Con Ordinanza n. 23366 del 23 ottobre 2020 la Corte di Cassazione-Sezione Lavoro si pronuncia sui criteri per il calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, affermando il principio che, in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, le ex festività soppresse e i permessi retribuiti, non vige nell’ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.