Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo<.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo<

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20594 Anno 2016 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 12/10/2016<

SENTENZA

sul ricorso 20257-2014 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

XXXX XXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LANCELLOTTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– contraricorrente

avverso la sentenza n. 1232/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giovanni lana difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Direzione provinciale del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro Xxxx xxxx, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha accolto l’appello annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provincialeispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds< a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.

Parte ricorrente denunzia violazione degli artt. 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006, e 3280/85.

Ciò premesso si osserva

L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione anche in relazione alle competenze degli ispettori del lavoro riconosciute. sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 07.05.2003 n. 13364).

Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997 n. 157), gli ispettori delle poste ( Cass, 19.05.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.02.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli.

In definitiva, il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magístrato anche per le spese.

Roma, 26 maggio 2016.

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