Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la Sentenza 13579 del 4 luglio 2016< “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”

La Corte di Cassazione, con sentenza n°13579 del 04.07.2016<, in linea con i principi desumibili da precedenti sentenze della stessa Corte (es. n°25837 del 11.12.2007, n°3814 del 16.02.2011; ecc…) e soprattutto dalla Corte Costituzionale, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), ha confermato le argomentazioni e le decisioni assunte prima dal giudice del lavoro di Macerata e poi dalla Corte di Appello di Ancona, perché conformi ai principi che regolano la materia del pubblico impiego c.d. privatizzato, che hanno determinato la ri-condanna dell’INPS al pagamento delle relative spese legali e giudiziarie ed alla conferma del pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; del trattamento accessorio (compensi per il lavoro straordinario, effettivamente prestato, salario di professionalità ed indennità di funzione) e della posizione organizzativa concretizzatasi con atto formale del dirigente, sino alla data di scadenza dell’incarico ricevuto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 febbraio – 4 luglio 2016, n. 13579 Presidente Napoletano – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con sentenza n. 497 in data 23 – 27 maggio 2013 la Corte di Appello di ANCONA<

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