Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione Il commercialista non è punibile per il reato più grave di violazione della procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari…

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione<

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione<

Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione Il commercialista non è punibile per il reato più grave di violazione della procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari………………<

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13203 Anno 2017 Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 23/11/2016<

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Xxxxx xxxx, nato in Pakistan il 5/01/1972,

Yyyyyyyy yyyyyyy, nato a Camogli il 17/06/yyyy;

avverso la sentenza in data 20/05/2015 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.

Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del

ricorso presentato da Xxxxx e il rigetto del ricorso proposto da Yyyyyyyy;

udito, per Xxxxx xxxx, l’avv. Laura Razetto, che ha concluso riportandosi ai

motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;

udito, per Yyyyyyy Yyyyyyyy, l’avv. Alessandra Poggi, che ha concluso

riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4822/2013 in data 7/11/2013 del Tribunale di Genova, Xxxx xxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyyy e Ssss ssssss sssssss erano stati condannati alla pena, il primo, di sei mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) e, gli altri due, a quella di dieci mesi di reclusione ciascuno, essendo stati riconosciuti colpevoli dei delitti, contestati al capo c) dell’imputazione, di cui agli artt. 110, 483 cod. pen., 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accertati in Genova il 15/09/2009. All’esito del giudizio di primo grado, i tre erano stati ritenuti responsabili di avere, in concorso tra loro, nell’ambito della procedura di emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel territorio dello Stato, effettuato una serie di operazioni volte ad attestare la sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione del cittadino indiano Ffffff fffffff.

In particolare, secondo il primo giudice, Xxxxx aveva presentato alla consulente del lavoro Alessandra Kkkkkkk, in vista dell’invio in forma telematica allo Sportello unico per l’immigrazione, una domanda di regolarizzazione relativa allo stesso Ffffff (che Xxxxx intendeva assumere in qualità di cuoco presso il ristorante “Taj Mahal” da lui gestito), nella quale si attestava falsamente che Yyyyyyy lo aveva occupato alle proprie dipendenze, adibendolo ad attività di lavoro domestico, almeno a partire dal 30/03/2009, continuando ad occuparlo alla data di presentazione della domanda. Inoltre, al fine di far apparire soddisfatte le condizioni di cui all’art. 1-ter, comma 4 lett. d) del D.L. citato, il quale richiedeva che il datore di lavoro avesse un reddito non inferiore a 20.000 euro annui, Yyyyyyyy, commercialista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg s.r.I., aveva predisposto una dichiarazione Modello Unico 2009 attestante falsamente il conseguimento, da parte di Yyyyyyy, nel corso del 2008, di un reddito pari a 22.120 euro, nella qualità, rivelatasi fittizia, di vice procuratore della medesima società. Falsa attestazione della quale, secondo il primo giudice, Yyyyyyyy era consapevole, essendo egli aduso frequentare la Ggg gg gggg S.r.l. e, dunque, sapendo che l’azienda stava attraversando un periodo di crisi economica e che i redditi percepiti da Yyyyyyy nel 2008 erano molto più modesti della somma dichiarata nel Modello Unico 2009. A riprova di ciò il Tribunale osservò che il teste Eeeeee, uno degli amministratori di fatto della predetta società, aveva descritto le disagiate condizioni economiche in cui essa versava e aveva espresso dubbi circa l’effettivo conseguimento, da parte di Yyyyyyy, degli importi formalmente indicati in busta paga. La procedura era stata, poi, archiviata in data 5/07/2010, in quanto Yyyyyyy, nel frattempo tratto in arresto in esecuzione di una misura cautelare, non aveva potuto rispondere alla convocazione della Prefettura ai fini della stipula del contratto di soggiorno.

Quanto al trattamento sanzionatorio, Yyyyyyyy era stato ritenuto non meritevole delle circostanze generiche e, a cagione di pregresse condanne, a carico del medesimo era stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata, con l’applicazione della pena di mesi dieci di reclusione.

Con la stessa sentenza, Xxxxx e Yyyyyyyy erano stati, altresì, assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato previsto 110, 483 cod. pen., 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contestato ai capo a) dell’imputazione. Lo stesso Xxxxx e Hhhhhhhhhhh hhhhhhh erano stati anch’essi assolti, perché il fatto non sussiste, in relazione ad analoga contestazione, descritta al capo b) dell’imputazione. Infine, il solo Xxxxx era

stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato previsto dagli artt. 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 483 cod. pen., contestato al capo d).

2. Avverso la predetta sentenza proposero appello i tre imputati chiedendo, in via principale, l’assoluzione e, in via subordinata, il contenimento della pena e, il solo Yyyyyyyy, i benefici di legge.

A sostegno dell’atto di gravame Yyyyyyy negò di avere mai assunto il lavoratore straniero, così come di avere mai percepito i redditi dichiarati nel 2009, definendosi prestanome di Eeeeee, vero titolare della società Ggg gg gggg.

Affermò, inoltre, di avere consegnato alla società, ovvero a Eeeeee, i suoi documenti d’identità e di avere firmato “qualsiasi cosa gli avessero sottoposto”.

Xxxxx, invece, riferì di avere portato dalla propria consulente del lavoro la domanda di regolarizzazione di Ffffff, straniero che conosceva in quanto viveva nella sua casa, affermando che i documenti necessari gli erano stati dati da Yyyyyyy.

Yyyyyyyy, dopo aver dichiarato di essere sia commercialista di Xxxxx che della Ggg gg gggg, affermò di avere compilato le dichiarazioni dei redditi di Yyyyyyy sulla base dei dati fornitigli dalla società, negando di sapere che quest’ultimo fosse solo un prestanome, considerato che egli era in realtà un mero professionista esterno, dotato di una conoscenza solo documentale delle vicende della società e non avendo alcun obbligo di operare verifiche circa la veridicità della documentazione contabile aziendale. Del resto, l’azienda avrebbe potuto avere interesse a emettere un CUD falso nei confronti di Yyyyyyy ad esempio per fornire una credibilità bancaria allo stesso Yyyyyyy e, di riflesso, alla società. Inoltre, Yyyyyyyy non avrebbe avuto alcun motivo di commettere il reato ascrittogli. In subordine, l’imputato insistette per la concessione delle attenuanti generiche, per essere stata la sua condotta occasionale, non connotata da particolare gravità e/o pericolosità e, in ogni caso, per il buon comportamento processuale serbato nel corso del giudizio. Per le stesse ragioni, e per la modesta partecipazione al fatto, Yyyyyyyy insistette per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale.

3. Con sentenza n. 1623/2015 in data 20/05/2015 la Corte d’appello di Genova confermò la sentenza nei confronti di Xxxx xxxxx e Yyyyyyy Yyyyyyyy, assolvendo invece Ssss ssssss sssssss per non avere commesso il fatto.

Con riferimento a quest’ultimo, la Corte osservò che mentre Xxxxxx e Yyyyyyyy erano stati coinvolti in una serie di operazioni di regolarizzazione di cittadini stranieri, episodi per i quali era stata esclusa dal primo giudice la natura criminale, Yyyyyyy, coinvolto solo per la regolarizzazione di Ffffff, a differenza degli altri due coimputati, non aveva nessuna conoscenza della materia, era una persona disagiata, che viveva di espedienti, tra i quali quello di procuratore fittizio della società Ggg gg gggg, in realtà amministrata dal già citato Eeeeee.

I giudici di merito, dopo avere rilevato che Yyyyyyy, in realtà, non aveva sottoscritto la domanda di emersione, trattandosi di domanda trasmessa per via telematica su un modulo informatico, sul quale non era prevista alcuna firma, osservarono che i documenti alla stessa allegati (documento d’identità e dichiarazione fiscale del datore di lavoro) non erano soltanto nella disponibilità di Yyyyyyy, ma anche della Ggg gg gggg e, dunque, di Yyyyyyyy, il quale era il commercialista della società e aveva anche elaborato la dichiarazione fiscale di Yyyyyyy, ideologicamente falsa.

Su tale presupposto, i giudici di appello ritennero che Xxxxx, amico del lavoratore straniero, e Yyyyyyyy, che aveva regolarizzato diversi stranieri insieme al primo, avessero utilizzato i documenti di Yyyyyyy per compilare la domanda a sua insaputa, confidando nella possibilità di coinvolgerlo successivamente per definire la pratica, approfittando delle sue condizioni di persona che vive di espedienti. Su tali presupposti, il solo Yyyyyyy fu assolto per non avere commesso il fatto, mentre la condanna a carico degli altri due imputati fu confermata, anche relativamente al trattamento sanzionatorio.

4. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, Xxxx xxxxxe Yyyyyyy Yyyyyyyy.

4.1. Ahmqd deduce due distinti motivi di censura e segnatamente: la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen..

Con il primo motivo, il ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto che egli fosse a conoscenza del fatto che Ffffff Fffffff non avesse avuto alcun rapporto con Yyyyyyy, tenuto conto che aveva ospitato in casa propria il lavoratore straniero e che si apprestava ad assumerlo.

In realtà, egli non avrebbe avuto alcun rapporto di amicizia con il lavoratore e si sarebbe limitato ad ospitarlo, analogamente a quanto aveva fatto in precedenza con altri connazionali, non avendo uno specifico interesse ad assumere proprio Ffffff, dal momento che avrebbe potuto impiegare, presso i suoi ristoranti, molti altri lavoratori. Né egli avrebbe potuto sapere della falsità dei documenti da lui consegnati alla propria consulente del lavoro, considerato che non conosceva Yyyyyyy e che non aveva mai avuto rapporti con la Ggg gg gggg S.r.l..

Sotto altro profilo, il ricorrente censura come illogica la parte della motivazione che ritenuto inattendibile il teste Eeeeee con riferimento alla esclusione, da parte di quest’ultimo, di ogni responsabilità dello stesso Xxxxx; e che, nondimeno, ha posto tale testimonianza a fondamento della affermazione della falsità del Modello Unico 2009 di Yyyyyyy e della impossibilità, per quest’ultimo, di assumere un dipendente.

Quanto al secondo motivo, i giudici di merito avrebbero violato le norme in materia di concorso di persone nel reato non avendo dimostrato che Xxxxx fosse effettivamente a conoscenza della falsità della documentazione predisposta da Yyyyyyyy e consegnata, dallo stesso imprenditore pakistano, alla propria consulente del lavoro.

4.2. Quanto al ricorso di Yyyyyyy Yyyyyyyy, affidato a sei motivi di censura, viene innanzitutto dedotta, con il primo motivo, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 1, comma 4 D.Lgs. n. 139/2005, 3, commi 3 e 3-bis del D.P.R. n. 322/1998 e 1 D.P.R. n. 600/1973.

Con riferimento all’elemento oggettivo del reato contestato, la Corte territoriale non avrebbe valutato la censura contenuta nell’atto di appello secondo cui Yyyyyyyy, nell’elaborazione dei dati raccolti, non avrebbe avuto l’obbligo di effettuare alcuna verifica circa la veridicità della documentazione o delle attestazioni in essa contenute, effettuando un controllo incrociato con il consulente del lavoro, unico professionista che potrebbe conoscere l’effettivo pagamento dei dipendenti e soci dell’azienda. Premesso l’obbligo, per Yyyyyyy, di presentare la dichiarazione dei redditi 2009 nella propria qualità di soggetto titolare di una busta paga, tenuto, a mente dell’art. 1 D.P.R. 600/1973, a dichiarare all’Erario il dato contabile formale, relativo al reddito che risultava erogato in suo favore – dichiarazione personale del contribuente e non del commercialista – Yyyyyyyy sarebbe stato obbligato, unicamente, a procedere alla trasmissione telematica del Modello unico in qualità di incaricato della trasmissione ex comma 3-bis dell’art. 3 del DPR n. 322 del 1998, senza alcuna valutazione di merito in relazione alle documentazioni attestanti il conseguimento da parte di Yyyyyyy di determinati redditi come vice procuratore della Ggg gg gggg. Ciò in virtù dell’art. 1, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, che detta il regime della professione di commercialista. Dunque, in definitiva, il responsabile della correttezza dei dati elaborati dal commercialista sarebbe solo il contribuente. Per tale motivo, quand’anche Yyyyyyyy fosse stato consapevole che le risultanze documentali relative ai redditi di Yyyyyyy erano inattendibili, nondimeno dal momento che i dati forniti risultavano dalle documentazioni aziendali e dalla contabilità, essi dovevano essere elaborati per ricavare il testo della dichiarazione dei redditi da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo si censura, ex art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze difensive sviluppate in appello circa la mancanza di doveri e/o poteri di controllo del commercialista sui dati risultanti dalle documentazioni presentate dal cliente.

Dal momento che la motivazione sulla doglianza difensiva prospettata dalla difesa in appello è del tutto mancante, il ricorrente deduce anche il vizio di difetto di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., della mancanza e/o illogicità della motivazione della sentenza nella parte relativa all’analisi dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza, pur dando contezza delle ragioni per cui Yyyyyyyy sapeva che la dichiarazione di Yyyyyyy presentasse delle irregolarità, non fornirebbe risposta in ordine al fatto che egli fosse consapevole dell’utilizzo di tale dichiarazione, considerato che, secondo l’imputazione, l’elaborazione del Modello Unico ideologicamente falso avrebbe costituito il passaggio di un più articolato programma criminoso, che contemplava l’utilizzo della certificazione fiscale al fine di sanare la posizione di un cittadino extraunionista non in regola. Nondimeno, la circostanza che Yyyyyyyy sapesse della pratica di regolarizzazione, avviata fittiziamente a nome di Yyyyyyy, sarebbe stato del tutto indimostrato, anche tenuto conto del fatto che tale pratica era seguita da altro professionista, ovvero dalla consulente del lavoro dott.ssa Kkkkkkk.

Sotto «ulteriore profilo, la sentenza sarebbe illogica laddove la Corte avrebbe affermato che Yyyyyyy, per il ruolo ricoperto quale “testa di legno” della società, non avrebbe dovuto percepire quanto conferitogli in busta paga, laddove, invece, quantomeno secondo la comune esperienza, tale ruolo verrebbe assunto proprio in vista di un tornaconto economico, sicché la busta paga di Yyyyyyy avrebbe potuto riprodurre il prezzo effettivo della sua attività di prestanome. Peraltro, le condizioni di difficoltà economica della società Ggg gg gggg sarebbero state affermate alla stregua di quanto riferito dal teste Eeeeee, del quale il Secondo Giudice avrebbe contraddittoriamente affermato la “costituzionale inattendibilità”. Illogica ed immotivata sarebbe, inoltre, la parte della sentenza in cui la Corte ha affermato che “l’unico che potesse consegnare ad Xxxxx i documenti di Yyyyyyy era proprio Yyyyyyyy, che ne aveva la disponibilità grazie al suo lavoro per la Ggg gg gggg”; ciò sul presupposto che Yyyyyyyy fosse stato il professionista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg. Un ragionamento, questo, non supportato da alcuna massima di esperienza, sicché l’eventuale ruolo giocato da Yyyyyyyy avrebbe dovuto essere fatto oggetto di una puntuale motivazione e non essere affermato apoditticamente, tanto più che il giudice di primo grado aveva individuato, quale trait d’union tra Yyyyyyy e Xxxxx, la persona di Eeeeee, sicché il punto, così profondamente rivisitato, avrebbe dovuto essere sorretto da una puntuale e specifica analisi in motivazione.

Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen.. La Corte avrebbe affermato la partecipazione concorsuale di Yyyyyyyy al programma criminoso di Xxxxx, senza accertare che egli fosse effettivamente consapevole della esistenza della pratica di regolarizzazione in corso del cittadino extracomunitario Ffffff fffffff; e ciò in violazione delle disposizioni in materia di concorso di persone nel reato come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficiente affermare la sua consapevolezza circa la falsità ideologica della dichiarazione fiscale, senza vagliare se egli fosse, altresì, consapevole delle modalità con cui la propria

condotta “si sarebbe venuta ad intersecare con quella dell’altro agente”. Secondo la difesa, solo ipotizzando che il commercialista fosse stato consapevole del futuro utilizzo del Modello unico, si sarebbe potuto eventualmente configurare un concorso di persone nel reato.

Con il quinto motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma, 1 lett, b), cod. proc. pen., della violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 cod. pen.. La recidiva sarebbe stata ritenuta e applicata sulla sola base di un mero calcolo matematico, senza valutare se la stessa fosse espressiva di una maggiore gravità del fatto e rimproverabilità del colpevole, in violazione dell’art. 99 cod. pen. come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 192/2007.

Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

Oltre alla già menzionata censura relativa alle modalità di applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta il difetto motivazionale in merito al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., che sarebbe stato giustificato, in maniera lacunosa, con la presenza di pregresse esperienze giudiziarie oltre che, erroneamente, con la circostanza che l’imputato avesse mentito in sede di dibattimento, atteso che si tratterebbe in ogni caso del legittimo esercizio di un diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato da Xxxxx xxxx è infondato.

2. Giova premettere che al giudice di legittimità non è consentito ipotizzare alternative opzioni ricostruttive della vicenda fattuale, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiando la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; in termini v. Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ne consegue che, quando i giudici di merito abbiano motivato, alla stregua di un percorso argomentativo scevro da profili di illogicità, le ragioni di fatto poste a fondamento della propria decisione, al giudice di legittimità non è consentito censurarne, sul piano della ricostruzione dei fatti, le scelte compiute accedendo ad ipotesi alternative, ove anche dotate di un maggiore grado di persuasività.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno offerto una spiegazione perfettamente logica e plausibile della ragione per la quale hanno ritenuto che Xxxxx fosse a conoscenza della falsità della documentazione che egli aveva fornito alla propria consulente del lavoro affinché costei provvedesse alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione. Con motivazione del tutto logica, infatti, la sentenza ha chiarito come fosse totalmente inverosimile, anzi “impossibile”, che Xxxxx non sapesse che Shanna Fffffff, il quale in quel momento era ospitato in casa sua e con il quale doveva quindi esservi un rapporto di conoscenza personale, non avesse mai lavorato alle dipendenze di Yyyyyyy, apparendo “impensabile” che egli non avesse parlato della vicenda con il lavoratore, limitandosi ad acquisire la documentazione contenente le false indicazioni sul precedente rapporto, da parte di soggetti che, senza uno specifico mandato dello stesso Xxxxx, vero soggetto interessato alla regolarizzazione del lavoratore, non avrebbero avuto alcun motivo per predisporla.

Sulla base del logico percorso giustificativo appena riassunto, i giudici di merito hanno quindi esplicitato, in maniera del tutto adeguata, gli argomenti in base ai quali doveva ritenersi che Xxxxx avesse inteso regolarizzare Shanna Fffffff avvalendosi di una falsa documentazione, del cui confezionamento erano stati, all’uopo, incaricati terzi soggetti, con ciò fornendo una spiegazione assolutamente plausibile dell’attribuzione allo stesso ricorrente, secondo lo schema della responsabilità concorsuale, dei fatti a lui ascritti.

Pertanto, il ricorso presentato da Jiaz Xxxxx deve essere rigettato.

3. Il ricorso presentano Yyyyyyy Yyyyyyyy è, invece, fondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che i primi due motivi di ricorso pongono questioni logicamente susseguenti rispetto al tema del fondamento concorsuale della responsabilità dell’odierno ricorrente. E’, infatti, evidente che il tema dell’obbligo, per un commercialista, di verificare la veridicità del contenuto di una determinata dichiarazione presentata dal proprio assistito è destinato a perdere qualunque rilevanza ove si ritenesse che egli fosse partecipe dell’operazione complessiva, volta a realizzare, attraverso la predisposizione di documenti falsi da parte dello stesso commercialista, la illegittima regolarizzazione di lavoratori extraunionisti. Ne consegue, che appare ineludibile affrontare preliminarmente le questioni poste con il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui Yyyyyyyy ha eccepito la mancata dimostrazione da un lato della consapevolezza della falsità ideologica di quanto attestato dal Modello unico; e, dall’altro lato, della consapevolezza della futura utilizzazione della dichiarazione fiscale per la presentazione della domanda di regolarizzazione.

Sul punto, osserva il Collegio che la sentenza ha motivato in maniera apodittica in ordine alle ragioni per le quali Yyyyyyyy dovesse essere a conoscenza del fatto che la dichiarazione di Yyyyyyy presentasse delle irregolarità, non essendo stato specificato a quali “documenti” di quest’ultimo egli avesse accesso e attraverso quali concreti elementi di conoscenza potesse, quindi, sapere della falsità della dichiarazione fiscale che andava predisponendo.

Sotto altro profilo, la sentenza non ha indicato sulla base di quali concreti elementi egli avrebbe dovuto essere consapevole del successivo utilizzo del Modello unico, tanto più che la pratica di regolarizzazione era seguita da altro professionista, ovvero dalla consulente del lavoro dott.ssa Kkkkkkk. Ma soprattutto, la sentenza non ha chiarito sulla base di quali concreti elementi di fatto fosse possibile affermare, in maniera logica e conferente, che l’unica persona che potesse consegnare ad Xxxxx i documenti di Yyyyyyy fosse proprio Yyyyyyyy, se non attraverso il riferimento alla circostanza, in sé logicamente non concludente, per la quale, essendo egli il professionista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg, avrebbe sicuramente provveduto lui a farla avere all’imprenditore pakistano. Tanto è vero che il giudice di primo grado aveva individuato, quale trait d’union tra Yyyyyyy e Xxxxx, la persona di Eeeeee, a dimostrazione della controvertibilità della ricostruzione del ruolo svolto da Yyyyyyyy, che avrebbe, quindi, richiesto una maggiore precisione del relativo passaggio motivazionale. Non è, infatti, stato adeguatamente chiarito se il contributo concorsuale ascritto a Yyyyyyyy sia consistito nella predisposizione della falsa documentazione fiscale al preordinato fine di consentirne l’utilizzazione nell’ambito della pratica di regolarizzazione (ipotesi che avrebbe richiesto la dimostrazione della consapevolezza del successivo avvio dell’iter burocratico della relativa pratica); o se, al contrario, il contributo ascritto all’imputato sia stato quello di consegnare una falsa documentazione fiscale, predisposta ad altri fini, per consentirne, sempre scientemente, l’utilizzazione da parte di Xxxxx una volta che questi aveva manifestato a Yyyyyyyy la necessità di poter fare risultare, in vista della regolarizzazione di Shanna Fffffff, un suo

precedente rapporto di lavoro.

Si rende, dunque, necessario un nuovo esame, da parte della Corte territoriale, al fine di meglio chiarire gli indicati passaggi motivazionali.

3.1. All’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei due successivi motivi di impugnazione, in quanto relativi all’applicazione asseritamente erronea della recidiva e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al riconoscimento della responsabilità di Yyyyyyy Yyyyyyyy, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, la quale si atterrà ai motivi prima indicati.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso di Xxxxx xxxx che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Yyyyyyyy yyyyyyy e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 23/11/2016

Sito Corte Costituzionale<

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione<<

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione<<

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia<

News ILA lavoro 2016<

News ILA sicurezza 2016<

Ispettori del lavoro Associati<

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<

Sentenza n. 22662/2016 del 08/11/2016 “controlli difensivi del datore di lavoro sui comportamenti posti in essere dai lavoratori”<

Sentenza n. 10014/2017 del 06.12/2016 della Corte di Cassazione sulla verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria anche in assenza di contratto – Sezione III penale.<

Sentenza n. 2239/2017 del 30/01/2017 Nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto…..<

Sentenza n. 5051/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione contratto di apprendistato e tutela della lavoratrice madre.<

Sentenza n. 44327/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda.<

Sentenza n. 475/2017 della Corte di Cassazione con la quale ha affermato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice nel c.d. “periodo protetto” ordinando la riassunzione.<

Sentenza n. 281/2016 del 12/01/2016 della Corte di Cassazione con la quale ribadisce come il concetto d’immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e non assoluto.<

Sentenza n. 25791/2016 del 14/12/2016 della Corte di Cassazione secondo cui la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all´indirizzo del destinatario…<

Sentenza n. 46170/2016 del 21/09/2016 della Corte di Cassazione ha fornito una prima interpretazione sul nuovo ecoreato di “inquinamento ambientale” Sequestro preventivo di una porzione di fondale del golfo di La Spezia e di un cantiere, …<

Sentenza Tar Lazio n. 12873/2016 del 30/12/2016, Tar Lazio: il costo del lavoro indicato dalle tabelle ministeriali è il “costo medio orario del lavoro”, e non “i minimi salariali retributivi”, all’art. 97, c. 5, lett. d) D. Lgs. n. 50/2016<

Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale<

Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che non è irragionevole subordinare la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno.<

Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale<

Sentenza n. 25201/2016 del 07/12/2016 della Corte di Cassazione ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere per aumentare la redditività.<

Sentenza n. 26808/2016 del 22/12/2016 della Corte di Cassazione<

Sentenza n. 26933/2016 del 23/12/2016 della Corte di Cassazione Vigilanza congiunta: la notifica del verbale è dell’Ispettorato del Lavoro Svolgimento del processo. Ricorso al Tribunale di Siracusa del 28/04/2003.<

Sentenza n. 24566/2016 del 01/12/2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che la detenzione, in ambito extra lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea a integrare la giusta causa di licenziamento<

Sentenza n. 26467/2016 del 21/12/2016 della Corte di Cassazione “nel licenziamento motivato con la soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro, in presenza di altre posizioni aziendali disponibili, sia pur di contenuto professionale inferiore…<

Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 143/16 Lussemburgo, 21 dicembre 2016 uno Stato membro di opporsi, in talune circostanze, a licenziamenti collettivi nell’interesse della protezione dei lavoratori e dell’occupazione.<

Sentenza n. 18507/2016 del 21/09/2016 della Corte di Cassazione ricorso, da parte del datore, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica di lombosciatalgia presentata dal lavoratore.<

Sentenza n. 24455/2016 del 30/11/2016 della Corte di Cassazione non può essere licenziato per giusta causa il dipendente che, improvvisamente trasferito in un altro reparto e senza un congruo preavviso, si rifiuta di lavorare.<

Sentenza n. 34900/2007 del 17/09/2007 della Corte di Cassazione “Lavoratori minorenni privi di visita medica e Improcedibilità penale”<

Sentenza n. 1315/2016 del 15/12/2016 del TAR Reggio Calabria Anomalia dell’offerta, il nuovo Codice impone il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi minimi<

Sentenza n. 24803/2016 del 05/12/2016 della Corte di Cassazione “la prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo”<

Infortunio sul Lavoro: Sentenza n. 24442/2016 del 30/11/2016, Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore<

Infortunio sul lavoro – Sentenza n. 23781/2016 del 22/11/2016 Postumi non cumulabili derivati da infortunio.<

Infortunio sul lavoro: Sentenza n. 44327/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione, Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda<

Sentenza n. 22489/2016 del 04/11/2016 della Corte di Cassazione la quale dichiara che non può configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso se il lavoratore nelle more dello svolgimento dell’iter giudiziale trova un’altra occupazione<

Sentenza n. 22550/2016 del 07/11/2016 Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che si sottrae per due volte alla visita medica di idoneità fisica.<

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabil<

Sentenza n. 23397/2016 del 17/11/2016 della Corte di Cassazione. Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE hanno deciso che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non 10).<

Sentenza n. 39023/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione. Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, il committente non è responsabile.<

Sentenza n. 45198/2016 del 07/04/2016 della Corte di Cassazione dove la Cassazione spiega che se il Datore di lavoro installa telecamere senza autorizzazione anche se le tiene spente è comunque reato.<

Sentenza n. 19557/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda<

Sentenza n. 22323/2016 del 03/11/2015 della Corte di Cassazione con la quale si ritiene discriminatorio con effetti ritorsivi il licenziamento del lavoratore disposto per giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente, allorquando le vere ragioni ..<

Sentenza n. 22936/2016 del 10/11/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<

Sentenza n. 1164/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del 11 dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply