Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la Sentenza 13579 del 4 luglio 2016< “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”
La Corte di Cassazione, con sentenza n°13579 del 04.07.2016<, in linea con i principi desumibili da precedenti sentenze della stessa Corte (es. n°25837 del 11.12.2007, n°3814 del 16.02.2011; ecc…) e soprattutto dalla Corte Costituzionale, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), ha confermato le argomentazioni e le decisioni assunte prima dal giudice del lavoro di Macerata e poi dalla Corte di Appello di Ancona, perché conformi ai principi che regolano la materia del pubblico impiego c.d. privatizzato, che hanno determinato la ri-condanna dell’INPS al pagamento delle relative spese legali e giudiziarie ed alla conferma del pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; del trattamento accessorio (compensi per il lavoro straordinario, effettivamente prestato, salario di professionalità ed indennità di funzione) e della posizione organizzativa concretizzatasi con atto formale del dirigente, sino alla data di scadenza dell’incarico ricevuto.
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.