Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione<
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Sentenza n. 13203/2017 del 23/11/2016 della Corte di Cassazione<
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Xxxxx xxxx, nato in Pakistan il 5/01/1972,
Yyyyyyyy yyyyyyy, nato a Camogli il 17/06/yyyy;
avverso la sentenza in data 20/05/2015 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.
Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso presentato da Xxxxx e il rigetto del ricorso proposto da Yyyyyyyy;
udito, per Xxxxx xxxx, l’avv. Laura Razetto, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
udito, per Yyyyyyy Yyyyyyyy, l’avv. Alessandra Poggi, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 4822/2013 in data 7/11/2013 del Tribunale di Genova, Xxxx xxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyyy e Ssss ssssss sssssss erano stati condannati alla pena, il primo, di sei mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) e, gli altri due, a quella di dieci mesi di reclusione ciascuno, essendo stati riconosciuti colpevoli dei delitti, contestati al capo c) dell’imputazione, di cui agli artt. 110, 483 cod. pen., 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accertati in Genova il 15/09/2009. All’esito del giudizio di primo grado, i tre erano stati ritenuti responsabili di avere, in concorso tra loro, nell’ambito della procedura di emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel territorio dello Stato, effettuato una serie di operazioni volte ad attestare la sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione del cittadino indiano Ffffff fffffff.
In particolare, secondo il primo giudice, Xxxxx aveva presentato alla consulente del lavoro Alessandra Kkkkkkk, in vista dell’invio in forma telematica allo Sportello unico per l’immigrazione, una domanda di regolarizzazione relativa allo stesso Ffffff (che Xxxxx intendeva assumere in qualità di cuoco presso il ristorante “Taj Mahal” da lui gestito), nella quale si attestava falsamente che Yyyyyyy lo aveva occupato alle proprie dipendenze, adibendolo ad attività di lavoro domestico, almeno a partire dal 30/03/2009, continuando ad occuparlo alla data di presentazione della domanda. Inoltre, al fine di far apparire soddisfatte le condizioni di cui all’art. 1-ter, comma 4 lett. d) del D.L. citato, il quale richiedeva che il datore di lavoro avesse un reddito non inferiore a 20.000 euro annui, Yyyyyyyy, commercialista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg s.r.I., aveva predisposto una dichiarazione Modello Unico 2009 attestante falsamente il conseguimento, da parte di Yyyyyyy, nel corso del 2008, di un reddito pari a 22.120 euro, nella qualità, rivelatasi fittizia, di vice procuratore della medesima società. Falsa attestazione della quale, secondo il primo giudice, Yyyyyyyy era consapevole, essendo egli aduso frequentare la Ggg gg gggg S.r.l. e, dunque, sapendo che l’azienda stava attraversando un periodo di crisi economica e che i redditi percepiti da Yyyyyyy nel 2008 erano molto più modesti della somma dichiarata nel Modello Unico 2009. A riprova di ciò il Tribunale osservò che il teste Eeeeee, uno degli amministratori di fatto della predetta società, aveva descritto le disagiate condizioni economiche in cui essa versava e aveva espresso dubbi circa l’effettivo conseguimento, da parte di Yyyyyyy, degli importi formalmente indicati in busta paga. La procedura era stata, poi, archiviata in data 5/07/2010, in quanto Yyyyyyy, nel frattempo tratto in arresto in esecuzione di una misura cautelare, non aveva potuto rispondere alla convocazione della Prefettura ai fini della stipula del contratto di soggiorno.
Quanto al trattamento sanzionatorio, Yyyyyyyy era stato ritenuto non meritevole delle circostanze generiche e, a cagione di pregresse condanne, a carico del medesimo era stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata, con l’applicazione della pena di mesi dieci di reclusione.
Con la stessa sentenza, Xxxxx e Yyyyyyyy erano stati, altresì, assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato previsto 110, 483 cod. pen., 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contestato ai capo a) dell’imputazione. Lo stesso Xxxxx e Hhhhhhhhhhh hhhhhhh erano stati anch’essi assolti, perché il fatto non sussiste, in relazione ad analoga contestazione, descritta al capo b) dell’imputazione. Infine, il solo Xxxxx era
stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato previsto dagli artt. 1-ter, comma 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 483 cod. pen., contestato al capo d).
2. Avverso la predetta sentenza proposero appello i tre imputati chiedendo, in via principale, l’assoluzione e, in via subordinata, il contenimento della pena e, il solo Yyyyyyyy, i benefici di legge.
A sostegno dell’atto di gravame Yyyyyyy negò di avere mai assunto il lavoratore straniero, così come di avere mai percepito i redditi dichiarati nel 2009, definendosi prestanome di Eeeeee, vero titolare della società Ggg gg gggg.
Affermò, inoltre, di avere consegnato alla società, ovvero a Eeeeee, i suoi documenti d’identità e di avere firmato “qualsiasi cosa gli avessero sottoposto”.
Xxxxx, invece, riferì di avere portato dalla propria consulente del lavoro la domanda di regolarizzazione di Ffffff, straniero che conosceva in quanto viveva nella sua casa, affermando che i documenti necessari gli erano stati dati da Yyyyyyy.
Yyyyyyyy, dopo aver dichiarato di essere sia commercialista di Xxxxx che della Ggg gg gggg, affermò di avere compilato le dichiarazioni dei redditi di Yyyyyyy sulla base dei dati fornitigli dalla società, negando di sapere che quest’ultimo fosse solo un prestanome, considerato che egli era in realtà un mero professionista esterno, dotato di una conoscenza solo documentale delle vicende della società e non avendo alcun obbligo di operare verifiche circa la veridicità della documentazione contabile aziendale. Del resto, l’azienda avrebbe potuto avere interesse a emettere un CUD falso nei confronti di Yyyyyyy ad esempio per fornire una credibilità bancaria allo stesso Yyyyyyy e, di riflesso, alla società. Inoltre, Yyyyyyyy non avrebbe avuto alcun motivo di commettere il reato ascrittogli. In subordine, l’imputato insistette per la concessione delle attenuanti generiche, per essere stata la sua condotta occasionale, non connotata da particolare gravità e/o pericolosità e, in ogni caso, per il buon comportamento processuale serbato nel corso del giudizio. Per le stesse ragioni, e per la modesta partecipazione al fatto, Yyyyyyyy insistette per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale.
3. Con sentenza n. 1623/2015 in data 20/05/2015 la Corte d’appello di Genova confermò la sentenza nei confronti di Xxxx xxxxx e Yyyyyyy Yyyyyyyy, assolvendo invece Ssss ssssss sssssss per non avere commesso il fatto.
Con riferimento a quest’ultimo, la Corte osservò che mentre Xxxxxx e Yyyyyyyy erano stati coinvolti in una serie di operazioni di regolarizzazione di cittadini stranieri, episodi per i quali era stata esclusa dal primo giudice la natura criminale, Yyyyyyy, coinvolto solo per la regolarizzazione di Ffffff, a differenza degli altri due coimputati, non aveva nessuna conoscenza della materia, era una persona disagiata, che viveva di espedienti, tra i quali quello di procuratore fittizio della società Ggg gg gggg, in realtà amministrata dal già citato Eeeeee.
I giudici di merito, dopo avere rilevato che Yyyyyyy, in realtà, non aveva sottoscritto la domanda di emersione, trattandosi di domanda trasmessa per via telematica su un modulo informatico, sul quale non era prevista alcuna firma, osservarono che i documenti alla stessa allegati (documento d’identità e dichiarazione fiscale del datore di lavoro) non erano soltanto nella disponibilità di Yyyyyyy, ma anche della Ggg gg gggg e, dunque, di Yyyyyyyy, il quale era il commercialista della società e aveva anche elaborato la dichiarazione fiscale di Yyyyyyy, ideologicamente falsa.
Su tale presupposto, i giudici di appello ritennero che Xxxxx, amico del lavoratore straniero, e Yyyyyyyy, che aveva regolarizzato diversi stranieri insieme al primo, avessero utilizzato i documenti di Yyyyyyy per compilare la domanda a sua insaputa, confidando nella possibilità di coinvolgerlo successivamente per definire la pratica, approfittando delle sue condizioni di persona che vive di espedienti. Su tali presupposti, il solo Yyyyyyy fu assolto per non avere commesso il fatto, mentre la condanna a carico degli altri due imputati fu confermata, anche relativamente al trattamento sanzionatorio.
4. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, Xxxx xxxxxe Yyyyyyy Yyyyyyyy.
4.1. Ahmqd deduce due distinti motivi di censura e segnatamente: la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen..
Con il primo motivo, il ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto che egli fosse a conoscenza del fatto che Ffffff Fffffff non avesse avuto alcun rapporto con Yyyyyyy, tenuto conto che aveva ospitato in casa propria il lavoratore straniero e che si apprestava ad assumerlo.
In realtà, egli non avrebbe avuto alcun rapporto di amicizia con il lavoratore e si sarebbe limitato ad ospitarlo, analogamente a quanto aveva fatto in precedenza con altri connazionali, non avendo uno specifico interesse ad assumere proprio Ffffff, dal momento che avrebbe potuto impiegare, presso i suoi ristoranti, molti altri lavoratori. Né egli avrebbe potuto sapere della falsità dei documenti da lui consegnati alla propria consulente del lavoro, considerato che non conosceva Yyyyyyy e che non aveva mai avuto rapporti con la Ggg gg gggg S.r.l..
Sotto altro profilo, il ricorrente censura come illogica la parte della motivazione che ritenuto inattendibile il teste Eeeeee con riferimento alla esclusione, da parte di quest’ultimo, di ogni responsabilità dello stesso Xxxxx; e che, nondimeno, ha posto tale testimonianza a fondamento della affermazione della falsità del Modello Unico 2009 di Yyyyyyy e della impossibilità, per quest’ultimo, di assumere un dipendente.
Quanto al secondo motivo, i giudici di merito avrebbero violato le norme in materia di concorso di persone nel reato non avendo dimostrato che Xxxxx fosse effettivamente a conoscenza della falsità della documentazione predisposta da Yyyyyyyy e consegnata, dallo stesso imprenditore pakistano, alla propria consulente del lavoro.
4.2. Quanto al ricorso di Yyyyyyy Yyyyyyyy, affidato a sei motivi di censura, viene innanzitutto dedotta, con il primo motivo, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 1, comma 4 D.Lgs. n. 139/2005, 3, commi 3 e 3-bis del D.P.R. n. 322/1998 e 1 D.P.R. n. 600/1973.
Con riferimento all’elemento oggettivo del reato contestato, la Corte territoriale non avrebbe valutato la censura contenuta nell’atto di appello secondo cui Yyyyyyyy, nell’elaborazione dei dati raccolti, non avrebbe avuto l’obbligo di effettuare alcuna verifica circa la veridicità della documentazione o delle attestazioni in essa contenute, effettuando un controllo incrociato con il consulente del lavoro, unico professionista che potrebbe conoscere l’effettivo pagamento dei dipendenti e soci dell’azienda. Premesso l’obbligo, per Yyyyyyy, di presentare la dichiarazione dei redditi 2009 nella propria qualità di soggetto titolare di una busta paga, tenuto, a mente dell’art. 1 D.P.R. 600/1973, a dichiarare all’Erario il dato contabile formale, relativo al reddito che risultava erogato in suo favore – dichiarazione personale del contribuente e non del commercialista – Yyyyyyyy sarebbe stato obbligato, unicamente, a procedere alla trasmissione telematica del Modello unico in qualità di incaricato della trasmissione ex comma 3-bis dell’art. 3 del DPR n. 322 del 1998, senza alcuna valutazione di merito in relazione alle documentazioni attestanti il conseguimento da parte di Yyyyyyy di determinati redditi come vice procuratore della Ggg gg gggg. Ciò in virtù dell’art. 1, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, che detta il regime della professione di commercialista. Dunque, in definitiva, il responsabile della correttezza dei dati elaborati dal commercialista sarebbe solo il contribuente. Per tale motivo, quand’anche Yyyyyyyy fosse stato consapevole che le risultanze documentali relative ai redditi di Yyyyyyy erano inattendibili, nondimeno dal momento che i dati forniti risultavano dalle documentazioni aziendali e dalla contabilità, essi dovevano essere elaborati per ricavare il testo della dichiarazione dei redditi da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo si censura, ex art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze difensive sviluppate in appello circa la mancanza di doveri e/o poteri di controllo del commercialista sui dati risultanti dalle documentazioni presentate dal cliente.
Dal momento che la motivazione sulla doglianza difensiva prospettata dalla difesa in appello è del tutto mancante, il ricorrente deduce anche il vizio di difetto di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., della mancanza e/o illogicità della motivazione della sentenza nella parte relativa all’analisi dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza, pur dando contezza delle ragioni per cui Yyyyyyyy sapeva che la dichiarazione di Yyyyyyy presentasse delle irregolarità, non fornirebbe risposta in ordine al fatto che egli fosse consapevole dell’utilizzo di tale dichiarazione, considerato che, secondo l’imputazione, l’elaborazione del Modello Unico ideologicamente falso avrebbe costituito il passaggio di un più articolato programma criminoso, che contemplava l’utilizzo della certificazione fiscale al fine di sanare la posizione di un cittadino extraunionista non in regola. Nondimeno, la circostanza che Yyyyyyyy sapesse della pratica di regolarizzazione, avviata fittiziamente a nome di Yyyyyyy, sarebbe stato del tutto indimostrato, anche tenuto conto del fatto che tale pratica era seguita da altro professionista, ovvero dalla consulente del lavoro dott.ssa Kkkkkkk.
Sotto «ulteriore profilo, la sentenza sarebbe illogica laddove la Corte avrebbe affermato che Yyyyyyy, per il ruolo ricoperto quale “testa di legno” della società, non avrebbe dovuto percepire quanto conferitogli in busta paga, laddove, invece, quantomeno secondo la comune esperienza, tale ruolo verrebbe assunto proprio in vista di un tornaconto economico, sicché la busta paga di Yyyyyyy avrebbe potuto riprodurre il prezzo effettivo della sua attività di prestanome. Peraltro, le condizioni di difficoltà economica della società Ggg gg gggg sarebbero state affermate alla stregua di quanto riferito dal teste Eeeeee, del quale il Secondo Giudice avrebbe contraddittoriamente affermato la “costituzionale inattendibilità”. Illogica ed immotivata sarebbe, inoltre, la parte della sentenza in cui la Corte ha affermato che “l’unico che potesse consegnare ad Xxxxx i documenti di Yyyyyyy era proprio Yyyyyyyy, che ne aveva la disponibilità grazie al suo lavoro per la Ggg gg gggg”; ciò sul presupposto che Yyyyyyyy fosse stato il professionista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg. Un ragionamento, questo, non supportato da alcuna massima di esperienza, sicché l’eventuale ruolo giocato da Yyyyyyyy avrebbe dovuto essere fatto oggetto di una puntuale motivazione e non essere affermato apoditticamente, tanto più che il giudice di primo grado aveva individuato, quale trait d’union tra Yyyyyyy e Xxxxx, la persona di Eeeeee, sicché il punto, così profondamente rivisitato, avrebbe dovuto essere sorretto da una puntuale e specifica analisi in motivazione.
Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen.. La Corte avrebbe affermato la partecipazione concorsuale di Yyyyyyyy al programma criminoso di Xxxxx, senza accertare che egli fosse effettivamente consapevole della esistenza della pratica di regolarizzazione in corso del cittadino extracomunitario Ffffff fffffff; e ciò in violazione delle disposizioni in materia di concorso di persone nel reato come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficiente affermare la sua consapevolezza circa la falsità ideologica della dichiarazione fiscale, senza vagliare se egli fosse, altresì, consapevole delle modalità con cui la propria
condotta “si sarebbe venuta ad intersecare con quella dell’altro agente”. Secondo la difesa, solo ipotizzando che il commercialista fosse stato consapevole del futuro utilizzo del Modello unico, si sarebbe potuto eventualmente configurare un concorso di persone nel reato.
Con il quinto motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma, 1 lett, b), cod. proc. pen., della violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 cod. pen.. La recidiva sarebbe stata ritenuta e applicata sulla sola base di un mero calcolo matematico, senza valutare se la stessa fosse espressiva di una maggiore gravità del fatto e rimproverabilità del colpevole, in violazione dell’art. 99 cod. pen. come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 192/2007.
Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.
Oltre alla già menzionata censura relativa alle modalità di applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta il difetto motivazionale in merito al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., che sarebbe stato giustificato, in maniera lacunosa, con la presenza di pregresse esperienze giudiziarie oltre che, erroneamente, con la circostanza che l’imputato avesse mentito in sede di dibattimento, atteso che si tratterebbe in ogni caso del legittimo esercizio di un diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato da Xxxxx xxxx è infondato.
2. Giova premettere che al giudice di legittimità non è consentito ipotizzare alternative opzioni ricostruttive della vicenda fattuale, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiando la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; in termini v. Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ne consegue che, quando i giudici di merito abbiano motivato, alla stregua di un percorso argomentativo scevro da profili di illogicità, le ragioni di fatto poste a fondamento della propria decisione, al giudice di legittimità non è consentito censurarne, sul piano della ricostruzione dei fatti, le scelte compiute accedendo ad ipotesi alternative, ove anche dotate di un maggiore grado di persuasività.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno offerto una spiegazione perfettamente logica e plausibile della ragione per la quale hanno ritenuto che Xxxxx fosse a conoscenza della falsità della documentazione che egli aveva fornito alla propria consulente del lavoro affinché costei provvedesse alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione. Con motivazione del tutto logica, infatti, la sentenza ha chiarito come fosse totalmente inverosimile, anzi “impossibile”, che Xxxxx non sapesse che Shanna Fffffff, il quale in quel momento era ospitato in casa sua e con il quale doveva quindi esservi un rapporto di conoscenza personale, non avesse mai lavorato alle dipendenze di Yyyyyyy, apparendo “impensabile” che egli non avesse parlato della vicenda con il lavoratore, limitandosi ad acquisire la documentazione contenente le false indicazioni sul precedente rapporto, da parte di soggetti che, senza uno specifico mandato dello stesso Xxxxx, vero soggetto interessato alla regolarizzazione del lavoratore, non avrebbero avuto alcun motivo per predisporla.
Sulla base del logico percorso giustificativo appena riassunto, i giudici di merito hanno quindi esplicitato, in maniera del tutto adeguata, gli argomenti in base ai quali doveva ritenersi che Xxxxx avesse inteso regolarizzare Shanna Fffffff avvalendosi di una falsa documentazione, del cui confezionamento erano stati, all’uopo, incaricati terzi soggetti, con ciò fornendo una spiegazione assolutamente plausibile dell’attribuzione allo stesso ricorrente, secondo lo schema della responsabilità concorsuale, dei fatti a lui ascritti.
Pertanto, il ricorso presentato da Jiaz Xxxxx deve essere rigettato.
3. Il ricorso presentano Yyyyyyy Yyyyyyyy è, invece, fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che i primi due motivi di ricorso pongono questioni logicamente susseguenti rispetto al tema del fondamento concorsuale della responsabilità dell’odierno ricorrente. E’, infatti, evidente che il tema dell’obbligo, per un commercialista, di verificare la veridicità del contenuto di una determinata dichiarazione presentata dal proprio assistito è destinato a perdere qualunque rilevanza ove si ritenesse che egli fosse partecipe dell’operazione complessiva, volta a realizzare, attraverso la predisposizione di documenti falsi da parte dello stesso commercialista, la illegittima regolarizzazione di lavoratori extraunionisti. Ne consegue, che appare ineludibile affrontare preliminarmente le questioni poste con il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui Yyyyyyyy ha eccepito la mancata dimostrazione da un lato della consapevolezza della falsità ideologica di quanto attestato dal Modello unico; e, dall’altro lato, della consapevolezza della futura utilizzazione della dichiarazione fiscale per la presentazione della domanda di regolarizzazione.
Sul punto, osserva il Collegio che la sentenza ha motivato in maniera apodittica in ordine alle ragioni per le quali Yyyyyyyy dovesse essere a conoscenza del fatto che la dichiarazione di Yyyyyyy presentasse delle irregolarità, non essendo stato specificato a quali “documenti” di quest’ultimo egli avesse accesso e attraverso quali concreti elementi di conoscenza potesse, quindi, sapere della falsità della dichiarazione fiscale che andava predisponendo.
Sotto altro profilo, la sentenza non ha indicato sulla base di quali concreti elementi egli avrebbe dovuto essere consapevole del successivo utilizzo del Modello unico, tanto più che la pratica di regolarizzazione era seguita da altro professionista, ovvero dalla consulente del lavoro dott.ssa Kkkkkkk. Ma soprattutto, la sentenza non ha chiarito sulla base di quali concreti elementi di fatto fosse possibile affermare, in maniera logica e conferente, che l’unica persona che potesse consegnare ad Xxxxx i documenti di Yyyyyyy fosse proprio Yyyyyyyy, se non attraverso il riferimento alla circostanza, in sé logicamente non concludente, per la quale, essendo egli il professionista di fiducia sia di Xxxxx che della Ggg gg gggg, avrebbe sicuramente provveduto lui a farla avere all’imprenditore pakistano. Tanto è vero che il giudice di primo grado aveva individuato, quale trait d’union tra Yyyyyyy e Xxxxx, la persona di Eeeeee, a dimostrazione della controvertibilità della ricostruzione del ruolo svolto da Yyyyyyyy, che avrebbe, quindi, richiesto una maggiore precisione del relativo passaggio motivazionale. Non è, infatti, stato adeguatamente chiarito se il contributo concorsuale ascritto a Yyyyyyyy sia consistito nella predisposizione della falsa documentazione fiscale al preordinato fine di consentirne l’utilizzazione nell’ambito della pratica di regolarizzazione (ipotesi che avrebbe richiesto la dimostrazione della consapevolezza del successivo avvio dell’iter burocratico della relativa pratica); o se, al contrario, il contributo ascritto all’imputato sia stato quello di consegnare una falsa documentazione fiscale, predisposta ad altri fini, per consentirne, sempre scientemente, l’utilizzazione da parte di Xxxxx una volta che questi aveva manifestato a Yyyyyyyy la necessità di poter fare risultare, in vista della regolarizzazione di Shanna Fffffff, un suo
precedente rapporto di lavoro.
Si rende, dunque, necessario un nuovo esame, da parte della Corte territoriale, al fine di meglio chiarire gli indicati passaggi motivazionali.
3.1. All’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei due successivi motivi di impugnazione, in quanto relativi all’applicazione asseritamente erronea della recidiva e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al riconoscimento della responsabilità di Yyyyyyy Yyyyyyyy, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, la quale si atterrà ai motivi prima indicati.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso di Xxxxx xxxx che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Yyyyyyyy yyyyyyy e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 23/11/2016
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