Sentenza della Corte di Cassazione n. 6916/2016 del 08.04.2016 “Ispezione – Verbale di accertamento Inps – Intermediazione illecita di mano d’opera – Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato”.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6916/2016 del 08.04.2016 “Ispezione – Verbale di accertamento Inps – Intermediazione illecita di mano d’opera – Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato”<.

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Ispezione – Verbale di accertamento Inps – Intermediazione illecita di mano d’opera – Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato

Civile Sent. Sez. L Num. 6916 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 08/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 3158-2010 proposto da:

XXXX XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXX SERVIZI INTEGRATI S.R.L. C.F. 06205720xxx, quale cessionaria ramo azienda XXXX SERVIZI INTEGRATI DI XXXXXXXXX ING. GIAMPIERO S.A.S., già XXXX SERVIZI INTEGRATI S.P.A., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TREZZI, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

controricorrente –

nonché contro

GRUPPO CONSORTILE IMPRESE ASSOCIATE ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 623/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2009 R.G.N. 2032/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato TREZZI PAOLO:

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PROC nr. 3158/2010 RG

FATTO

Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Milano la società XXXX SERVIZI INTEGRATI spa agiva nei confronti dell’INPS e del consorzio GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE chiedendo:

-1) dichiararsi la nullità o illegittimità del verbale di accertamento INPS del 13.10.2006, con il quale veniva affermata la esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la società ricorrente ed i lavoratori inviati dal Consorzio;

-2) accertarsi la intercorrenza di un contratto di appalto di servizi con il GRUPPO CONSORTILE; in subordine, chiedeva dichiararsi il Gruppo Consortile tenuto a manlevarla da ogni esborso. Con sentenza del 26.10.2007 nr. 3520/07 il Tribunale rigettava il ricorso.

Proponeva appello la società XXXX SERVIZI INTEGRATI spa — con ricorso del 26.10.2007- chiedendo la integrale riforma della sentenza.

Con sentenza del 19 giugno/17 luglio 2009 – nr. 623- la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello.

Premetteva che l’accesso ispettivo presso XXXX SERVIZI INTEGRATI spa faceva seguito ad un precedente accertamento ispettivo presso il GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE, all’esito del quale era emerso lo svolgimento da parte del gruppo consortile di attività di intermediazione di manovalanza generica in favore di società-clienti operanti in diversi settori merceologici.

All’esito dell’accesso presso XXXX SERVIZI INTEGRATI spa gli ispettori avevano verificato che la società aveva usufruito di personale inviato principalmente dalla cooperativa INTER SERVICE, appartenente al Gruppo consortile, che era del tutto priva di beni strumentali per l’esercizio della attività; il personale fornito, in media da cinque a dieci lavoratori al mese, era stato Impiegato nella realizzazione dell’oggetto sociale (lavori grafici) per far fronte ad aumenti temporanei della attività, sotto il controllo e le direttive di un responsabile della XXXX SERVIZI INTEGRATI spa; anche le attrezzature erano fornite dalla società, che non aveva dichiarato di avere lavoratori dipendenti.

Tanto esposto, la Corte di merito rilevava:

– che la mancata proposizione dell’appello da parte di XXXX SERVIZI INTEGRATI spa sul capo di sentenza che rigettava la domanda di accertamento della esistenza di un appalto di servizi aveva determinato il giudicato interno su tale domanda; tale giudicato aveva rilievo anche nella domanda di annullamento del verbale ispettivo , riproposta in appello, in ragione della stretta connessione tra le due domande;

– che l’appellante aveva modificato la prospettazione dei fatti fornita in primo grado, asserendo per la prima volta in appello la inesistenza di contratti di appalto in forma scritta;

– che comunque i capitoli di prova articolati erano dei tutto generici sicché XXXX SERVIZI INTEGRATI spa non aveva adempiuto all’onere, su di essa incombente, di provare la esistenza di un appalto lecito di servizi;

– che i lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società mentre il GRUPPO “CONSORTILE era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio.

Ricorre per la Cassazione della sentenza la società XXXX XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXX SERVIZI INTEGRATI SRL (in prosieguo: XXXX) , quale cessionaria del ramo di azienda di XXXX SERVIZI INTEGRATI di Xxxxxxxxx ing. Giampiero sas (già XXXX SERVIZI INTEGRATI spa), articolando sei motivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

Il GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE è rimasto intimato.

DIRITTO

1. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso investono la statuizione della Corte territoriale secondo cui la mancata riproposizione in appello della domanda di accertamento della esistenza di un appalto di servizi con il GRUPPO CONSORTILE aveva comportato il giudicato interno sul rigetto di tale domanda e così pure sulla domanda- riproposta invece in appello – di annullamento del verbale ispettivo dell’INPS, in ragione della stretta connessione tra le due domande.

– Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc. anche in relazione agli artt. 2699 e 2700 cc.

Deduce che la riconducibilità dei rapporti di lavoro direttamente al soggetto utilizzatore doveva essere provata in giudizio dall’Istituto Previdenziale, secondo il regime della legge 196/97. A tal fine i verbali degli ispettori del lavoro avevano efficacia probatoria privilegiata soltanto quanto ai fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui

compiuti e non anche in ordine alla veridicità di quanto riferito da terzi . La circostanza che fosse stata proposta in primo grado – ad abundantiam- una domanda di accertamento della intercorrenza di uno o più contratti di appalto non poteva determinare l’inversione dell’onere della prova .

-Con il secondo motivo si denunzia, in relazione allo stesso capo della sentenza, carenza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo; si censura la inversione del rapporto logico tra l’accertamento della esistenza di un appalto illecito, con onere probatorio a carico dell’INPS – oggetto principale del giudizio- e l’accertamento della esistenza di un rapporto di appalto, che costituiva oggetto di una domanda secondaria e meramente rafforzativa.

3. 4. Il terzo ed il quarto motivo investono il capo della sentenza in cui si afferma che con l’atto di appello la società appellante aveva modificato la iniziale prospettazione dei fatti, per avere asserito soltanto in appello la inesistenza di contrati di appalto in forma scritta con il “GRUPPO CONSORTILE

-Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 345,437 cpc – anche in relazione all’art. 2697 cc.

Espone che la modifica della domanda non consentita in appello è soltanto quella che riguarda il petitum o la causa petendi, fattispecie non pertinente alla vicenda di causa e che, comunque, nel primo grado la società non aveva sostenuto la conclusione in forma scritta dei contratti

-Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto come nuova – e come tale inammissibile una prospettazione che avrebbe dovuto essere oggetto di esame .

5. 6 . li quinto ed il sesto motivo investono il capo della sentenza con il quale da un lato si afferma il mancato assolvimento da parte della XXXX all’onere di provare la esistenza di un appalto lecito di servizi e dall’altro si rileva che la fattispecie rientrava nella intermediazione illecita di mano d’opera.

-Con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc., per erronea attribuzione dell’onere probatorio.

La censura investe il punto della sentenza in cui il giudice dell’appello osserva che la società appellante non aveva adempiuto all’onere probatorio su di essa incombente in ordine alla esistenza di un appalto lecito di servizi, limitandosi a dedurre capitoli di prova generici ed omettendo di fornire i nominativi dei lavoratori inviati dal consorzio ed ulteriormente :

che la posizione di lavoratori subordinati era incontestabile

che questi lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società appellante

che il Gruppo Consortile era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio.

– Con il sesto motivo viene denunziata carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata considerazione di elementi di fatto che avrebbero dimostrato la liceità dell’appalto .

La società ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove articolate (i cui capitoli sono trascritti nel ricorso).

I motivi , in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Giova premettere, per una migliore comprensione dell’ ambito del giudizio, che la azione di impugnazione del verbale ispettivo dell’INPS per il recupero della evasione contributiva ha per oggetto l’accertamento negativo del credito vantato dall’INPS e non anche l’annullamento del verbale ispettivo dell’INPS, che non costituisce atto autonomamente impugnabile ma atto dichiarativo della pretesa dell’INPS nonché elemento di prova della stessa pretesa. L’onere probatorio dei fatti costitutivi del credito previdenziale resta a carico dell’INPS ereditare, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 cc. civile; cfr. Cass sez. lav.,

06/09/2012, n. 14965: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’Inps l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo”

La sentenza in questa sede impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna autonomamente decisiva cosi sintetizzabili:

– la mancata proposizione dell’appello sulla pronunzia di rigetto della domanda di accertamento dell’appalto di servizi ha determinato il giudicato interno sulla inesistenza dell’appalto; detto giudicato ha rilievo sulla domanda connessa di – – —— annullamento del verbale ispettivo, nel senso della fondatezza degli assunti dell’INPS in appello vi è stata una inammissibile modifica della domanda, in quanto si è affermato per la prima volta che i contratti di appalto non erano stati conclusi per iscritto

– la società XXXX non ha adempiuto all’onere di provare la esistenza di un appalto lecito; I capitoli di prova articolati sono generici

– i prestatori di lavoro sono stati inseriti nella struttura della società XXXX ed il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a suo rischio sicchè la fattispecie rientra nella interrnediazione illecita di mano d’opera.

Tanto evidenziato, resta decisiva ai fini del rigetto del ricorso la seguente ratio decidendi della sentenza impugnata:

“Al riguardo va rilevato …. che i prestatori di lavoro, la cui posizione di lavoratori subordinati è incontestabile, sono stati di fatto inseriti nella struttura della società appellante, che il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio, che pertanto la fattispecie rientra nella intermediazione illecita di mano d’opera”.

Tale ratio decidendi è stata investita dal sesto motivo del ricorso.

Con detto motivo la società XXXX denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori da essa articolati al fine di provare la liceità dell’appalto.

In ricorso i capitoli della prova articolata sono così trascritti:

– “Vero che nel luglio 2001 il Gruppo Consortile Imprese Associate proponeva ad XXXX i propri servizi, precisando di essere operante in più sedi e comunicando di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni;

– Vero che nei mesi di settembre ed ottobre 2001 , marzo aprile maggio e giugno 2002, XXXX ha affidato al gruppo Consortile incarichi di imballaggio ,applicazione di etichette sui colli e saltuari lavori di pulizia;

– Vero che il Gruppo Consortile ha scelto i vari addetti inviati giornalmente-preso Xxxx per assolvere i compiti di cui al precedente capitolo”.

Dalla trascrizione dell’articolato risulta la mancanza di decisività dei fatti materiali il cui esame assume omesso: le circostanze di cui al primo e al secondo capitolo costituiscono il presupposto- che non è oggetto di contestazione- della ispezione dell’INPS; la circostanza che i lavoratori venissero individuati dal Gruppo Consortile non ha rilievo ai fini della inesistenza della intermediazione di mano d’opera rispetto alla quale è invece determinate l’accertamento effettuato dalla Corte di merito “che il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio” e che i lavoratori subordinati venivano “di fatto inseriti nella struttura della società appellante”.

Accertati i suddetti presupposti di fatto, logicamente la Corte di merito ha affermato: “pertanto la fattispecie rientra nella intermediazione Illecita di mano d’opera”.

Il sesto motivo deve essere pertanto rigettato.

Dal rigetto del motivo consegue il difetto di interesse della parte ricorrente ad una autonoma pronunzia sugli ulteriori motivi di ricorso, essendo la statuizione esaminata autonomamente decisiva.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l’INPS.

Nulla per le spese nei confronti del Gruppo Consortile di Imprese Associate, rimasto intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in C 100,00 per spese ed 3.500 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti di Gruppo Consortile di Imprese Associate.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6916/2016 del 08.04.2016 “Ispezione – Verbale di accertamento Inps – Intermediazione illecita di mano d’opera – Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato”<

 

 

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Sentenza n. 18507/2016 del 21/09/2016 della Corte di Cassazione ricorso, da parte del datore, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica di lombosciatalgia presentata dal lavoratore.<<<

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Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabil<<<

Sentenza n. 23397/2016 del 17/Il/2016 della Corte di Cassazione. Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE hanno deciso che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non 10).<<<

Sentenza n. 39023/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione. Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, il committente non è responsabile.<<<

Sentenza n. 45198/2016 del 07/04/2016 della Corte di Cassazione dove la Cassazione spiega che se il Datore di lavoro installa telecamere senza autorizzazione anche se le tiene spente è comunque reato.<<<

Sentenza n. 19557/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda<<<

Sentenza n. 22323/2016 del 03/Il/2015 della Corte di Cassazione con la quale si ritiene discriminatorio con effetti ritorsivi il licenziamento del lavoratore disposto per giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente, allorquando le vere ragioni ..<<<

Sentenza n. 22936/2016 del 10/Il/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<<<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<<<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<<<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<<<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-Ispettorato del lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<<<

Sentenza n. Il64/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<<<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<<<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<<<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<<<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<<<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<<<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<<<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<<<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<<<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<<<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<<<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<<<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<<<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del Il dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<<<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<<<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<<<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<<<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<<<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<<<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<<<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<<<

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