r.l.» per il reato di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008<. Il datore di lavoro, infatti, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dall’art. 125, d.lgs. n. 81<, cit.. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese (deduzione che, come detto, contrasta sul piano logico con il fatto che vi fossero anche operai dell’impresa del ricorrente intenti ai medesimi lavori); la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro (artt. 2086, cod. civ.) deriva all’imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni (art. 15, d.lgs. n. 81 del 2008<, richiamato dal successivo art. 95, a mente del quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici curano anche la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; in termini generali, cfr. altresì, Sez. U. n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212577, secondo cui in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità, ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera). L’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008<, descrive in termini oggettivi le caratteristiche tecniche che deve possedere un ponteggio per poter essere utilizzato in sicurezza, a prescindere da chi lo abbia allestito. Sicché il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato risponde del reato previsto dall’art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008<. E’ la presenza dei propri lavoratori dipendenti sul luogo di lavoro e per il disimpegno delle prestazioni lavorative a fondare la autonoma responsabilità del datore di lavoro, concorrente con quella di chi ha allestito il ponteggio.
4.9.In ogni caso, anche senza considerare la presenza di propri dipendenti sul luogo di esecuzione dell’appalto, è necessario ricordare quanto prevede l’art. 97, d.lgs. n. 81 del 2008<, che, nel disciplinare le responsabilità dell’impresa affidataria dei lavori (titolare, cioè del contratto di appalto con il committente; art. 89, lett. i), così recita: <<1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affida tana. Per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione».
4.102art. 96, d.lgs. n. 81 del 2008<, prescrive che «1. I datori di lavoro delle imprese affida tane e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3».
4.11.L’allegato XIII, citato dalla norma, prevede a sua volta che i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
4.12.L’impresa affidataria dei lavori, dunque, anche quando ne subappalti l’integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento. L’eventualità che l’impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato il ponteggio non esonera l’impresa affidataria dall’obbligo di verifica imposto dall’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 81<, cit., né da quelli ben più pregnanti previsti dall’art. 26, comma 2, a mente del quale <<i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva».
4.13.Vero è che – come visto – l’accettazione, da parte di ciascun datore di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza, costituiscono adempimento delle disposizioni (tra le altre) dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81<, cit., tuttavia: a) il ricorrente non deduce l’accettazione, da parte dell’impresa subappaltatrice, del piano di sicurezza e coordinamento; b) l’art. 17 del contratto di subappalto prevedeva la (sola) redazione del piano operativo di sicurezza.
4.14.Non è pertanto corretto, quantomeno in termini assoluti e perentori, sostenere che le disposizioni di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008< si applicano solo all’impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l’impresa affidataria sulla quale permane l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall’art. 96, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008<. Non ha perciò pregio giuridico l’eccezione secondo la quale la responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori affidati in subappalto era stata trasferita all’impresa subappaltatrice ai sensi dell’art. 17 del contratto di subappalto.
4.15.1 primi due motivi sono pertanto generici e manifestamente infondati.
5.11 terzo motivo è anch’esso generico e manifestamente infondato.
5.1.11 Tribunale dà atto della testimonianza dell’ispettore del lavoro che aveva riferito che il ponteggio non era adeguatamente ancorato all’edificio con rischio di ribaltamento. Non si comprende pertanto quali ulteriori informazioni avrebbero dovuto essere rese circa la adeguatezza delle modalità tecniche di raccordo tra ponteggio e facciata dell’edificio. Il ricorrente, dal canto suo, non allega alcunché, limitandosi a stigmatizzare «il mero richiamo al fatto storico del verbale di ispezione e al fatto storico della testimonianza», la mancanza della <<esposizione dei principi di ordine fattuale, logico e giuridico, giurisprudenziali e di diritto, posti a fondamento della decisione» e l’apparenza della motivazione.
5.2.Diversannente da quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha indicato la fonte qualificata della sua conoscenza ed il contenuto del dato informativo; sarebbe stato onere dell’imputato indicare gli elementi di prova contrari idonei a sovvertire tale conclusione in tesi negletti dal Giudice. Ma le sue censure non vanno oltre una sterile deduzione.
6.11 quarto motivo è infondato.
6.1.In effetti il Tribunale non si è pronunciato in modo espresso sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata dal difensore in sede di discussione; tuttavia non sussistono le condizioni per la sua applicazione, non potendosi ritenere esiguo il danno ovvero il pericolo del danno derivante dalla condotta ascritta all’imputato. Valgano, al riguardo, le considerazioni che seguono:
6.2.in primo luogo è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che il ponteggio era a rischio ribaltamento e che sullo stesso operava un dipendente del ricorrente (il che esclude in radice la natura esigua del pericolo di danno);
6.3.in secondo luogo, non vi è alcuna deduzione sul tempo durante il quale l’incolumità della salute dei lavoratori dipendenti è stata effettivamente esposta a rischio (e dunque l’entità del pericolo), né se l’imputato ha tempestivamente ottemperato alle prescrizioni impartite in sede ispettiva, visto che il cantiere è stato smantellato prima del termine fissato, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994, per il loro adempimento;
6.4.1a pena base è superiore al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state applicate in considerazione del buon comportamento processuale dell’imputato e del fatto che il pericolo non ebbe concretizzazione, non certo per la sua natura esigua.
6.5.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22/08/2017.
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