Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che non è irragionevole subordinare la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che non è irragionevole subordinare la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno, in quanto la stessa è indicativa di un radicamento sul territorio, pertanto, ratione temporis, trova applicazione l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000.<

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Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione<

Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che non è irragionevole subordinare la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno, in quanto la stessa è indicativa di un radicamento sul territorio, pertanto, ratione temporis, trova applicazione l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000.<

Civile Sent. Sez. L Num. 24981 Anno 2016 Presidente: D’ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 06/12/2016<

SENTENZA

sul ricorso 25397-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXX, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PICCOLO, giusta delega in atti;

– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/04/2011 R.G.N. 775/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

R.G. n. 25397/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 26 aprile 2011, ha accolto l’appello proposto da Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx contro la sentenza resa dal Tribunale di Arezzo che, nel contraddittorio con l’Inps, aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante volte.., ad ottenere l’assegno sociale.

2. A fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto che la norma prevista dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 – nella parte in cui subordina la concessione del beneficio alla titolarità della carta di soggiorno – si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, e in particolare con l’art. 14 della convenzione Cedu< come interpretata dalle numerose sentenze della Corte costituzionale (n. 11/2009, 306/2008, n. 187/2010), con riferimento ad altri trattamenti assistenziali, sicché essa deve essere disapplicata. Ha poi rilevato che la Xxxxxx era in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione, risiedendo in Italia da oltre 10 anni ed in possesso di regolare permesso di soggiorno con scadenza al 16 ottobre 2010. Inoltre, sussisteva il requisito anagrafico, avendo ella compiuto 65 anni di età, ed il requisito reddituale. Su quest’ultimo elemento ha rilevato che il permesso di soggiorno Ce per i soggiornanti di lungo periodo non era stato concesso all’appellante in quanto priva di reddito, il quale per disposizione di legge non può essere inferiore a quello previsto per l’assegno sociale (pari a € 5.317,65). Inoltre, ricorrevano elementi presuntivi da cui poteva desumersi la mancanza di un reddito inferiore al limite di legge e, in particolare, la dichiarazione dei redditi presentata dalla figlia della ricorrente, da cui risultava che la stessa era a totale carico della dichiarante.

3. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la Xxxxxx. L’Inps deposita memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è costituito dalla violazione dell’art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388. L’Inps assume che l’assegno sociale a favore di cittadino extracomunitario richiede tra i suoi presupposti che il destinatario sia titolare della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che tale disposizione è conforme ai principi costituzionali, rientrando nell’autonomia gestionale dello Stato e del legislatore modulare il riconoscimento di prestazioni assistenziali in ragione di elementi oggettivi, anche con riferimento ai riflessi che tali prestazioni hanno sulla finanza pubblica. Rileva altresì che il giudice ordinario, ove ravvisi un contrasto tra la norma interna e norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non può disapplicare la prima ma deve al più sollevare questione di legittimità costituzionale.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e fa falsa applicazione dell’art. 3 L. 8/8/1995, n. 335 e 26 L. 30/4/1969, n. 153. Assume che la parte non aveva provato la sussistenza degli altri requisiti previsti per il riconoscimento della provvidenza, e in particolare il requisito reddituale, come imposto dall’art. 3 citato, mediante dichiarazione fatta in sede amministrativa e sulla base di dichiarazione negativa della agenzia delle entrate.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il requisito reddituale in assenza di riscontri documentali e operando un ragionamento presuntivo fondato in realtà su una mera presunzione semplice.

4. La questione posta con il primo motivo è stata già affrontata da questa Corte con la sentenza del 30 ottobre 2015 n. 22261, in cui Si è affermato il seguente principio di diritto: «In tema di corresponsione dell’assegno sociale di cui alla I. n. 335 del 1995, art. 3, c. 6, non è irragionevole la previsione di cui all’art. 80 c. 19 I. 28/12/2000 n. 388, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza» (v. pure Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3521).

5. Questo principio rimane confermato anche alla luce della recente ordinanza della Corte costituzionale 15 luglio 2016, n. 180, che nel riaffrontare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni», ha rilevato e ribadito che l’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 – il quale stabilisce che «”a” decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale», «appare comunque indicativa dell’orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell’assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo – stando allo stretto tenore letterale della norma – agli stessi cittadini italiani (ordinanza n. 197 del 2013); che, dunque, non vi sarebbe violazione dei principi enunciati dall’art. 14 della CEDU, e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, in quanto «da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall’altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio» (ordinanza n. 197 del 2013, citata); che, infine, la previsione di un limite di stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio appare adottata, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente “restrittivo”, sul presupposto, per tutti «gli aventi diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato e, del resto, in esatta corrispondenza alla previsione del termine legale di soggiorno richiesto per il conseguimento della cittadinanza italiana, a norma dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); che, alla luce dei riferiti rilievi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

6. Il giudice del merito, disapplicando l’art. 80, comma 19, I. cit., non si è attenuto a questi principi, sicché la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altro giudice d’appello affinché accerti se, nel periodo compreso tra la data della domanda amministrativa (11/11/2008) e il 1°/1/2009, – data indicata dal D.L. n.112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, a partire dalla quale l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che gli stessi abbiano soggiornato legalmente nel territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni, norma non applicabile al caso in esame ratione temporis (Cass. ord. 6 maggio 2013, n. 10460) – sussistevano le condizioni per la concessione della provvidenza richiesta.

7. Resta così assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso, riguardanti la prova del requisito reddituale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2016

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