Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 82/2018 del 04.01.2018 in tema di demansionamento del lavoratore.<
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Civile Ord. Sez. L Num. 82 Anno 2018 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE GREGORIO FEDERICO Data pubblicazione: 04/01/2018
ORDINANZA
sul ricorso 11096-2012 proposto da:
VODAKKKK KKKKKKK N.V. P.I. 08539010010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO TOFACCHI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
XXXXXXX XXXXX, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO GRIPPALDI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1255/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/12/2011 R.G.N. 1676/2010.
c.c. 18-07-17 / r.g. 11096-12
ORDINANZA
LA CORTE
visti gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA
che la Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1255 in data 8 novembre / 19 dicembre 2011, notificata il 2 marzo 2012, in parziale riforma della impugnata pronuncia, condannava l’appellata società VODAKKKK KKKKKKK al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall’appellante attrice Xxxxxxx xxxxx, liquidandolo equitativamente all’attualità in 40.000,00 euro, oltre accessori dalla decisione, nonché al rimborso delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio (con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 6 giugno 2009, l’attrice aveva lamentato l’illegittimità della dequalificazione professionale, protratta per oltre sette anni, nonché l’insorgenza di una malattia psichica, per cui aveva chiesto a titolo risarcitorio, la condanna della convenuta al pagamento della somma di 108.733,70 euro, indicando come voci di danno non patrimoniale, quello alla personalità, alla capacità professionale, quello da perdita di chance e il danno alla salute);
che, secondo la Corte distrettuale, conformemente a quanto opinato dal giudice di primo grado, era accertato il demansionamento prodotto in danno della XXXXXXX, già inquadrata nel 6 0 livello professionale ex contratto collettivo nazionale metalmeccanici ed addetta con mansioni di gestione di ordini presso l’ufficio acquisti, pure di seguito della trasformazione del rapporto da a tempo pieno a tempo parziale in base all’accordo intervenuto con l’azienda 18 luglio del 1995, finché dal 4 settembre 2000 era stata trasferita presso il settore CORPORATE per occuparsi dell’attivazione delle sim aziendali, svolgendovi mansioni del tutto inferiori sul piano della qualità professionale, consistite in operazioni essenzialmente esecutive mediante inserimento di dati su fogli elettronici (a nulla erano valse le richieste più volte avanzate dalla lavoratrice per una ricollocazione lavorativa adeguata alla professionalità precedentemente maturata. Dal 14 novembre 2007, di seguito a cessione di ramo di azienda, l’attrice era quindi passata dipendenze della S.r.l. CCCCCCC CCCC, peraltro continuando a svolgere mansioni qualitativamente inferiori. In effetti, dal settembre dell’anno 2000 la XXXXXXX, nonostante l’anzidetto inquadramento nel 6 0 livello, si era vista assegnare mansioni ascrivibili all’inferiore 4 0 livello. L’assunto di parte datoriale, circa l’impossibilità di assegnare all’appellante mansioni confacenti alla sua professionalità, in quanto richiedenti orario a tempo pieno, non aveva trovato adeguato riscontro in sede istruttoria. Secondo il giudice di primo grado, fermo restando l’onere della prova gravante sul lavoratore circa il pregiudizio lamentato -in base all’orientamento giurisprudenziale più volte ribadito a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6572 del 24 marzo 2006- non risultava allegata alcuna circostanza idonea a rappresentare la ricaduta della qualificazione sulla sfera di vita professionale, neppure sotto il profilo della perdita di chance.
La Corte di Appello rilevava in primo luogo che in sede di comparsa di costituzione l’appellata VODAKKKK KKKKKKK N.V., sebbene risultata vincitrice in primo grado, aveva contestato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la lamentata dequalificazione professionale.
Per contro, a giudizio della Corte distrettuale, emergeva con sufficiente chiarezza che la qualità professionale delle mansioni svolte presso l’ufficio acquisti, prima e dopo il settembre 2000, era più elevata rispetto a quella attribuita presso il cali center di Ivrea. La stessa società aveva finito per ammettere che in relazione ad acquisti di beni necessari e non predeterminati la lavoratrice “poteva svolgere una minima attività di negoziazione con i fornitori, relativamente al prezzo in termini di pagamento”. Anche l’attività di contatto con fornitori, così come pure sinteticamente descritta nella comparsa di parte resistente, non poteva non implicare una certa quota di discrezionalità e di autonomia e comunque la spendita di un consistente livello di professionalità. Invece, presso il call center di Ivrea la ricorrente, secondo la narrativa della stessa azienda, si limitava ad attività rivolte ai clienti corporate in ordine alle abilitazioni telefoniche tramite standardizzate procedure amministrative e tecnico informatiche, ossia secondo la Corte territoriale, inserendo unicamente dati su foglio elettronico, occupandosi altresì di errata compilazione della modulistica e di informazioni procedurali, questioni prive di particolari connotati di complessità. Inoltre, correttamente il primo giudicante aveva rapportato le mansioni anzidette alle declaratorie contrattuali, rilevando che al momento dell’assunzione alla lavoratrice era stato assegnato il 60 livello ex C.C.N.L. metalmeccanici industria, con mansioni riconducibili al profilo professionale di approvvigionatore, e che a far data dal marzo 2003 le era stato applicato l’equivalente 60 livello per gli esercenti servizi di telecomunicazione, mentre le mansioni assegnate dal settembre 2000 erano riconducibili al 4 0 livello del contratto collettivo telecomunicazioni. Contrariamente a quanto opinato al riguardo da parte convenuta, circa il riconoscimento di qualifica convenzionale, cioè superiore alle mansioni dedotte in contratto, la Corte distrettuale osservava altresì che il contratto di assunzione con Kkkkkkk aveva assegnato alla XXXXXXX il 6 0 livello di inquadramento senza far cenno alcuno agli elementi addotti da VODAkkkk. Per di più, la documentazione prodotta dalla lavoratrice evidenziava che nelle pregresse esperienze lavorative ella aveva già raggiunto una consistente quota di professionalità, dal momento che dapprima le era stata assegnata la responsabilità del coordinamento di un gruppo di segretarie e successivamente era divenuta la segretaria senior del direttore generale strategie di sviluppo. Inoltre, contrariamente alle deduzioni della società appellata, la consistente mole documentale prodotta dall’attrice rivelava che fin dall’anno 2002 la stessa aveva chiesto incontri con i vertici aziendali, manifestando la sua insoddisfazione per la sua collocazione lavorativa, insistendo per la ricerca di mansioni alternative, tentativi ripetuti nel corso degli anni, ma spesso elusi dai vertici aziendali, sfociati in una serrata corrispondenza negli ultimi mesi dell’anno 2007 prima della cessione del ramo di azienda.
D’altro canto, a nulla rilevava il part-time nel caso di specie, che secondo la Corte torinese non aveva determinato lo spostamento della lavoratrice, risalente al settembre 2000, mentre la trasformazione in part-time del rapporto risaliva luglio del 1995. Peraltro, contemporaneamente al trasferimento in questione, un’altra lavoratrice operante presso l’ufficio acquisti aveva chiesto ed ottenuto il part-time e con tale regime di orario aveva continuato ad operare presso lo stesso ufficio per due anni;
che l’appello, relativo al mancato riconoscimento del danno alla professionalità, da perdita di chance e all’immagine, risultava fondato avuto riguardo alle tipologie di pregiudizio individuate con l’atto introduttivo, ascrivibili al danno non patrimoniale quale delineato dalla sentenza n. 6572/2006 delle Sezioni Unite di questa Corte, visto che il primo giudicante -pur facendo riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite, condiviso altresì dalla Corte distrettuale, circa l’onere posto a carico del lavoratore in ordine alla prova del danno derivato dalla patita dequalificazione professionale- non aveva però adeguatamente considerato i consistenti elementi presuntivi, che inducevano a ritenere tale onere nella specie assolto, tenuto conto della durata della dequalificazione, peraltro contestata dalla diretta interessata nel corso degli anni, laddove da parte datoriale era stata adottata la tecnica del temporeggiamento e del rinvio, fino alla cessione del ramo di azienda di novembre 2007, nella quale era stata coinvolta la stessa appellante, tanto più poi che presso la cessionaria la XXXXXXX aveva continuato a svolgere le stesse mansioni di operatrice di cali center, sicché era del tutto evidente che la pregiudizievole condizione lavorativa protrattasi per sette anni aveva comportato effetti negativi anche sul prosieguo della carriera lavorativa, successiva alla cessazione del rapporto con VODAkkkk;
che anche sotto il profilo del pregiudizio di carattere esistenziale e all’immagine, a giudizio della Corte piemontese, le risultanze di causa offrivano indici significativi (sebbene l’attrice non avesse insistito in appello sulla sussistenza di un vero e proprio stato patologico, asseritamente derivato dalla denunciata dequalificazione, tuttavia sotto il profilo del disagio esistenziale lavorativo appariva rilevante un passo della deposizione testimoniale resa da Qqqqq qqqqq, che operava presso la direzione delle risorse umane di VODAkkkk, la quale aveva testualmente dichiarato: “La ricorrente quando mi incontrava mi rappresentava sempre il suo malcontento sulle funzioni che svolgeva nel cali center; non ho visto di persona particolari situazioni, era lei che mi raccontava di non stare bene”. Sulla scorta di tali dichiarazioni, ad avviso della Corte di Appello, doveva quindi ulteriormente ritenersi che la parabola lavorativa dell’appellante ed il disagio derivatone fossero ben noti ed evidenti nell’ambiente lavorativo. In definitiva, sulla base di tutte le argomentazioni esposte, doveva ritenersi che con meccanismo presuntivo potesse ritenersi la sussistenza del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al pregiudizio esistenziale e all’immagine. Applicando i principi equitativi, si riteneva di determinare il risarcimento nella misura di euro 40.000 oltre accessori dalla sentenza);
che avverso l’anzidetta pronuncia VODAKKKK KKKKKKK N.V. ha proposto ricorso per cassazione con TRE motivi, mediante atto di cui è stata chiesta la notifica il 26 aprile 2012, cui ha resistito Nadia XXXXXXX mediante controricorso in data 1 0 – 4 giugno 2012, poi illustrato da memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio fissata al 18 luglio 2017, per la quale, d’altro canto, risultano comunicati regolari e tempestivi avvisi;
CONSIDERATO
che con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ex art. 360 co. I n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte d’Appello aveva affermato la sussistenza di una situazione di demansionamento senza procedere all’esame delle mansioni svolte in concreto dalla XXXXXXX (nel corso del giudizio di merito non era stata svolta alcuna attività istruttoria rispetto al contenuto delle mansioni disimpegnate dall’attrice prima e dopo il mede di agosto dell’anno 2000. La sentenza di secondo grado si fondava su motivazioni apodittiche o addirittura inequivocabilmente smentite dalle risultanze processuali, senza che la Corte d’Appello avesse evidenziato i motivi per cui aveva ritenuto di discostarsi dalle medesime, parimenti quanto alle mansioni svolte dal settembre 2000. Per contro, VODAKKKK si era offerta di dimostrare circostanze in base alle quali emergeva inequivocabilmente che l’attività svola dalla lavoratrice non consistesse certamente nell’inserire dati su fogli elettronici … cfr. in part. pagg. 20 – 27 del ricorso);
che con il secondo motivo – formulato ex articolo 360 n. 3 c.p.c. – è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentandosi vizio di ultrapetizione, laddove la Corte territoriale aveva affermato la sussistenza di un disagio esistenziale lavorativo, riconoscendo il risarcimento del danno da pregiudizio esistenziale, però non ricompreso nelle domande avversarie;
che con il terzo motivo, concernente la operata liquidazione equitativa, è stata denunciata la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1226, 2059, 2103 e 2697 del codice civile, nonché 115 e 116 c.p.c. – ex articolo 360 comma 1 0 numero 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (la Corte di Appello, infatti, aveva accolto le pretese risarcitorie avversarie, ancorché l’attrice non avesse fornito la prova né dell’esistenza delle voci di danno, né della loro quantificazione, in violazione soprattutto del principio affermato da Cass. S.U. n. 6572/2006 circa l’impossibilità di ravvisare il danno per effetto del solo demansionamento);
che le anzidette censure vanno disattese per le seguenti ragioni, laddove in primo luogo va rilevata la inammissibilità della doglianza formulata con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., configurando la stessa per contro un error in procedendo circa il preteso vizio di ultrapetìzione, che andava quindi ritualmente denunciato ai sensi dell’art. 360 co. I n. 4 c.p.c., univocamente in termini di nullità, ciò che invece difetta nel caso di specie (cfr. Cass. sez. un. n. 17931 del 24/07/2013, nonché in senso analogo tra le altre, pure con riferimento all’art. 112 c.p.c., Cass. I civ. 24553 del 31/10/2013), peraltro riproducendo compiutamente gli atti processuali all’uopo rilevanti, essendo l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte anche nel caso di error in procedendo subordinato comunque al rigoroso rispetto di quanto in materia previsto dall’art. 366 co. I (nn. 3 e 6) c.p.c.;
che gli altri due motivi (I e III) appaiono inconferenti alla luce delle suesposte ampie e puntuali argomentazioni in base alle quali la Corte di merito ha ritenuto provato, come del resto sul punto anche opinato dal giudice di primo grado, l’allegato demansionamento, nonché riconosciuto il dedotto connesso danno, quindi equitativamente liquidato, tenuto pure conto dei principi affermati dalla succitata nota pronuncia delle Sezioni unite n. 6572 del 24/03/2006 (secondo cui in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; di conseguenza, tra l’altro il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico.
Cfr. pure Cass. lav. n. 777 del 19/01/2015, secondo cui il c.d. danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, incidenti sulla normale vita di relazione del diretto interessato.
V. ancora Cass. III civ. n. 13546 del 12/06/2006, secondo cui la prova del c.d. danno esistenziale può essere data anche con presunzioni semplici (od “hominis”), strumento di accertamento dei fatti di causa che può presentare anche qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione -in base a regole (elastiche) di esperienza- del fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio di probabilità, in base al quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sulrid quod plerumque accidit”, valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. dal giudice, che con prudente apprezzamento può pertanto ravvisare la non necessità di ulteriore prova al riguardo.
Inoltre, Cass. III civ. n. 1361 del 23/01/2014 ha chiarito che la categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci, aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, quello biologico e quello esistenziale -costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato dei quali -ove essi ricorrano cumulativamente- occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto o voce venga computato due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Dunque, secondo Cass. III civ. n. 10527 del 13/05/2011, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il “nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore -“biologico”, “morale”, “esistenziale”- ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.
V. ancora Cass. III civ. n. 20292 del 20/11/2012, secondo cui il danno biologico -cioè la lesione della salute-, quello morale -ossia la sofferenza interiore- e quello dinamicorelazionale -altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona- costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della stessa Corte, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione . atomistica dei suoi effetti);
che in tema di ricorso per cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. VI civ. – L n. 27000 del 27/12/2016. Cfr. parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell’art. 116 c.p.c. -norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale- è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime);
che, dunque, nella specie non si ravvisano gli estremi di legge per ritenere violate le disposizioni di cui ai succitati artt. 115 e 116, laddove poi quanto all’art. 2697 c.c. tale norma disciplina l’onere della prova e non attiene alle valutazioni di merito, desunte invece dall’acquisito materiale istruttorio;
che è di tutta evidenza come, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente non abbia rappresentato altro che mere questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità;
che ogni altra censura risulta prospettata dalla ricorrente pure in difformità da quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) ossia con riferimento ad un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure così irritualmente formulate;
che non sono pertanto sindacabili le motivazioni in base alle quali la Corte di merito ha giudicato in buona parte fondate le pretese creditorie azionate dalla lavoratrice nei confronti della convenuta parte datoriale (cfr. del resto Cass. I civ. n. 14267 del 20/06/2006 ed altre di segno analogo, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità);
che, pertanto, a fronte degli anzidetti motivati accertamenti ed apprezzamenti, in punto di fatto non è ammissibile alcun sindacato in sede di legittimità da parte di questa Corte;
che, infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997. In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. V. Cass. III civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del . 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonché n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004.
V. in senso analogo inoltre Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. III civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonché Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/ 2006);
che pertanto non si rilevano errori di diritto nell’impugnata sentenza, a parte ogni altra considerazione circa l’inammissibilità, preliminarmente evidenziata, del secondo motivo, laddove poi dal complesso della motivazione ben si comprende anche come la Corte di merito abbia in effetti, nell’operare l’anzidetta liquidazione equitativa, tenuto conto della durata dei lamentati pregiudizi, nonché della professionalità depauperata nel corso degli anni in danno della lavoratrice, unitamente alla retribuzione globale maturata in relazione all’inquadramento posseduto, ma in effetti solo nominalmente senza corrispondenza di mansioni;
che, dunque, con il rigetto del ricorso la parte soccombente va condannata al rimborso delle relative spese;
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese, che liquida in complessivi 4000,00 (quattromila/00) euro per compensi professionali ed in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., a favore della controricorrente.
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