Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza Cassazione n. 36285/2016< Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.

 

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Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma. Il ruolo del progettista e direttore dei lavori non è limitato solo all’intervento migliorativo

 

Sentenza Cassazione n. 36285/2016<

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36285 Anno 2016 Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 10/05/2016<

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) XXXXXX, N. IL 25.10.1961

avverso la sentenza n. 672/2015 pronunciata dalla Corte di Appello di L’Aquila il 23/9/2015;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;

udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi l’avv. Dario Piccioni, difensore delle parti civili Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx;

l’avv. Alessandro De Paulis, per le parti civili Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx; l’avv. Antonio Di Mizio, per le parti civili Xxxxxx e Xxxxxx;

l’avv. Antonio Valentini, in proprio e sostituzione dell’avv. Berardino Ciucci, per le parti civili Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Comune di L’Aquila, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx; l’avv. Mario Barbati per le parti civili Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni depositata unitamente a nota spese;

udito il difensore dell’imputato, avv. Stefano Rossi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Xxxxxx e Xxxxxx venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 113, 434 commi 1 e 2 (in relazione all’art. 449), 589, 590 commi 3 e 5 c.p., poiché, in cooperazione colposa tra loro e con altri (Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx, deceduti), il primo nella qualità di progettista e direttore dei lavori, il secondo quale titolare dell’impresa esecutrice, cagionavano il crollo, o comunque cooperavano nel porre le condizioni del crollo, del palazzo sito in L’Aquila Via Gabriele D’Annunzio n. 24 – 26, di quattro piani fuori terra destinati a uso abitativo per un totale di 12 appartamenti, e un piano seminterrato usato come autorimessa, interamente collassato in occasione della scossa di terremoto del 06.04.2009 ore 3,32; e in tal modo cagionavano la morte di Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, residenti o dimoranti presso il detto edificio; il ferimento di Xxxxxx che riportava lesioni consistite in trauma contusivo al ginocchio sinistro e al rachide lombo sacrale e al coccige nonché lesioni psicologiche consistenti in sindrome postraumatica da stress; di Xxxxxx che riportava lesioni consistite nella frattura scomposta del braccio sinistro, in traumi e ferite; di xxxxxx che riportava lesioni consistite in una sindrome da schiacciamento.

Nei confronti di Xxxxxx, in particolare, che era stato incaricato nell’anno 2002 dal condominio di progettare e dirigere i lavori per opere di manutenzione straordinaria, consistenti nell’incamiciatura (rinforzo mediante rivestimento e aumento delle dimensioni) di sei pilastri in calcestruzzo armato, posti nel piano seminterrato, resisi necessarie per il distacco del copriferro a causa dell’ossidazione e del rigonfiamento dei ferri di armatura, l’originaria contestazione, che ricomprendeva anche l’addebito di aver mancato di vigilare sulla scorretta esecuzione dei lavori sui pilastri, veniva dal Tribunale circoscritta alla ulteriore condotta pure fatta oggetto di imputazione, consistente nell’essere stato autore della relazione (allegata alla denuncia di inizio opere depositata al Comune di L’Aquila il 02.04.2002) nella quale attestava che “la struttura non versa in condizioni da pregiudicare la stabilità” e nella quale asseverava che le opere di manutenzione straordinaria descritte “sono rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti”, sicché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, e nella violazione dell’incarico, nonché degli artt. 4 e 7 L. 1086/1971, 15 L. 64/1974, 2 Legge Regione Abruzzo n.138 del 17.12.1996 non effettuando, né in via preventiva né in via successiva, idonea valutazione di adeguatezza statica e sismica delle strutture dell’intero edificio; non accertando o comunque non approfondendo in modo adeguato l’effettiva consistenza strutturale dell’edificio, caratterizzato, in origine, da gravi carenze, progettuali, esecutive e di calcolo; non effettuando o non disponendo l’esecuzione di alcuna prova di carico e di resistenza su nessuna delle strutture portanti dell’edificio; non depositando o allegando con la relazione dei lavori l’elaborato grafico progettuale che indicasse con esattezza quali fossero i sei pilastri oggetto dell’intervento, o che indicasse la sezione resistente delle armature aggiuntive o il tipo di armatura a vincolo (staffe) dell’incamiciatura, o lo spessore delle incamiciature; non allegando, inoltre, alcuna relazione di calcolo a verifica della tenuta strutturale dell’edificio prima e dopo l’intervento ed omettendo di redigere il progetto strutturale e i relativi calcoli, impedendone il prescritto deposito al Genio Civile, non consentendo così il collaudo statico delle nuove opere concorreva a cagionare gli eventi sopra già menzionati.

Ad avviso del Tribunale, l’accertamento giudiziario aveva consentito di acclarare che l’edificio in questione, sin dal momento della sua, risalente, realizzazione nascondeva gravissime fragilità strutturali, effetto di gravissimi errori di valutazione compiuti dai progettisti e dalla ditta esecutrice dei lavori di edificazione, in specie per quanto concerneva la qualità del calcestruzzo utilizzato. Alla luce dell’accertamento tecnico condotto a mezzo del perito dell’ufficio, l’ing. Xxxxxx, il primo giudice riteneva altresì accertato che i lavori progettati e diretti dall’ingegner Xxxxxx e realizzati dal Xxxxxx non potessero essere fonte di responsabilità di tipo penale perché non incidenti sul prodursi degli eventi illeciti, giacché “il collasso diffuso a tutti i piani sarebbe avvenuto anche in assenza della incamiciatura dei pilastri del seminterrato”; sicché il crollo risultava riconducibile esclusivamente alle gravissime violazioni della normativa antisismica dell’originario progetto, agli errori di calcolo delle strutture portanti, in particolare dei telai, all’impiego di calcestruzzo di qualità scadente e scarsamente resistente, alla imperizia esecutiva attribuita al direttore dei lavori, agli errori delle relazioni di calcolo delle strutture portanti in cemento armato ed infine al complessivo operato delle ditte esecutrici dei lavori. Ma a riguardo di Xxxxxx il Tribunale ravvisava sussistente una condotta omissiva consistita nel non aver posto “sufficiente accortezza nell’esaminare la documentazione che aveva accompagnato, a suo tempo, la progettazione dell’edificio”; qualora lo avesse fatto egli avrebbe certamente rilevato le carenze strutturali dell’edificio. A tanto sarebbe stato tenuto in ragione della posizione di garanzia che gli veniva sia dall’incarico ricevuto dal condominio sia dalle norme di legge indicate nella imputazione; da tali fonti derivava la costituzione del Xxxxxx quale garante della complessiva staticità dell’edificio.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta al Xxxxxx ad un anno e dieci mesi di reclusione, concesse le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando ogni altra statuizione.

Ad avviso della Corte distrettuale le doglianze dell’appellante che si indirizzavano alla ritenuta titolarità di una posizione di garanzia, alla non rintracciabilità di regole cautelari che dovessero essere osservate dall’imputato e alla impossibilità di pretendere dal medesimo l’esecuzione di calcoli per l’intero edificio, non risultano fondate.

Da un canto la posizione di garanzia discende tanto dall’incarico ricevuto dal condominio che dalle norme di legge citate, in quanto tale incarico era relativo alla progettazione ed esecuzione di opere che, secondo il perito Xxxxxx, essendo strutturali (le camicie erano in grado di alterare lo stato intensionale dei pilastri interessati) e determinando importanti implicazioni di natura statica richiedevano la verifica degli elementi interessati dall’intervento, secondo la normativa in allora vigente. L’imputato avrebbe dovuto fare denuncia dell’intervento al Genio civile e far sottoporre l’opera al collaudo statico. Dall’altro, qualora fossero stati effettuati i calcoli sui sei pilastri, il Xxxxxx “avrebbe dovuto rivedere il progetto originario, rivedere la relazione di calcolo effettuata all’epoca, verificare lo stato del materiale ed in particolare del calcestruzzo. Si sarebbe, così, accorto del grave deficit strutturale dell’edificio e sarebbe stato in grado di far presente al committente la situazione di pericolo in cui versavano tutti coloro che abitavano nel palazzo o, comunque, avrebbe permesso al collaudatore di scoprire un simile deficit”.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Rossi.

3.1. Con un primo motivo deduce “violazione dei principi posti a presidio dell’accertamento della responsabilità per colpa” e vizio motivazionale.

Dopo aver riportato per dieci facciate taluni contenuti dell’atto di appello l’esponente censura che nella argomentazione della Corte di Appello, come già in quella del Tribunale, la condotta colposa – ovvero le omissioni procedimentali commesse dal Xxxxxx nella gestione dell’incarico professionale – sarebbe costituita da comportamenti che per gli stessi giudici di merito sarebbero stati ininfluenti sul crollo dell’edificio, che è stato accertato sarebbe avvenuto anche senza l’incamiciatura dei sei pilastri. L’affermazione cardine fatta dalla Corte di Appello, per la quale “se l’imputato avesse effettuato i calcoli sui sei pilastri oggetto del suo intervento, avrebbe dovuto rivedere la relazione di calcolo effettuata all’epoca, verificare lo stato del materiale ed in particolare del calcestruzzo”, non ha trovato reale giustificazione. Aggiunge l’esponente che mancando una condotta colposa causalmente efficiente non dovrebbe essere necessario richiamare il principio di affidamento; ciò non di meno segnala la perfetta aderenza al caso che occupa del principio formulato dal giudice di legittimità con la sentenza n. 31462/2006, chiedendone quindi l’applicazione.

Anche a ritenere sussistente un profilo di colpa generica andrebbe rilevato che la Corte di Appello non ha reso alcuna motivazione quanto alla prevedibilità dell’evento, quale criterio di identificazione della regola cautelare non formalizzata. Al riguardo, assume l’esponente che nella specie é dato acquisito che non esistessero sintomi apprezzabili di un possibile grave evento di danno; solo a posteriori é stato possibile affermare, con il perito di ufficio, che in ragione delle carenze strutturali dell’edificio poteva essere prevedibile una sua vulnerabilità a fronte di un violento sisma; evento che si colloca comunque del tutto fuori di qualsivoglia paradigma di prevedibilità.

3.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 40, co. 2 cod. pen. e vizio motivazionale.

Ad avviso dell’esponente non sussiste la affermata posizione di garanzia del Xxxxxx; egli rammenta che lo stesso perito di ufficio ha escluso che questi avesse l’obbligo normativo di effettuare un calcolo dell’intero edificio; ha affermato che l’intervento gestito dal Xxxxxx non rientrava nell’ambito di applicazione del punto C.9.1.1. del d.m. 16.1.1996, ovvero tra gli interventi di adeguamento, i soli che richiedono l’esecuzione di una verifica sismica dell’edificio, dovendo piuttosto essere qualificato – quello attuato sotto la cura del Xxxxxx – come intervento di miglioramento, di cui al punto C.9.1.2. del menzionato decreto, per il quale é richiesta documentazione limitatamente alle opere interessate, con esclusione quindi di qualsivoglia analisi sulla struttura edilizia globale sede del parziale intervento. Quindi nessuna norma imponeva il ‘ricalcolo’ dell’edificio, né l’analisi del progetto originario, né del calcestruzzo impiegato nella costruzione; e tanto viene affermato anche ampliando l’analisi alla legge 1684/1962, al d.p.r. n. 380/2001, nonché all’incarico conferito al Xxxxxx dal condominio, al quale era estraneo un protocollo operativo, l’assunzione di oneri progettuali e realizzativi o un coinvolgimento del Xxxxxx nella verifica sismica dell’intero edificio. Verifica che, richiamando le affermazioni del consulente della difesa prof. Braga, l’esponente asserisce essere concretamente non realizzabile, per mancanza dei dati necessari.

3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art. 40 cod. pen. e vizio motivazionale. Anche a voler ritenere sussistente una condotta omissiva colposa del Xxxxxx, risulterebbe che la Corte di Appello si é limitata ad affermare che il comportamento doveroso avrebbe forse potuto condurre al disvelamento del deficit strutturale dell’edificio e quindi ad evitare l’evento; nulla viene aggiunto per giustificare la conclusione che il risultato sarebbe stato conseguito con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica e sulla base di una legge scientifica di copertura. In sintesi, non esiste alcuna certezza probatoria in ordine alla causalità dell’ipotetico comportamento omissivo dell’imputato.

3.4. Con ‘Note difensive’ depositate il 13.4.2016 il ricorrente svolge ulteriori considerazioni in merito alla sua estraneità dalla progettazione e dalla direzione dei lavori dell’edificio, alla contraddittoria affermazione della sussistenza di una violazione procedimentale priva di rilevanza causale, alla assenza di un reale giudizio controfattuale in merito alla valenza impeditiva della condotta doverosa. Sviluppa poi osservazioni in merito alla prevedibilità dell’evento, questa volta considerata sotto il profilo della colpa in senso soggettivo, e al principio di affidamento, in termini non dissimili da quelli utilizzati per i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato, nei termini dì seguito precisati.

4.1. In ordine logico-giuridico si impone per prima la trattazione del tema relativo alla esistenza di una posizione di garanzia del Xxxxxx, nella qualità, posta in dubbio con il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha rammentato al riguardo due arresti giurisprudenziali (Cass. n. 34376/2005 e 18445/2008) che attengono alla posizione del direttore dei lavori, quale fu nella vicenda che occupa il Xxxxxx. Con il primo si è affermato che, in tema di costruzioni edilizie abusive, il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico previsti dall’art. 29, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l’illecito edilizio si sia evidenziato in via obiettiva, ovvero non appena avuta conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (Sez. 3, n. 34376 del 10/05/2005 – dep. 27/09/2005, Scii -none ed altri, Rv. 232475). Con il secondo che II direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto (Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 – dep. 08/05/2008, Strazzanti, Rv. 240157).

Occorre dare atto al ricorrente che la puntualizzazione operata dalla corte distrettuale attraverso il richiamo giurisprudenziale è opportuna ma non sufficiente perché il tema è più esattamente quello della attribuzione al tecnico che venga chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell’edificio dell’obbligo di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio.

Non sembra seriamente discutibile che il progettista e direttore dei lavori sia tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte: lo è sulla scorta del contratto che lo lega al committente, tanto che la giurisprudenza civile afferma in termini diversificati ma convergenti l’obbligo (in specie per il direttore dei lavori) di garantire che l’esecuzione dei lavori sia non solo conforme a quanto previsto dal capitolato ma anche alle regole della tecnica (Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015, Rv. 635038; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056; argomenti si ricavano anche da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006, Rv. 591371, che ritiene sussistere, discendente dall’art. 1176 c.c., un obbligo di diligenza particolarmente rigoroso dell’appaltatore che sia anche progettista e direttore dei lavori, in forza del quale egli è tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi). Al contempo, è palese che l’obbligo di garanzia non può andare oltre l’oggetto del rapporto contrattuale; e quindi non può concernere opere che non siano investite dell’attività del progettista e/o direttore dei lavori.

Ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento. Si immagini il direttore dei lavori di una piscina che si debba realizzare su un fondo ove già insiste un’abitazione, senza che vi siano interferenze di sorta tra i due manufatti. Non può ritenersi che sia elevabile nei confronti di quel direttore dei lavori la pretesa – non si dice di intervenire ma – anche solo di segnalare difetti strutturali, pur evidenti, dell’abitazione; la posizione di garanzia, espressione parafrastica dell’obbligo giuridico di impedire l’evento menzionato dall’art. 40 cpv. cod. pen., va tenuta ben distinta dalla possibilità materiale di agire così come da un dovere morale.

Ma nella vicenda in esame la Corte di appello – ben diversamente da quanto assume il ricorrente – non ha posto a carico del Xxxxxx l’obbligo di verificare la qualità statica dell’intero edificio o anche solo di tutti i pilastri che lo sostenevano. Piuttosto, come già il primo giudice, ha affermato che il tipo di intervento affidato alle cure del Xxxxxx aveva carattere strutturale perché si trattava di lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi (oggetto dell’intervento a sue cure). Sicché egli aveva l’obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri.

Non si è affermato, quindi, un obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell’edificio; ma di un obbligo delimitato all’opera affidata alle cure del Xxxxxx. E occorre intendersi: non già di un obbligo di segnalazione ai committenti ma di un obbligo di ben eseguire il mandato conferito; il che avrebbe di per sé attivato una serie di effetti a cascata senza alcun ulteriore intervento del Xxxxxx, poiché – per dire della più evidente delle conseguenza – sarebbe stato compito del committente nominare il collaudatore e questi sarebbe stato tenuto a riportare al medesimo l’esito – che si può certamente ritenere negativo – del collaudo.

Ne consegue che la Corte di appello ha esattamente delimitato la posizione di garanzia assunta dal Xxxxxx ed ha rimproverato a questi nulla più della violazione degli obblighi da quella posizione discendenti.

4.2. Quanto al primo motivo, esso pure è infondato. La condotta colposa ascritta al Xxxxxx è stata ben identificata dalla Corte distrettuale: egli non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l’appunto la funzione di rendere l’edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell’area dell’insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.

Il ricorrente assume che, trattandosi di intervento migliorativo, secondo la definizione datane dal d.m. 16.1.1996, punto C.9.1.2., non erano applicabili le disposizioni che imponevano adempimenti concernenti la sicurezza statica. Ma l’accertamento condotto nei gradi di merito ha avuto un differente esito. Come già il Tribunale, sulla scorta di una perizia che non è stata investita da alcuna censura, anche la Corte di appello ha affermato che i lavori di incamiciatura dei sei pilastri – che contemplavano demolizioni di massetto fino alle fondazioni, realizzazione di fori passanti nel pilastro ogni 30-40 cm., realizzazione di fori profondi 15-20 cm. sulla fondazione, collegamento ad essa dei nuovi ferri del pilastro – ebbero carattere di opera di risanamento strutturale e funzionale, con implicazioni importanti di natura statica, interessando essi parti strutturali in cemento armato; sìcchè era prescritta la verifica prevista dagli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 1086/71, dalla legge n. 64/74, dalla legge Regione Abruzzo n. 138/96 e dal d.m. 16.1.1996. Si tratta di un accertamento di merito che questa Corte non può mettere in discussione, atteso che esso risulta sostenuto da motivazione non manifestamente illogica e che non ne viene neppure posta in discussione la rispondenza alle emergenze processuali.

Peraltro, non è inutile rilevare che, anche qualora si fosse trattato di intervento di miglioramento, sul Xxxxxx sarebbe gravato comunque l’obbligo di svolgere le indagini concernenti la sicurezza statica dei sei pilastri. Il punto C.9.2.2. del d.m. 16.1.1996 prevedeva, infatti, che “nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell’ edificio”. E, per gli interventi di adeguamento, il punto C. 9.2.1. prescriveva che “gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo … completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.”. Disposizioni, queste ultime, che indicavano le operazioni e le scelte progettuali richieste in funzione della sicurezza statica dell’opera da realizzare.

Pertanto, la variazione degli adempimenti tra l’una e l’altra tipologia di intervento non era tanto di carattere qualitativo quanto di carattere quantitativo.

Ancora in relazione al contenuto della condotta colposa va osservato che le disposizioni appena evocate recano regole cautelari di tipo rigido; sicchè il richiamo alla prevedibilità ed evitabilità di un evento quale quello verificatosi il 6.4.2009 a L’Aquila in chiave di definizione di una regola cautelare ‘generica’ appare non pertinente.

Va poi rilevato che l’asserita impossibilità di procedere alla verifica sismica dei pilastri per la indisponibilità dei dati, lungi dal costituire un fattore interpretabile a favore del ricorrente, rappresenta circostanza che avrebbe dovuto condurre ad una ancora maggior cura per gli aspetti concernenti la sicurezza statica.

Del tutto improprio è il richiamo al principio di affidamento, che qui si evoca a giustificazione delle omissioni dei Xxxxxx, poiché questi era tenuto ad eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica ex novo, per la natura dell’intervento affidato alle sue cure, come precisato al superiore punto 4.1.

Quanto ai cenni alla causalità della colpa (ovvero la pretesa irrilevanza causale della condotta colposa ascritta al Xxxxxx), essi manifestano come non sia stato colto che – ben diversamente da quanto affermato dal ricorrente – l’omissione colposa attribuita all’odierno imputato – nei termini sin qui ribaditi e non in quelli rimarcati dall’esponente – è stata ritenuta causalmente efficiente.

4.3. Ma se non vi è alcun dubbio che sul Xxxxxx gravava l’obbligo di eseguire gli adempimenti funzionali alla conformità alla normativa antisismica dell’opera alla quale attendeva, e che la colpa in senso oggettivo è stata ben definita, sicchè la sentenza impugnata non risulta censurabile su tali versanti, parimenti non v’è dubbio che prima di concludere per la responsabilità dell’imputato in parola per l’evento verificatosi nove anni dopo occorre accertare l’esistenza della relazione causale tra questo e l’omissione accertata.

Rimarcato che non è in discussione la prevedibilità del sisma che si verificò il 6.4.2009 (la giurisprudenza di questa Corte è sul punto ben consolidata; da ultimo, Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 – dep. 21/01/2016, P.C. in proc. Bearzi e altro, Rv. 265794), i principi in materia sono ormai talmente noti che è sufficiente rammentarli con una delle più recenti formulazioni, avendo questa Corte ribadito che nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. 4, n. 22378 del 19/03/2015 – dep. 27/05/2015, Pg in proc. Volcan e altri, Rv. 263494; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261103).

Sotto tale profilo la sentenza impugnata appare del tutto carente, limitandosi ad affermare che, accortosi dei deficit strutturali, il Xxxxxx “sarebbe stato in grado di far presente al committente la situazione di pericolo in cui versavano tutti coloro che abitavano nel palazzo …”; ed ancora che “l’imputato avrebbe potuto far presente al committente la necessità di un intervento generale sull’intera struttura portante dell’edificio e ciò avrebbe consentito di porre in essere gli opportuni rimedi per rendere l’edificio più solido, così evitandone il crollo”.

Né la lacuna è colmata dalla decisione di primo grado, nella quale allo stesso modo non è descritta la sequenza che dall’omissione degli adempimenti connessi alla normativa antisismica avrebbe condotto, secondo quel criterio di alta probabilità logica del quale si è scritto, all’adeguamento statico o ad altra misura che, a sua volta, avrebbe avuto l’effetto di evitare gli eventi illeciti per cui è processo.

In tal modo l’accertamento riel nesso causale viene risolto in un giudizio esclusivamente di tipo deduttivo, basato su massime di esperienza (non rese esplicite dalla corte territoriale, ma chiaramente identificabili dal lettore), che tradisce la struttura bifasica di quell’accertamento, poiché non vi è un solo dato processuale che venga richiamato a sostegno della deduzione. Eppure non si trattava di assumere misure di agevole reperimento ed adozione. Ben si comprende, proprio perché la corte distrettuale ha fatto riferimento ad interventi sull’intero edificio, che sarebbe stato necessario un notevole impegno di spesa. A mero titolo di esempio si può rilevare che non è stato indagato quali fossero i rimedi concretamente adottabili, se essi fossero nella disponibilità del condominio tanto per l’aspetto economico che per quello dispositivo; se vi fosse la concreta possibilità di un intervento dell’autorità pubblica, a fronte di una eventuale inattività dei condomini, ciò nonostante permanenti nelle rispettive abitazioni (anche solo perché confidenti nelle abitudine autoprotettive che sono state in altro procedimento accertate: Cass. Sez. 4, sent. n. 12478 del 19- 20.11.2015, P.G. in proc. Barberi ed altri, n.m.); quali fossero i tempi di attuazione delle misure concretamente adottabili. Ben possibili, poi, alternative ipotetiche ulteriori (una delle quali si è già menzionata: la persistenza dell’uso delle abitazioni pur in assenza di interventi di adeguamento sismico), che aprono a percorsi ricostruttivi del nesso causale invero del tutto peculiari, quali la causalità psichica (a riguardo della quale, con precipua attinenza alla vicenda aquilana, la già citata decisione in causa P.G. c. Barberi ed altri).

E’ quindi fondato il terzo motivo di ricorso e, risultando non conforme alla previsione di legge in tema di causalità nei reati omissivi impropri, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. Alla medesima corte va demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, cui rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/5/2016.

 

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