Sentenza n. 26808/2016 del 22/12/2016 della Corte di Cassazione

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 26808/2016 del 22/12/2016 della Corte di Cassazione<.<

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Sentenza n. 26808/2016 del 22/12/2016 della Corte di Cassazione<

Docenti – Anzianità di servizio – Determinazione – Trattamento economico. La sentenza accoglie l’appello del Ministero dell’istruzione.

Civile Sent. Sez. L Num. 26808 Anno 2016 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 22/12/2016<

SENTENZA

sul ricorso 26384-2011 proposto da:

XXXXXXX XXXXXX C.F. XXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA;

– intimato –

nonché contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 (ATTO DI COSTITUZIONE DEL 16/12/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 708/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2011 R.G.N. 1331/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udienza del 19 ottobre 2016 – Aula B n. 9 del ruolo – RG n. 26384/11 Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 20 luglio 2011 e notificata il 15 settembre 2011) accoglie l’appello del Ministero dell’Istruzione (d’ora in poi: MIUR) e del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Messina avverso la sentenza n. 2746/2009 del Tribunale di Messina e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta da Xxxxxx xxxxxxx al fine di ottenere il ripristino della decorrenza della anzianità lavorativa nella V classe stipendiale gennaio 2001 (come originariamente disposto) anziché dall’i gennaio 2002 (come successivamente deliberato), con la condanna del MIUR al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.

La Corte d’appello di Messina, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è incontestato che l’appellata al 31 dicembre 1995 avesse un’anzianità di 15 anni, 3 mesi’, 21 giorni e che pertanto andasse inquadrata nella IV classe stipendiale ex art. 66 del CCNL del Comparto Scuola;

b) è anche certo che per il conseguimento della V classe stipendiale occorrevano 21 anni di servizio;

c) alla data dell’1 gennaio 2001 la Gentile non raggiungeva la suddetta anzianità, in quanto, diversamente da ciò che ha affermato il primo giudice, il residuo – pari ad un anno tre mesi e 21 giorni – che si ottiene sottraendo dall’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 quella massima della fascia di inquadramento inferiore (14 anni) deve essere arrotondato ad un anno e non a due anni, in base al secondo comma dell’art. 66 del CCNL cit.;

d) tale norma contrattuale dispone, infatti, che nel calcolo necessario per la determinazione dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 – utile al fine di stabilire la nuova posizione stipendiale da attribuire – “le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori”;

e) nella specie la frazione di anno da prendere in considerazione non poteva quindi produrre effetti, essendo pari a tre mesi e 21 giorni;

f) le spese del doppio grado di merito vanno compensate in considerazione delle difficoltà interpretative della normativa di riferimento nonché del “falso affidamento” ingenerato nella dipendente dall’Amministrazione che, in un primo momento, aveva riconosciuto la V fascia stipendiale con decorrenza dell’i gennaio 2001.

2. Il ricorso di Xxxxxx xxxxxxx domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo. L’intimato MIUR non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Tale partecipazione non si è verificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I – Sintesi del ricorso

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 66 del CCNL 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, “che si traduce in carenza motiva per evidente travisamento dei fatti”.

Si sottolinea che – come correttamente ritenuto dal primo giudice, anche sulla base della Circolare ministeriale 20 settembre 1996, n. 595, applicativa del CCNL 4 agosto 1995 del Comparto Scuola, per “Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale“- essendo indubbio che la ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 avesse una anzianità di servizio pari a 15 anni, ella avrebbe dovuto entrare nella fascia di anzianità di 21 anni di servizio all’i gennaio 2001 (e non all’i gennaio 2002) con correlativo inquadramento nella V fascia, in quanto al 31 dicembre 1995 aveva maturato il primo dei sei anni necessari per ottenere la nuova fascia stipendiale.

Si afferma che l’esegesi dell’art. 66, comma 2, cit. nel contesto del CCNL non può che essere quella secondo cui l’anno di inizio del nuovo sistema di calcolo – decorrente dall’I. gennaio 1996 – non è uguale per tutti i dipendenti, perché diversamente la contabilizzazione della pregressa anzianità come disciplinata perderebbe senso.

Il – Esame delle censure

3. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Ciò che viene contestato è il sistema di calcolo adottato dalla Corte d’appello per determinare l’anzianità di servizio utile ai fini della decorrenza dell’attribuzione nella V classe stipendiale, avendo la Corte d’appello individuato tale decorrenza dall’I gennaio 2002, come deliberato anche dall’Amministrazione, modificando l’originaria determinazione secondo cui la suddetta decorrenza era stata fissata nell’i gennaio 2001.

Ebbene, il calcolo effettuato dalla Corte d’appello e correttamente giustificato è esatto, sicché la sentenza non merita alcuna censura.

Infatti, se la ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 aveva una anzianità di servizio pari a 15 anni, ella ha maturato i 21 anni di servizio al 31 dicembre 2001 e non al primo gennaio 2001, essendo irrilevante il semplice “ingresso” nella fascia di anzianità di 21 anni di servizio gennaio 2001 cui si fa riferimento in ricorso, onde chiedere la decorrenza dell’inquadramento nella V fascia dall’i gennaio 2001 (e non 2002).

In particolare, diversamente da quanto afferma la ricorrente, il primo dei sei anni necessari per ottenere la nuova fascia stipendiale è stato maturato al 31 dicembre 1996 e non al 31 dicembre 1995.

3.2. D’altra parte, il calcolo sulle frazioni di anno è corretto e non risulta contestato in modo efficace.

Invero, è pacifico che il secondo comma dell’art. 66 del CCNL del Comparto Scuola di cui si tratta stabilisca che nel calcolo necessario per la determinazione dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 – utile al fine di stabilire la nuova posizione stipendiale da attribuire – “le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori”.

È anche sicuro che nella specie la Gentile al 31 dicembre 1995 avesse un’anzianità di 15 anni, 3 mesi, 21 giorni.

Pertanto, la frazione di anno da prendere in considerazione non poteva produrre effetti, essendo pari a tre mesi e 21 giorni e, quindi, inferiore a sei mesi.

3.3. Infine, non risulta proposta – tempestivamente nelle fasi di merito – la domanda di accertamento della non ripetibilità delle somme percepite in buona fede, nei primi dieci mesi del 2002 che sono poi risultate non dovute e la cui corresponsione secondo la Corte d’appello ha ingenerato nella Gentile il “falso affidamento” posto a base della disposta compensazione delle spese giudiziali (in tal senso, vedi: Cass. 4 marzo 2014, n. 4970).

III – Conclusioni

4. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione in quanto il MIUR e il Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Messina non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 ottobre 2016.

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